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AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI VEICOLI
Oltre alle
motocarrozzette, va estesa la detrazione IRPEF agli autoveicoli o ai
motoveicoli per uso promiscuo, oppure per trasporto specifico del
disabile e gli autocaravan (detrazione Irpef 19%). Per mezzi di
locomozione s’intendono le autovetture senza limiti di cilindrata,
gli autoveicoli per trasporto promiscuo, gli autoveicoli per
trasporti specifici, gli autocaravan, le motocarrozzette, i
motoveicoli per trasporto promiscuo e i motoveicoli per trasporti
specifici.
Sono ammessi alle agevolazioni anche le categorie di:
-
Non vedenti e
sordomuti
-
Handicap psichico
o mentale con l'indennità d’accompagnamento
-
Disabili con grave
limitazione delle capacità di deambulazione con una limitazione
permanente della deambulazione o affetti da più amputazioni.
A tutte le persone
affette da queste disabilità spetta il diritto alle agevolazioni,
per espressa disposizione di legge, e in questi casi non è
necessario che l'auto sia adattata. In questa categoria rientrano
anche i disabili con impedite o ridotte capacità motorie che sono
risultati affetti da grave limitazione della capacità di
deambulazione. Questi disabili, che in base alla precedente
normativa sono stati ammessi a fruire delle agevolazioni auto a
condizione che il veicolo fosse appositamente adattato, ora possono
fruire di queste agevolazioni senza più obbligo d’adattamento.
Per le persone, la cui
deambulazione non è gravemente impedita dalla disabilità motoria da
cui sono affetti, vale il diritto di godere delle agevolazioni
fiscali per l'auto a condizione di utilizzare veicoli adattati. In
questi casi però non è necessario che il disabile fruisca
dell'indennità d’accompagnamento.
I veicoli si devono adattare prima dell’acquisto alla ridotta
capacità motoria del disabile. Sono ammesse anche le auto con cambio
automatico, anche di serie, per coloro che sono muniti di patente B
speciale o del foglio rosa a seguito della prescrizione da parte
della Commissione medica locale ai sensi dell’art. 119 del codice
della strada.
Gli adattamenti devono sempre risultare dalla carta di circolazione
e possono riguardare sia modifiche ai comandi di guida, sia solo
alla carrozzeria o la sistemazione interna del veicolo, per mettere
il disabile in condizione di accedervi.
Tra gli adattamenti della carrozzeria da considerare idonei si
elencano i seguenti, avvertendo che si tratta di indicazione
esemplificativa:
-
Pedana
sollevatrice ad azione meccanica, elettrica o idraulica
-
Scivolo a
scomparsa ad azione meccanica, elettrica o idraulica
-
Braccio
sollevatore ad azione meccanica, elettrica o idraulica
-
Paranco ad
azionamento meccanico, elettrico o idraulico
-
Sedile
scorrevole-girevole atto a facilitare l’insediamento del
disabile nell’abitacolo
-
Sistema
d’ancoraggio delle carrozzelle con annesso sistema di ritenuta
del disabile (cinture di sicurezza)
-
Sportello
scorrevole.
Altri adattamenti non
elencati, caratterizzati da un collegamento permanente al veicolo, e
tali da comportare un adattamento effettivo.
Non dà luogo ad “adattamento” l’allestimento di semplici accessori
con carattere di “optional”, in altre parole l’applicazione di
dispositivi già previsti in sede d’omologazione del veicolo,
montabili in alternativa e su semplice richiesta dell’acquirente.
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