A.N.I.M.A.

 


AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI VEICOLI

Oltre alle motocarrozzette, va estesa la detrazione IRPEF agli autoveicoli o ai motoveicoli per uso promiscuo, oppure per trasporto specifico del disabile e gli autocaravan (detrazione Irpef 19%). Per mezzi di locomozione s’intendono le autovetture senza limiti di cilindrata, gli autoveicoli per trasporto promiscuo, gli autoveicoli per trasporti specifici, gli autocaravan, le motocarrozzette, i motoveicoli per trasporto promiscuo e i motoveicoli per trasporti specifici.
Sono ammessi alle agevolazioni anche le categorie di:

  • Non vedenti e sordomuti

  • Handicap psichico o mentale con l'indennità d’accompagnamento

  • Disabili con grave limitazione delle capacità di deambulazione con una limitazione permanente della deambulazione o affetti da più amputazioni.

A tutte le persone affette da queste disabilità spetta il diritto alle agevolazioni, per espressa disposizione di legge, e in questi casi non è necessario che l'auto sia adattata. In questa categoria rientrano anche i disabili con impedite o ridotte capacità motorie che sono risultati affetti da grave limitazione della capacità di deambulazione. Questi disabili, che in base alla precedente normativa sono stati ammessi a fruire delle agevolazioni auto a condizione che il veicolo fosse appositamente adattato, ora possono fruire di queste agevolazioni senza più obbligo d’adattamento.

Per le persone, la cui deambulazione non è gravemente impedita dalla disabilità motoria da cui sono affetti, vale il diritto di godere delle agevolazioni fiscali per l'auto a condizione di utilizzare veicoli adattati. In questi casi però non è necessario che il disabile fruisca dell'indennità d’accompagnamento.
I veicoli si devono adattare prima dell’acquisto alla ridotta capacità motoria del disabile. Sono ammesse anche le auto con cambio automatico, anche di serie, per coloro che sono muniti di patente B speciale o del foglio rosa a seguito della prescrizione da parte della Commissione medica locale ai sensi dell’art. 119 del codice della strada.
Gli adattamenti devono sempre risultare dalla carta di circolazione e possono riguardare sia modifiche ai comandi di guida, sia solo alla carrozzeria o la sistemazione interna del veicolo, per mettere il disabile in condizione di accedervi.
Tra gli adattamenti della carrozzeria da considerare idonei si elencano i seguenti, avvertendo che si tratta di indicazione esemplificativa:

  • Pedana sollevatrice ad azione meccanica, elettrica o idraulica

  • Scivolo a scomparsa ad azione meccanica, elettrica o idraulica

  • Braccio sollevatore ad azione meccanica, elettrica o idraulica

  • Paranco ad azionamento meccanico, elettrico o idraulico

  • Sedile scorrevole-girevole atto a facilitare l’insediamento del disabile nell’abitacolo

  • Sistema d’ancoraggio delle carrozzelle con annesso sistema di ritenuta del disabile (cinture di sicurezza)

  • Sportello scorrevole.

Altri adattamenti non elencati, caratterizzati da un collegamento permanente al veicolo, e tali da comportare un adattamento effettivo.
Non dà luogo ad “adattamento” l’allestimento di semplici accessori con carattere di “optional”, in altre parole l’applicazione di dispositivi già previsti in sede d’omologazione del veicolo, montabili in alternativa e su semplice richiesta dell’acquirente.