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NUOVO TESTO
DELL’ARTICOLO 14 DEL DL 35/051
- Art. 14 -
ONLUS e terzo settore
1. Le liberalita' in denaro o in natura erogate da persone
fisiche o da enti
soggetti all'imposta sul reddito delle societa' in favore di
organizzazioni non
lucrative di utilita' sociale di cui all'articolo 10, commi
1, 8 e 9, del decreto
legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, nonche' quelle erogate
in favore di
associazioni di promozione sociale iscritte nel registro
nazionale previsto
dall'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 7 dicembre 2000,
n. 383, e in favore
di fondazioni e associazioni riconosciute aventi per oggetto
statutario
la tutela, promozione e la valorizzazione dei beni di
interesse artistico,
storico, e paesaggistico di cui al decreto legislativo 22
gennaio 2004,
n. 42 sono deducibili dal reddito complessivo del soggetto
erogatore nel limite
del dieci per cento del reddito complessivo dichiarato, e
comunque nella misura
massima di 70.000 euro annui.
2. Costituisce in ogni caso presupposto per l'applicazione
delle disposizioni di cui
al comma 1 la tenuta, da parte del soggetto che riceve le
erogazioni, di scritture
contabili atte a rappresentare con completezza e
analiticita' le operazioni poste
in essere nel periodo di gestione, nonche' la redazione,
entro quattro mesi dalla
chiusura dell'esercizio, di un apposito documento che
rappresenti
adeguatamente la situazione patrimoniale, economica e
finanziaria.
3. Resta ferma la facolta' di applicare le disposizioni di
cui all'articolo 100,
comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui
al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive
modificazioni.
4. Qualora nella dichiarazione dei redditi del soggetto
erogatore delle liberalita'
siano esposte indebite deduzioni dall'imponibile, operate in
violazione dei
presupposti di deducibilita' di cui al comma 1, la sanzione
di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471,
e' maggiorata del
duecento per cento.
5. Se la deduzione di cui al comma 1 risulta indebita in
ragione della riscontrata
insussistenza, in capo all'ente beneficiario
dell'erogazione, dei caratteri
solidaristici e sociali dichiarati in comunicazioni rivolte
al pubblico ovvero
rappresentati ai soggetti erogatori delle liberalita',
l'ente beneficiario e i suoi
amministratori sono obbligati in solido con i soggetti
erogatori per le maggiori
imposte accertate e per le sanzioni applicate.
6. In relazione alle erogazioni effettuate ai sensi del
comma 1 la deducibilita' di
cui al medesimo comma non puo' cumularsi con ogni altra
agevolazione fiscale
prevista a titolo di deduzione o di detrazione di imposta da
altre disposizioni di
legge.
1 Come modificato dal maxiemendamento governativo n. 1.2000
e approvato dal senato il 04maggio
2005. In grassetto le variazioni rispetto al testo del DL.
1
7. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 10, comma 1, dopo la lettera 1-ter) e'
aggiunta, in fine, la
seguente: «1-quater) le erogazioni liberali in denaro
effettuate a favore di
universita', fondazioni universitarie di cui all'articolo
59, comma 3, della legge
23 dicembre 2000, n. 388, e di istituzioni universitarie
pubbliche, degli enti di
ricerca pubblici, ovvero degli enti di ricerca vigilati dal
Ministero dell'istruzione,
dell' universita' e della ricerca, ivi compresi l'Istituto
superiore di sanita' e
l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del
lavoro, nonche' degli
enti parco regionali e nazionali.»;
b) all'articolo 100, comma 2, lettera a), le parole: «o
finalita' di ricerca
scientifica» sono soppresse; nel medesimo comma, la lettera
c) e' sostituita
dalla seguente: «c) le erogazioni liberali a favore di
universita', fondazioni
universitarie di cui all'articolo 59, comma 3, della legge
23 dicembre 2000, n.
388, e di istituzioni universitarie pubbliche, degli enti di
ricerca pubblici, le
fondazioni e le associazioni regolarmente riconosciute a
norma del
decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n.
361,
aventi per oggetto statutario lo svolgimento o la promozione
di
attività di ricerca scientifica, individuate con decreto del
Presidente
del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del
Ministro
dell’economia e delle finanze e del Ministro
dell’istruzione,
dell’università e della ricerca ovvero degli enti di ricerca
vigilati dal Ministero
dell'istruzione, dell' universita' e della ricerca, ivi
compresi l'Istituto superiore di
sanita' e l'Istituto superiore per la prevenzione e la
sicurezza del lavoro, nonche'
degli enti parco regionali e nazionali;».
8. Gli atti relativi ai trasferimenti a titolo gratuito a
favore di universita',
fondazioni universitarie di cui all'articolo 59, comma 3,
della legge 23 dicembre
2000, n. 388, e di istituzioni universitarie pubbliche,
degli enti di ricerca
pubblici, ovvero degli enti di ricerca vigilati dal
Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, ivi compresi l'Istituto
superiore di sanita' e
l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del
lavoro, nonche' degli
enti parco regionali e nazionali, sono esenti da tasse e
imposte indirette diverse
da quella sul valore aggiunto e da diritti dovuti a
qualunque titolo; gli onorari
notarili relativi agli atti di donazione, effettuati ai
sensi del comma 7, sono
ridotti del novanta per cento.
8-bis. Il comma 7-bis dell’articolo 2 della legge 27
dicembre 2002, n.
289 come modificato dall’articolo 13 del decreto legge 24
giugno
2003, n. 147, convertito con modificazioni nella legge 1
agosto 2003,
n. 200 e dall’articolo 3, comma 94 della legge 24 dicembre
2003, n.
350, è abrogato.
8-ter. La deroga di cui all’articolo 4, comma 104, della
legge 24
dicembre 2003, n. 350, si applica anche a decorrere
dall’anno 2005
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