Legge 5 febbraio 1992, n. 104
"Legge-quadro per l'assistenza,
l'integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate."
(Pubblicata in G. U. 17 febbraio 1992, n. 39,
S.O.)
Nota bene:
quello che segue
è il testo vigente dopo le ultime modifiche
introdotte dalla
Legge 8 marzo 2000, n. 53
e dal
decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151
1. Finalità. - 1. La Repubblica:
a)
garantisce il pieno rispetto della dignità umana
e i diritti di libertà e di autonomia della
persona handicappata e ne promuove la piena
integrazione nella famiglia, nella scuola, nel
lavoro e nella società;
b) previene e rimuove le condizioni invalidanti
che impediscono lo sviluppo della persona umana,
il raggiungimento della massima autonomia
possibile e la partecipazione della persona
handicappata alla vita della collettività,
nonché la realizzazione dei diritti civili,
politici e patrimoniali;
c) persegue il recupero funzionale e sociale
della persona affetta da minorazioni fisiche,
psichiche e sensoriali e assicura i servizi e le
prestazioni per la prevenzione, la cura e la
riabilitazione delle minorazioni, nonché la
tutela giuridica ed economica della persona
handicappata;
d) predispone interventi volti a superare stati
di emarginazione e di esclusione sociale della
persona handicappata.
2. Principi generali. - 1. La presente
legge detta i principi dell'ordinamento in
materia di diritti, integrazione sociale e
assistenza della persona handicappata. Essa
costituisce inoltre riforma economico-sociale
della Repubblica, ai sensi dell'articolo 4 dello
Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige,
approvato con legge costituzionale 26 febbraio
1948, n. 5.
3. Soggetti aventi diritto. - 1. E'
persona handicappata colui che presenta una
minorazione fisica, psichica o sensoriale,
stabilizzata o progressiva, che è causa di
difficoltà di apprendimento, di relazione o di
integrazione lavorativa e tale da determinare un
processo di svantaggio sociale o di
emarginazione.
2. La persona handicappata ha diritto alle
prestazioni stabilite in suo favore in relazione
alla natura e alla consistenza della
minorazione, alla capacità complessiva
individuale residua e alla efficacia delle
terapie riabilitative.
3. Qualora la minorazione, singola o plurima,
abbia ridotto l'autonomia personale, correlata
all'età, in modo da rendere necessario un
intervento assistenziale permanente,
continuativo e globale nella sfera individuale o
in quella di relazione, la situazione assume
connotazione di gravità. Le situazioni
riconosciute di gravità determinano priorità nei
programmi e negli interventi dei servizi
pubblici.
4. La presente legge si applica anche agli
stranieri e agli apolidi, residenti, domiciliati
o aventi stabile dimora nel territorio
nazionale. Le relative prestazioni sono
corrisposte nei limiti ed alle condizioni
previste dalla vigente legislazione o da accordi
internazionali.
4. Accertamento
dell'handicap. - 1. Gli accertamenti
relativi alla minorazione, alle difficoltà, alla
necessità dell'intervento assistenziale
permanente e alla capacità complessiva
individuale residua, di cui all'articolo 3, sono
effettuati dalle unità sanitarie locali mediante
le commissioni mediche di cui all'articolo 1
della
legge 15 ottobre 1990, n. 295,
che sono integrate da un operatore sociale e da
un esperto nei casi da esaminare, in servizio
presso le unità sanitarie locali.
5. Principi generali per i diritti della
persona handicappata. - 1. La rimozione
delle cause invalidanti, la promozione
dell'autonomia e la realizzazione
dell'integrazione sociale sono perseguite
attraverso i seguenti obiettivi:
a) sviluppare la ricerca
scientifica, genetica, biomedia, psicopedagogica,
sociale e tecnologica anche mediante programmi
finalizzati concordati con istituzioni pubbliche
e private, in particolare con le sedi
universitarie, con il Consiglio nazionale delle
ricerche (CNR), con i servizi sanitari e
sociali, considerando la persona handicappata e
la sua famiglia, se coinvolti, soggetti
partecipi e consapevoli della ricerca;
b) assicurare la prevenzione, la diagnosi e la
terapia prenatale e precoce delle minorazioni e
la ricerca sistematica delle loro cause;
c) garantire l'intervento tempestivo dei servizi
terapeutici e riabilitativi, che assicuri il
recupero consentito dalle conoscenze
scientifiche e dalle tecniche attualmente
disponibili, il mantenimento della persona
handicappata nell'ambiete familiare e sociale,
la sua integrazione e partecipazione alla vita
sociale;
d) assicurare alla famiglia della persona
handicappata un'informazione di carattere
sanitario e sociale per facilitare la
comprensione dell'evento, anche in relazione
alle possibilità di recupero e di integrazione
della persona handicappata nella società;
e) assicurare nella scelta e nell'attuazione
degli interventi socio-sanitari la
collaborazione della famiglia, della comunità e
della persona handicappata, attivandone le
potenziali capacità;
f) assicurare la prevenzione primaria e
secondaria in tutte le fasi di maturazione e di
sviluppo del bambino e del soggetto minore per
evitare o constatare tempestivamente
l'insorgenza della minorazione o per ridurre e
superare i danni della minorazione sopraggiunta;
g) attuare il decentramento territoriale dei
servizi e degli interventi rivolti alla
prevenzione, al sostegno e al recupero della
persona handicappata, assicurando il
coordinamento e l'integrazione con gli altri
servizi territoriali sulla base degli accordi di
programma di cui all'articolo 27 della
legge 8 giugno 1990, n. 142;
h) garantire alla persona handicappata e alla
famiglia adeguato sostegno psicologico e
psicopedagogico, servizi di aiuto personale o
familiare, strumenti e sussidi tecnici,
prevedendo, nei casi strettamente necessari e
per il periodo indispensabile, interventi
economici integrativi per il raggiungimento
degli obiettivi di cui al presente articolo;
i) promuovere, anche attraverso l'apporto di
enti e di associazioni, iniziative permanenti di
informazione e di partecipazione della
popolazione, per la prevenzione e per la cura
degli handicap, la riabilitazione e
l'inserimento sociale di chi ne è colpito;
l) garantire il diritto alla scelta dei servizi
ritenuti più idonei anche al di fuori della
circoscrizione territoriale;
m) promuovere il superamento di ogni forma di
emarginazione e di esclusione sociale anche
mediante l'attivazione dei servizi previsti
dalla presente legge.
6. Prevenzione e
diagnosi precoce. - 1. Gli interventi per la
prevenzione e la diagnosi prenatale e precoce
delle minorazioni si attuano nel quadro della
programmazione sanitaria di cui agli articoli 53
e 55 della
legge 23 dicembre 1978, n. 833
, e successive
modificazioni.
2. Le regioni,
conformemente alle competenze e alle
attribuzioni di cui alla
legge 8 giugno 1990, n. 142
, e alla legge 23 dicembre
1978, n. 833 , e successive modificazioni,
disciplinano entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge:
a) l'informazione e
l'educazione sanitaria della popolazione sulle
cause e sulle conseguenze dell'handicap, nonché
sulla prevenzione in fase preconcezionale,
durante la gravidanza, il parto, il periodo
neonatale e nelle varie fasi di sviluppo della
vita, e sui servizi che svolgono tali funzioni;
b) l'effettuazione del parto con particolare
rispetto dei ritmi e dei bisogni naturali della
partoriente e del nascituro;
c) l'individuazione e la rimozione, negli
ambienti di vita e di lavoro, dei fattori di
rischio che possono determinare malformazioni
congenite e patologie invalidanti;
d) i servizi per la consulenza genetica e la
diagnosi prenatale e precoce per la prevenzione
delle malattie genetiche che possono essere
causa di handicap fisici, psichici, sensoriali
di neuromotulesioni;
e) il controllo periodico della gravidanza per
la individuazione e la terapia di eventuali
patologie complicanti la gravidanza e la
prevenzione delle loro conseguenze;
f) l'assistenza intensiva per la gravidanza, i
parti e le nascite a rischio;
g) nel periodo neonatale, gli accertamenti utili
alla diagnosi precoce delle malformazioni e
l'obbligatorietà del controllo per
l'individuazione ed il tempestivo trattamento
dell'ipotiroidismo congenito, della
fenilchetonuria e della fibrosi cistica. Le
modalità dei controlli e della loro applicazione
sono disciplinate con atti di indirizzo e
coordinamento emanati ai sensi dell'articolo 5,
primo comma, della
legge 23 dicembre 1978, n. 833
. Con tali atti possono
essere individuate altre forme di endocrinopatie
e di errori congeniti del metabolismo alle quali
estendere l'indagine per tutta la popolazione
neonatale;
h) un'attività di prevenzione permanente che
tuteli i bambini fin dalla nascita anche
mediante il coordinamento con gli operatori
degli asili nido, delle scuole materne e
dell'obbligo, per accertare l'inesistenza o
l'insorgenza di patologie e di cause invalidanti
e con controlli sul bambino entro l'ottavo
giorno, al trentesimo giorno, entro il sesto ed
il nono mese di vita e ogni due anni dal
compimento del primo anno di vita. E' istituito
a tal fine un libretto sanitario personale, con
le caratteristiche di cui all'articolo 27 della
legge 23 dicembre 1978, n. 833
, su cui sono riportati i
risultati dei suddetti controlli ed ogni altra
notizia sanitaria utile a stabilire lo stato di
salute del bambino;
i) gli interventi informativi, educativi, di
partecipazione e di controllo per eliminare la
nocività ambientale e prevenire gli infortuni in
ogni ambiente di vita e di lavoro, con
particolare riferimento agli incidenti
domestici. 3. Lo Stato promuove misure di
profilassi atte a prevenire ogni forma di
handicap, con particolare riguardo alla
vaccinazione contro la rosolia.
7. Cura e riabilitazione. - 1. La cura e
la riabilitazione della persona handicappata si
realizzano con programmi che prevedano
prestazioni sanitarie e sociali integrate tra
loro, che valorizzino le abilità di ogni persona
handicappata e agiscano sulla globalità della
situazione di handicap, coinvolgendo la famiglia
e la comunità. A questo fine il Servizio
sanitario nazionale, tramite le strutture
proprie o convenzionate, assicura:
a)
gli interventi per la cura e la riabilitazione
precoce della persona handicappata, nonché gli
specifici interventi riabilitativi e
ambulatoriali, a domicilio o presso i centri
socio-riabilitativi ed educativi a carattere
diurno o residenziale di cui all'articolo 8,
comma 1, lettera l);
b) la fornitura e la riparazione di
apparecchiature, attrezzature, protesi e sussidi
tecnici necessari per il trattamento delle
menomazioni. 2. Le regioni assicurano la
completa e corretta informazione sui servizi ed
ausili presenti sul territorio, in Italia e
all'estero.
8. Inserimento ed integrazione sociale. -
1. L'inserimento e l'integrazione sociale della
persona handicappata si realizzano mediante:
a)
interventi di carattere socio-psico-pedagogico,
di assistenza sociale e sanitaria a domicilio,
di aiuto domestico e di tipo economico ai sensi
della normativa vigente, a sostegno della
persona handicappata e del nucleo familiare in
cui è inserita;
b) servizi di aiuto personale alla persona
handicappata in temporanea o permanente grave
limitazione dell'autonomia personale;
c) interventi diretti ad assicurare l'accesso
agli edifici pubblici e privati e ad eliminare o
superare le barriere fisiche e architettoniche
che ostacolano i movimenti nei luoghi pubblici o
aperti al pubblico;
d) provvedimenti che rendano effettivi il
diritto all'informazione e il diritto allo
studio della persona handicappata, con
particolare riferimento alle dotazioni
didattiche e tecniche, ai programmi, a linguaggi
specializzati, alle prove di valutazione e alla
disponibilità di personale appositamente
qualificato, docente e non docente;
e) adeguamento delle attrezzature e del
personale dei servizi educativi, sportivi, di
tempo libero e sociali;
f) misure atte a favorire la piena integrazione
nel mondo del lavoro, in forma individuale o
associata, e la tutela del posto di lavoro anche
attraverso incentivi diversificati;
g) provvedimenti che assicurino la fruibilità
dei mezzi di trasporto pubblico e privato e la
organizzazione di trasporti specifici;
h) affidamenti e inserimenti presso persone e
nuclei familiari;
i) organizzazione e sostegno di comunità
alloggio, case-famiglia e analoghi servizi
residenziali inseriti nei centri abitati per
favorire la deistituzionalizzazione e per
assicurare alla persona handicappata, priva
anche temporaneamente di una idonea sistemazione
familiare, naturale o affidataria, un ambiente
di vita adeguato;
l) istituzione o adattamento di centri
socioriabilitativi ed educativi diurni, a
valenza educativa, che perseguano lo scopo di
rendere possibile una vita di relazione a
persone temporaneamente o permanentemente
handicappate, che abbiano assolto l'obbligo
scolastico, e le cui verificate potenzialità
residue non consentano idonee forme di
integrazione lavorativa. Gli standard dei centri
socio-riabilitativi sono definiti dal Ministro
della sanità, di concerto con il Ministro per
gli affari sociali, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano di cui all'articolo 12 della legge 23
agosto 1988, n. 400;
m) organizzazione di attività extrascolastiche
per integrare ed estendere l'attività educativa
in continuità ed in coerenza con l'azione della
scuola.
9. Servizio di aiuto personale. - 1. Il
servizio di aiuto personale, che può essere
istituito dai comuni o dalle unità sanitarie
locali nei limiti delle proprie ordinarie
risorse di bilancio, è diretto ai cittadini in
temporanea o permanente grave limitazione
dell'autonomia personale non superabile
attraverso la fornitura di sussidi tecnici,
informatici, protesi o altre forme di sostegno
rivolte a facilitare l'autosufficienza e le
possibilità di integrazione dei cittadini
stessi, e comprende il servizio di
interpretariato per i cittadini non udenti.
2.
Il servizio di aiuto personale è integrato con
gli altri servizi sanitari e socio-assistenziali
esistenti sul territorio e può avvalersi
dell'opera aggiuntiva di:
a) coloro che hanno ottenuto il riconoscimento
dell'obiezione di coscienza ai sensi della
normativa vigente, che ne facciano richiesta;
b) cittadini di età superiore ai diciotto anni
che facciano richiesta di prestare attività
volontaria; c) organizzazioni di volontariato.
3.
Il personale indicato alle lettere a), b), c)
del comma 2 deve avere una formazione specifica.
4. Al personale di cui
alla lettera b) del comma 2 si estende la
disciplina dettata dall'articolo 2, comma 2,
della
legge 11 agosto 1991, n. 266.
10. Interventi a favore
di persone con handicap in situazione di
gravità. - 1. I comuni, anche consorziati
tra loro o con le province, le loro unioni, le
comunità montane e le unità sanitarie locali,
nell'ambito delle competenze in materia di
servizi sociali loro attribuite
dalla legge 8 giugno 1990, n. 142
, possono realizzare con
le proprie ordinarie risorse di bilancio,
assicurando comunque il diritto alla
integrazione sociale e scolastica secondo le
modalità stabilite dalla presente legge e nel
rispetto delle priorità degli interventi di cui
alla legge 4 maggio 1983, n. 184,
comunità-alloggio e centri socioriabilitativi
per persone con handicap in situazione di
gravità.
1-bis. Gli enti di cui al comma 1 possono
organizzare servizi e prestazioni per la tutela
e l'integrazione sociale dei soggetti di cui al
presente articolo per i quali venga meno il
sostegno del nucleo familiare. (1)
2.
Le strutture di cui alla lettera l) e le
attività di cui alla lettera m) del comma 1
dell'articolo 8 sono realizzate d'intesa con il
gruppo di lavoro per l'integrazione scolastica
di cui all'articolo 15 e con gli organi
collegiali della scuola.
3.
Gli enti di cui al comma 1 possono contribuire,
mediante appositi finanziamenti, previo parere
della regione sulla congruità dell'iniziativa
rispetto ai programmi regionali, alla
realizzazione e al sostegno di comunità-alloggio
e centri socio-riabilitativi per persone
handicappate in situazione di gravità, promossi
da enti, associazioni, fondazioni, Istituzioni
pubbliche di assistenza e beneficienza (IPAB),
società cooperative e organizzazioni di
volontariato iscritte negli albi regionali.
4.
Gli interventi di cui ai commi 1 e 3 del
presente articolo possono essere realizzati
anche mediante le convenzioni di cui
all'articolo 38.
5.
Per la collocazione topografica,
l'organizzazione e il funzionamento, le
comunità-alloggio e i centri socio-riabilitativi
devono essere idonei a perseguire una costante
socializzazione dei soggetti ospiti, anche
mediante iniziative dirette a coinvolgere i
servizi pubblici e il volontariato.
6.
L'approvazione dei progetti edilizi presentati
da soggetti pubblici o privati concernenti
immobili da destinare alle comunità-alloggio ed
ai centri socio-riabilitativi di cui ai commi 1
e 3, con vincolo di destinazione almeno
ventennale all'uso effettivo dell'immobile per
gli scopi di cui alla presente legge, ove
localizzati in aree vincolate o a diversa
specifica destinazione, fatte salve le norme
previste dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497, e
successive modificazioni, e dal decreto-legge 27
giugno 1985, n. 312, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n.
431, costituisce variante del piano regolatore.
Il venir meno dell'uso effettivo per gli scopi
di cui alla presente legge prima del ventesimo
anno comporta il ripristino della originaria
destinazione urbanistica dell'area.
(1) comma aggiunto dal primo articolo dalla
legge 21 maggio 1998, n. 162
11. Soggiorno all'estero per cure. - 1.
Nei casi in cui vengano concesse le deroghe di
cui all'articolo 7 del decreto del Ministro
della sanità 3 novembre 1989, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 273 del 22 novembre 1989,
ove nel centro di altissima specializzazione
estero non sia previsto il ricovero ospedaliero
per tutta la durata degli interventi
autorizzati, il soggiorno dell'assistito e del
suo accompagnatore in alberghi o strutture
collegate con il centro è equiparato a tutti gli
effetti alla degenza ospedaliera ed è
rimborsabile nella misura prevista dalla deroga.
2. La commissione centrale
presso il Ministero della sanità di cui
all'articolo 8 del
decreto del Ministro della sanità 3 novembre
1989, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 273 del 22 novembre 1989,
esprime il parere sul rimborso per i soggiorni
collegati agli interventi autorizzati dalle
regioni sulla base di criteri fissati con atto
di indirizzo e coordinamento emanato ai sensi
dell'articolo 5, primo comma, della
legge 23 dicembre 1978, n. 833,
con il quale sono disciplinate anche le modalità
della corresponsione di acconti alle famiglie.
12. Diritto all'educazione e all'istruzione.
- 1. Al bambino da 0 a 3 anni handicappato è
garantito l'inserimento negli asili nido.
2.
E' garantito il diritto all'educazione e
all'istruzione della persona handicappata nelle
sezioni di scuola materna, nelle classi comuni
delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e
grado e nelle istituzioni universitarie.
3.
L'integrazione scolastica ha come obiettivo lo
sviluppo delle potenzialità della persona
handicappata nell'apprendimento, nella
comunicazione, nelle relazioni e nella
socializzazione.
4.
L'esercizio del diritto all'educazione e
all'istruzione non può essere impedito da
difficoltà di apprendimento né da altre
difficoltà derivanti dalle disabilità connesse
all'handicap.
5.
All'individuazione dell'alunno come persona
handicappata ed all'acquisizione della
documentazione risultante dalla diagnosi
funzionale, fa seguito un profilo
dinamico-funzionale ai fini della formulazione
di un piano educativo individualizzato, alla cui
definizione provvedono congiuntamente, con la
collaborazione dei genitori della persona
handicappata, gli operatori delle unità
sanitarie locali e, per ciascun grado di scuola,
personale insegnante specializzato della scuola,
con la partecipazione dell'insegnante operatore
psico-pedagogico individuato secondo criteri
stabiliti dal Ministro della pubblica
istruzione. Il profilo indica le caratteristiche
fisiche, psichiche e sociali ed affettive
dell'alunno e pone in rilievo sia le difficoltà
di apprendimento conseguenti alla situazione di
handicap e le possibilità di recupero, sia le
capacità possedute che devono essere sostenute,
sollecitate e progressivamente rafforzate e
sviluppate nel rispetto delle scelte culturali
della persona handicappata.
6.
Alla elaborazione del profilo
dinamico-funzionale iniziale seguono, con il
concorso degli operatori delle unità sanitarie
locali, della scuola e delle famiglie, verifiche
per controllare gli effetti dei diversi
interventi e l'influenza esercitata
dall'ambiente scolastico.
7. I compiti attribuiti
alle unità sanitarie locali dai commi 5 e 6 sono
svolti secondo le modalità indicate con apposito
atto di indirizzo e coordinamento emanato ai
sensi dell'articolo 5, primo comma, della
legge 23 dicembre 1978, n. 833.
8.
Il profilo dinamico-funzionale è aggiornato a
conclusione della scuola materna, della scuola
elementare e della scuola media e durante il
corso di istruzione secondaria superiore.
9.
Ai minori handicappati soggetti all'obbligo
scolastico, temporaneamente impediti per motivi
di salute a frequentare la scuola, sono comunque
garantite l'educazione e l'istruzione
scolastica. A tal fine il provveditore agli
studi, d'intesa con le unità sanitarie locali e
i centri di recupero e di riabilitazione,
pubblici e privati, convenzionati con i
Ministeri della sanità e del lavoro e della
previdenza sociale, provvede alla istituzione,
per i minori ricoverati, di classi ordinarie
quali sezioni staccate della scuola statale. A
tali classi possono essere ammessi anche i
minori ricoverati nei centri di degenza, che non
versino in situazioni di handicap e per i quali
sia accertata l'impossibilità della frequenza
della scuola dell'obbligo per un periodo non
inferiore a trenta giorni di lezione. La
frequenza di tali classi, attestata
dall'autorità scolastica mediante una relazione
sulle attività svolte dai docenti in servizio
presso il centro di degenza, è equiparata ad
ogni effetto alla frequenza delle classi alle
quali i minori sono iscritti.
10. Negli ospedali, nelle cliniche e nelle
divisioni pediatriche gli obiettivi di cui al
presente articolo possono essere perseguiti
anche mediante l'utilizzazione di personale in
possesso di specifica formazione
psico-pedagogica che abbia una esperienza
acquisita presso i nosocomi o segua un periodo
di tirocinio di un anno sotto la guida di
personale esperto.
13. Integrazione
scolastica. - 1. L'integrazione scolastica
della persona handicappata nelle sezioni e nelle
classi comuni delle scuole di ogni ordine e
grado e nelle università si realizza, fermo
restando quanto previsto dalle leggi 11 maggio
1976, n. 360, e
4 agosto 1977, n. 517,
e successive modificazioni, anche attraverso:
a) la programmazione
coordinata dei servizi scolastici con quelli
sanitari, socio-assistenziali, culturali,
ricreativi, sportivi e con altre attività sul
territorio gestite da enti pubbici o privati. A
tale scopo gli enti locali, gli organi
scolastici e le unità sanitarie locali,
nell'ambito delle rispettive competenze,
stipulano gli accordi di programma di cui
all'articolo 27 della
legge 8 giugno 1990, n. 142.
Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, con decreto del Ministro
della pubblica istruzione, d'intesa con i
Ministri per gli affari sociali e della sanità,
sono fissati gli indirizzi per la stipula degli
accordi di programma. Tali accordi di programma
sono finalizzati alla predisposizione,
attuazione e verifica congiunta di progetti
educativi, riabilitativi e di socializzazione
individualizzati, nonché a forme di integrazione
tra attività scolastiche e attività integrative
extrascolastiche. Negli accordi sono altresì
previsti i requisiti che devono essere posseduti
dagli enti pubblici e privati ai fini della
partecipazione alle attività di collaborazione
coordinate;
b)
la dotazione alle scuole e alle università di
attrezzature tecniche e di sussidi didattici
nonché di ogni altra forma di ausilio tecnico,
ferma restando la dotazione individuale di
ausili e presìdi funzionali all'effettivo
esercizio del diritto allo studio, anche
mediante convenzioni con centri specializzati,
aventi funzione di consulenza pedagogica, di
produzione e adattamento di specifico materiale
didattico;
c)
la programmazione da parte dell'università di
interventi adeguati sia al bisogno della persona
sia alla peculiarità del piano di studio
individuale;
d)
l'attribuzione, con decreto del Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica, da emanare entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge,
di incarichi professionali ad interpreti da
destinare alle università, per facilitare la
frequenza e l'apprendimento di studenti non
udenti;
e)
la sperimentazione di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n.
419, da realizzare nelle classi frequentate da
alunni con handicap.
2.
Per le finalità di cui al comma 1, gli enti
locali e le unità sanitarie locali possono
altresì prevedere l'adeguamento
dell'organizzazione e del funzionamento degli
asili nido alle esigenze dei bambini con
handicap, al fine di avviarne precocemente il
recupero, la socializzazione e l'integrazione,
nonché l'assegnazione di personale docente
specializzato e di operatori ed assistenti
specializzati.
3.
Nelle scuole di ogni ordine e grado, fermo
restando, ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e
successive modificazioni, l'obbligo per gli enti
locali di fornire l'assistenza per l'autonomia e
la comunicazione personale degli alunni con
handicap fisici o sensoriali, sono garantite
attività di sostegno mediante l'assegnazione di
docenti specializzati.
4.
I posti di sostegno per la scuola secondaria di
secondo grado sono determinati nell'ambito
dell'organico del personale in servizio alla
data di entrata in vigore della presente legge
in modo da assicurare un rapporto almeno pari a
quello previsto per gli altri gradi di
istruzione e comunque entro i limiti delle
disponibilità finanziarie all'uopo preordinate
dall'articolo 42, comma 6, lettera h).
5.
Nella scuola secondaria di primo e secondo grado
sono garantite attività didattiche di sostegno,
con priorità per le iniziative sperimentali di
cui al comma 1, lettera e), realizzate con
docenti di sostegno specializzati, nelle aree
disciplinari individuate sulla base del profilo
dinamico-funzionale e del conseguente piano
educativo individualizzato.
6.
Gli insegnanti di sostegno assumono la
contitolarità delle sezioni e delle classi in
cui operano, partecipano alla programmazione
educativa e didattica e alla elaborazione e
verifica delle attività di competenza dei
consigli di interclasse, dei consigli di classe
e dei collegi dei docenti (1 bis).
6
- bis. Agli studenti handicappati iscritti
all'università sono garantiti sussidi tecnici e
didattici specifici, realizzati anche attraverso
le convenzioni di cui alla lettera b) del comma
1, nonché il supporto di appositi servizi di
tutorato specializzato, istituiti dalle
università nei limiti del proprio bilancio e
delle risorse destinate alla copertura degli
oneri di cui al presente comma, nonché ai commi
5 e 5 -bis dell'articolo 16. (1 ter)
(1bis) Vedi, anche, il
D.M. 9 luglio 1992.
(1 ter) Comma
aggiunto dalla
Legge 28 gennaio 1999, n. 17
14. Modalità di attuazione dell'integrazione.
- 1. Il Ministro della pubblica istruzione
provvede alla formazione e all'aggiornamento del
personale docente per l'acquisizione di
conoscenze in materia di integrazione scolastica
degli studenti handicappati, ai sensi
dell'articolo 26 del D.P.R. 23 agosto 1988, n.
399, nel rispetto delle modalità di
coordinamento con il Ministero dell'università e
della ricerca scientifica e tecnologica di cui
all'articolo 4 della legge 9 maggio 1989, n.
168. Il Ministro della pubblica istruzione
provvede altresì:
a)
all'attivazione di forme sistematiche di
orientamento, particolarmente qualificate per la
persona handicappata, con inizio almeno dalla
prima classe della scuola secondaria di primo
grado;
b)
all'organizzazione dell'attività educativa e
didattica secondo il criterio della flessibilità
nell'articolazione delle sezioni e delle classi,
anche aperte, in relazione alla programmazione
scolastica individualizzata;
c)
a garantire la continuità educativa fra i
diversi gradi di scuola, prevedendo forme
obbligatorie di consultazione tra insegnanti del
ciclo inferiore e del ciclo superiore ed il
massimo sviluppo dell'esperienza scolastica
della persona handicappata in tutti gli ordini e
gradi di scuola, consentendo il completamento
della scuola dell'obbligo anche sino al
compimento del diciottesimo anno di età;
nell'interesse dell'alunno, con deliberazione
del collegio dei docenti, sentiti gli
specialisti di cui all'articolo 4, secondo
comma, lettera l), del decreto del Presidente
della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, su
proposta del consiglio di classe o di
interclasse, può essere consentita una terza
ripetenza in singole classi.
2. I piani di studio delle
scuole di specializzazione di cui all'articolo 4
della
legge 19 novembre 1990, n. 341,
per il conseguimento del diploma abilitante
all'insegnamento nelle scuole secondarie,
comprendono, nei limiti degli stanziamenti già
preordinati in base alla legislazione vigente
per la definizione dei suddetti piani di studio,
discipline facoltative, attinenti
all'integrazione degli alunni handicappati,
determinate ai sensi dell'articolo 4, comma 3,
della citata
legge n. 341 del 1990.
Nel diploma di specializzazione conseguito ai
sensi del predetto articolo 4 deve essere
specificato se l'insegnante ha sostenuto gli
esami relativi all'attività didattica di
sostegno per le discipline cui il diploma stesso
si riferisce, nel qual caso la specializzazione
ha valore abilitante anche per l'attività
didattica di sostegno.
3. La tabella del corso di
laurea definita ai sensi dell'articolo 3, comma
3, della citata
legge n. 341 del 1990
comprende, nei limiti degli stanziamenti già
preordinati in base alla legislazione vigente
per la definizione delle tabelle dei corsi di
laurea, insegnamenti facoltativi attinenti
all'integrazione scolastica degli alunni
handicappati. Il diploma di laurea per
l'insegnamento nelle scuole materne ed
elementari di cui all'articolo 3, comma 2, della
citata legge n. 341 del 1990 costituisce titolo
per l'ammissione ai concorsi per l'attività
didattica di sostegno solo se siano stati
sostenuti gli esami relativi, individuati come
obbligatori per la preparazione all'attività
didattica di sostegno, nell'ambito della tabella
suddetta definita ai sensi dell'articolo 3,
comma 3, della medesima legge n. 341 del 1990.
4.
L'insegnamento delle discipline facoltative
previste nei piani di studio delle scuole di
specializzazione di cui al comma 2 e dei corsi
di laurea di cui al comma 3 può essere impartito
anche da enti o istituti specializzati all'uopo
convenzionati con le università, le quali
disciplinano le modalità di espletamento degli
esami e i relativi controlli. I docenti relatori
dei corsi di specializzazione devono essere in
possesso del diploma di laurea e del diploma di
specializzazione.
5. Fino alla prima
applicazione dell'articolo 9 della citata
legge n. 341 del 1990,
relativamente alle scuole di specializzazione si
applicano le disposizioni di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n.
417, e successive modificazioni, al decreto del
Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n.
970 e all'articolo 65 della legge 20 maggio
1982, n. 270.
6.
L'utilizzazione in posti di sostegno di docenti
privi dei prescritti titoli di specializzazione
è consentita unicamente qualora manchino docenti
di ruolo o non di ruolo specializzati. 7. Gli
accordi di programma di cui all'articolo 13,
comma 1, lettera a), possono prevedere lo
svolgimento di corsi di aggiornamento comuni per
il personale delle scuole, delle unità sanitarie
locali e degli enti locali, impegnati in piani
educativi e di recupero individualizzati.
15. Gruppi di lavoro per l'integrazione
scolastica. - 1. Presso ogni ufficio
scolastico provinciale è istituito un gruppo di
lavoro composto da: un ispettore tecnico
nominato dal provveditore agli studi, un esperto
della scuola utilizzato ai sensi dell'articolo
14, decimo comma, della legge 20 maggio 1982, n.
270, e successive modificazioni, due esperti
designati dagli enti locali, due esperti delle
unità sanitarie locali, tre esperti designati
dalle associazioni delle persone handicappate
maggiormente rappresentative a livello
provinciale nominati dal provveditore agli studi
sulla base dei criteri indicati dal Ministro
della pubblica istruzione entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente
legge. Il gruppo di lavoro dura in carica tre
anni.
2.
Presso ogni circolo didattico ed istituto di
scuola secondaria di primo e secondo grado sono
costituiti gruppi di studio e di lavoro composti
da insegnanti, operatori dei servizi, familiari
e studenti con il compito di collaborare alle
iniziative educative e di integrazione
predisposte dal piano educativo.
3.
I gruppi di lavoro di cui al comma 1 hanno
compiti di consulenza e proposta al provveditore
agli studi, di consulenza alle singole scuole,
di collaborazione con gli enti locali e le unità
sanitarie locali per la conclusione e la
verifica dell'esecuzione degli accordi di
programma di cui agli articoli 13, 39 e 40, per
l'impostazione e l'attuazione dei piani
educativi individualizzati, nonché per qualsiasi
altra attività inerente all'integrazione degli
alunni in difficoltà di apprendimento.
4.
I gruppi di lavoro predispongono annualmente una
relazione da inviare al Ministro della pubblica
istruzione ed al presidente della giunta
regionale. Il presidente della giunta regionale
può avvalersi della relazione ai fini della
verifica dello stato di attuazione degli accordi
di programma di cui agli artt. 13, 39 e 40 (2).
(2) Vedi, anche, il D.M. 26 giugno 1992.
16. Valutazione del rendimento e prove
d'esame. - 1. Nella valutazione degli alunni
handicappati da parte degli insegnanti è
indicato, sulla base del piano educativo
individualizzato, per quali discipline siano
stati adottati particolari criteri didattici,
quali attività integrative e di sostegno siano
state svolte, anche in sostituzione parziale dei
contenuti programmatici di alcune discipline.
2.
Nella scuola dell'obbligo sono predisposte,
sulla base degli elementi conoscitivi di cui al
comma 1, prove d'esame corrispondenti agli
insegnamenti impartiti e idonee a valutare il
progresso dell'allievo in rapporto alle sue
potenzialità e ai livelli di apprendimento
iniziali.
3.
Nell'ambito della scuola secondaria di secondo
grado, per gli alunni handicappati sono
consentite prove equipollenti e tempi più lunghi
per l'effettuazione delle prove scritte o
grafiche e la presenza di assistenti per
l'autonomia e la comunicazione.
4.
Gli alunni handicappati sostengono le prove
finalizzate alla valutazione del rendimento
scolastico o allo svolgimento di esami anche
universitari con l'uso degli ausili loro
necessari.
5.
Il trattamento individualizzato previsto dai
commi 3 e 4 in favore degli studenti
handicappati è consentito per il superamento
degli esami universitari previa intesa con il
docente della materia e con l'ausilio del
servizio di tutorato di cui all'articolo 13,
comma 6 -bis . É consentito, altresì, sia
l'impiego di specifici mezzi tecnici in
relazione alla tipologia di handicap , sia la
possibilità di svolgere prove equipollenti su
proposta del servizio di tutorato specializzato.
(2 bis)
5
- bis. Le università, con proprie disposizioni,
istituiscono un docente delegato dal rettore con
funzioni di coordinamento, monitoraggio e
supporto di tutte le iniziative concernenti
l'integrazione nell'ambito dell'ateneo. (2 ter)
(2 bis) comma così
modificato dalla
Legge 28 gennaio 1999, n. 17.
(2 ter) comma
aggiunto dalla
Legge 28 gennaio 1999, n. 17.
17. Formazione
professionale. - 1. Le regioni, in
attuazione di quanto previsto dagli articoli 3,
primo comma, lettere l) e m), e 8, primo comma,
lettere g) e h), della
legge 21 dicembre 1978, n. 845,
realizzano l'inserimento della persona
handicappata negli ordinari corsi di formazione
professionale dei centri pubblici e privati e
garantiscono agli allievi handicappati che non
siano in grado di avvalersi dei metodi di
apprendimento ordinari l'acquisizione di una
qualifica anche mediante attività specifiche
nell'ambito delle attività del centro di
formazione professionale tenendo conto
dell'orientamento emerso dai piani educativi
individualizzati realizzati durante l'iter
scolastico. A tal fine forniscono ai centri i
sussidi e le attrezzature necessarie.
2.
I corsi di formazione professionale tengono
conto delle diverse capacità ed esigenze della
persona handicappata che, di conseguenza, è
inserita in classi comuni o in corsi specifici o
in corsi prelavorativi.
3. Nei centri di
formazione professionale sono istituiti corsi
per le persone handicappate non in grado di
frequentare i corsi normali. I corsi possono
essere realizzati nei centri di riabilitazione,
quando vi siano svolti programmi di ergoterapia
e programmi finalizzati all'addestramento
professionale, ovvero possono essere realizzati
dagli enti di cui all'articolo 5 della citata
legge n. 845 del 1978,
nonché da organizzazioni di volontariato e da
enti autorizzati da leggi vigenti. Le regioni,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, provvedono ad adeguare
alle disposizioni di cui al presente comma i
programmi pluriennali e i piani annuali di
attuazione per le attività di formazione
professionale di cui all'articolo 5 della
medesima legge n. 845 del 1978.
4.
Agli allievi che abbiano frequentato i corsi di
cui al comma 2 è rilasciato un attestato di
frequenza utile ai fini della graduatoria per il
collocamento obbligatorio nel quadro
economico-produttivo territoriale.
5. Fermo restando quanto
previsto in favore delle persone handicappate
dalla citata
legge n. 845 del 1978,
una quota del fondo comune di cui all'articolo 8
della legge 16 maggio 1970, n. 281, è destinata
ad iniziative di formazione e di avviamento al
lavoro in forme sperimentali, quali tirocini,
contratti di formazione, iniziative territoriali
di lavoro guidato, corsi prelavorativi, sulla
base di criteri e procedure fissati con decreto
del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
18. Integrazione lavorativa. - 1. Le
regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, disciplinano
l'istituzione e la tenuta dell'albo regionale
degli enti, istituzioni, cooperative sociali, di
lavoro, di servizi, e dei centri di lavoro
guidato, associazioni ed organizzazioni di
volontariato che svolgono attività idonee a
favorire l'inserimento e l'integrazione
lavorativa di persone handicappate.
2.
Requisiti per l'iscrizione all'albo dei cui al
comma 1, oltre a quelli previsti dalle leggi
regionali, sono:
a)
avere personalità giuridica di diritto pubblico
o privato o natura di associazione, con i
requisiti di cui al capo II del titolo II del
libro I del codice civile;
b) garantire idonei livelli di prestazioni, di
qualificazione del personale e di efficienza
operativa.
3.
Le regioni disciplinano le modalità di revisione
ed aggiornamento biennale dell'albo di cui al
comma 1.
4.
I rapporti dei comuni, dei consorzi tra comuni e
tra comuni e province, delle comunità montane e
delle unità sanitarie locali con gli organismi
di cui al comma 1 sono regolati da convenzioni
conformi allo schema tipo approvato con decreto
del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministro della
sanità e con il Ministro per gli affari sociali,
da emanare entro centoventi giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge (3).
5.
L'iscrizione all'albo di cui al comma 1 è
condizione necessaria per accedere alle
convenzioni di cui all'articolo 38. 6. Le
regioni possono provvedere con proprie leggi:
a)
a disciplinare le agevolazioni alle singole
persone handicappate per recarsi al posto di
lavoro e per l'avvio e lo svolgimento di
attività lavorative autonome;
b) a disciplinare gli incentivi, le agevolazioni
e i contributi ai datori di lavoro anche ai fini
dell'adattamento del posto di lavoro per
l'assunzione delle persone handicappate.
(3) Il
D.M. 30 novembre 1994
(G.U. 16 dicembre 1994, n.
293) ha stato approvato lo schema-tipo di
convenzione previsto dal presente articolo.
19. Soggetti aventi
diritto al collocamento obbligatorio. - 1.
In attesa dell'entrata in vigore della nuova
disciplina del collocamento obbligatorio, le
disposizioni di cui alla
legge 2 aprile 1968, n. 482,
e successive modificazioni, devono intendersi
applicabili anche a coloro che sono affetti da
minorazione psichica, i quali abbiano una
capacità lavorativa che ne consente l'impiego in
mansioni compatibili. Ai fini dell'avviamento al
lavoro, la valutazione della persona
handicappata tiene conto della capacità
lavorativa e relazionale dell'individuo e non
solo della minorazione fisica o psichica. La
capacità lavorativa è accertata dalle
commissioni di cui all'articolo 4 della presente
legge, integrate ai sensi dello stesso articolo
da uno specialista nelle discipline
neurologiche, psichiatriche o psicologiche.
20. Prove d'esame nei concorsi pubblici e per
l'abilitazione alle professioni. - 1. La
persona handicappata sostiene le prove d'esame
nei concorsi pubblici e per l'abilitazione alle
professioni con l'uso degli ausili necessari e
nei tempi aggiuntivi eventualmente necessari in
relazione allo specifico handicap.
2.
Nella domanda di partecipazione al concorso e
all'esame per l'abilitazione alle professioni il
candidato specifica l'ausilio necessario in
relazione al proprio handicap, nonché
l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi.
21. Precedenza nell'assegnazione di sede.
- 1. La persona handicappata con un grado di
invalidità superiore ai due terzi o con
minorazioni iscritte alle categorie prima,
seconda e terza della tabella A annessa alla
legge 10 agosto 1950, n. 648, assunta presso gli
enti pubblici come vincitrice di concorso o ad
altro titolo, ha diritto di scelta prioritaria
tra le sedi disponibili.
2.
I soggetti di cui al comma 1 hanno la precedenza
in sede di trasferimento a domanda.
22. Accertamenti ai fini del lavoro pubblico
e privato. - 1. Ai fini dell'assunzione al
lavoro pubblico e privato non è richiesta la
certificazione di sana e robusta costituzione
fisica.
23. Rimozione di ostacoli per l'esercizio di
attività sportive, turistiche e ricreative.
- 1. L'attività e la pratica delle discipline
sportive sono favorite senza limitazione alcuna.
Il Ministro della sanità, con proprio decreto da
emanare entro un anno dalla data di entrata in
vigore della presente legge, definisce i
protocolli per la concessione dell'idoneità alla
pratica sportiva agonistica alle persone
handicappate.
2.
Le regioni e i comuni, i consorzi di comuni ed
il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI)
realizzano, in conformità alle disposizioni
vigenti in materia di eliminazione delle
barriere architettoniche, ciascuno per gli
impianti di propria competenza, l'accessibilità
e la fruibilità delle strutture sportive e dei
connessi servizi da parte delle persone
handicappate.
3. Le concessioni
demaniali per gli impianti di balneazione ed i
loro rinnovi sono subordinati alla visitabilità
degli impianti ai sensi del
decreto del Ministro dei lavori pubblici 14
giugno 1989, n. 236,
di attuazione della
legge 9 gennaio 1989, n. 13,
e all'effettiva possibilità di accesso al mare
delle persone handicappate.
4.
Le concessioni autostradali ed i loro rinnovi
sono subordinati alla visitabilità degli
impianti ai sensi del citato decreto del
Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n.
236.
5.
Chiunque, nell'esercizio delle attività di cui
all'articolo 5, primo comma, della legge 17
maggio 1983, n. 217, o di altri pubblici
esercizi, discrimina persone handicappate è
punito con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire un milione a lire
dieci milioni e con la chiusura dell'esercizio
da uno a sei mesi.
24. Eliminazione o
superamento delle barriere architettoniche.
- 1. Tutte le opere edilizie riguardanti edifici
pubblici e privati aperti al pubblico che sono
suscettibili di limitare l'accessibilità e la
visitabilità di cui alla
legge 9 gennaio 1989, n. 13
, e successive
modificazioni, sono eseguite in conformità alle
disposizioni di cui alla
legge 30 marzo 1971, n. 118,
e successive modificazioni, al regolamento
approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 27
aprile 1978, n. 384,
alla citata legge n. 13 del 1989, e successive
modificazioni, e al citato
decreto del Ministro dei lavori pubblici 14
giugno 1989, n. 236.
2.
Per gli edifici pubblici e privati aperti al
pubblico soggetti ai vincoli di cui alle leggi
1° giugno 1939, n. 1089, e successive
modificazioni, e 29 giugno 1939, n. 1497, e
successive modificazioni, nonché ai vincoli
previsti da leggi speciali aventi le medesime
finalità, qualora le autorizzazioni previste
dagli articoli 4 e 5 della citata legge n. 13
del 1989 non possano venire concesse, per il
mancato rilascio del nulla osta da parte delle
autorità competenti alla tutela del vincolo, la
conformità alle norme vigenti in materia di
accessibilità e di superamento delle barriere
architettoniche può essere realizzata con opere
provvisionali, come definite dall'articolo 7 del
decreto del Presidente della Repubblica 7
gennaio 1956, n. 164, nei limiti della
compatibilità suggerita dai vincoli stessi.
3.
Alle comunicazioni al comune dei progetti di
esecuzione dei lavori riguardanti edifici
pubblici e aperti al pubblico, di cui al comma
1, rese ai sensi degli articoli 15, terzo comma,
e 26, secondo comma, della legge 28 febbraio
1985, n. 47, e successive modificazioni, sono
allegate una documentazione grafica e una
dichiarazione di conformità alla normativa
vigente in materia di accessibilità e di
superamento delle barriere architettoniche,
anche ai sensi del comma 2 del presente
articolo.
4.
Il rilascio della concessione o autorizzazione
edilizia per le opere di cui al comma 1 è
subordinato alla verifica della conformità del
progetto compiuta dall'ufficio tecnico o dal
tecnico incaricato dal comune. Il sindaco, nel
rilasciare il certificato di agibilità e di
abitabilità per le opere di cui al comma 1, deve
accertare che le opere siano state realizzate
nel rispetto delle disposizioni vigenti in
materia di eliminazione delle barriere
architettoniche. A tal fine può richiedere al
proprietario dell'immobile o all'intestatario
della concessione una dichiarazione resa sotto
forma di perizia giurata redatta da un tecnico
abilitato.
5. Nel caso di opere
pubbliche, fermi restando il divieto di
finanziamento di cui all'articolo 32, comma 20,
della
legge 28 febbraio 1986, n. 41,
e l'obbligo della dichiarazione del progettista,
l'accertamento di conformità alla normativa
vigente in materia di eliminazione delle
barriere architettoniche spetta
all'Amministrazione competente, che ne dà atto
in sede di approvazione del progetto.
6.
La richiesta di modifica di destinazione d'uso
di edifici in luoghi pubblici o aperti al
pubblico è accompagnata dalla dichiarazione di
cui al comma 3. Il rilascio del certificato di
agibilità e di abitabilità è condizionato alla
verifica tecnica della conformità della
dichiarazione allo stato dell'immobile.
7.
Tutte le opere realizzate negli edifici pubblici
e privati aperti al pubblico in difformità dalle
disposizioni vigenti in materia di accessibilità
e di eliminazione delle barriere
architettoniche, nelle quali le difformità siano
tali da rendere impossibile l'utilizzazione
dell'opera da parte delle persone handicappate,
sono dichiarate inabitabili e inagibili. Il
progettista, il direttore dei lavori, il
responsabile tecnico degli accertamenti per
l'agibilità o l'abitabilità ed il collaudatore,
ciascuno per la propria competenza, sono
direttamente responsabili. Essi sono puniti con
l'ammenda da lire 10 milioni a lire 50 milioni e
con la sospensione dai rispettivi albi
professionali per un periodo compreso da uno a
sei mesi.
8. Il Comitato per
l'edilizia residenziale (CER), di cui
all'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n.
457, fermo restando il divieto di finanziamento
di cui all'articolo 32, comma 20, della citata
legge n. 41 del 1986,
dispone che una quota dei fondi per la
realizzazione di opere di urbanizzazione e per
interventi di recupero sia utilizzata per la
eliminazione delle barriere architettoniche
negli insediamenti di edilizia residenziale
pubblica realizzati prima della data di entrata
in vigore della presente legge.
9. I piani di cui
all'articolo 32, comma 21, della citata legge
n. 41 del 1986 sono
modificati con integrazioni relative
all'accessibilità degli spazi urbani, con
particolare riferimento all'individuazione e
alla realizzazione di percorsi accessibili,
all'installazione di semafori acustici per non
vedenti, alla rimozione della segnaletica
installata in modo da ostacolare la circolazione
delle persone handicappate.
10. Nell'ambito della
complessiva somma che in ciascun anno la Cassa
depositi e prestiti concede agli enti locali per
la contrazione di mutui con finalità di
investimento, una quota almeno pari al 2 per
cento è destinata ai prestiti finalizzati ad
interventi di ristrutturazione e recupero in
attuazione delle norme di cui al regolamento
approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 27
aprile 1978, n. 384.
11. I comuni adeguano i
propri regolamenti edilizi alle disposizioni di
cui all'articolo 27 della citata
legge n. 118 del 1971,
all'articolo 2 del citato regolamento approvato
con decreto del Presidente della Repubblica n.
384 del 1978, alla citata legge n. 13 del 1989,
e successive modificazioni, e al citato decreto
del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989,
n. 236 entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge. Scaduto
tale termine, le norme dei regolamenti edilizi
comunali contrastanti con le disposizioni del
presente articolo perdono efficacia.
25. Accesso alla informazione e alla
comunicazione. - 1. Il Ministro delle poste
e delle telecomunicazioni contribuisce alla
realizzazione di progetti elaborati dalle
concessionarie per i servizi radiotelevisivi e
telefonici volti a favorire l'accesso
all'informazione radiotelevisiva e alla
telefonia anche mediante installazione di
decodificatori e di apparecchiature
complementari, nonché mediante l'adeguamento
delle cabine telefoniche.
2.
All'atto di rinnovo o in occasione di modifiche
delle convenzioni per la concessione di servizi
radiotelevisivi o telefonici sono previste
iniziative atte a favorire la ricezione da parte
di persone con handicap sensoriali di programmi
di informazione, culturali e di svago e la
diffusione di decodificatori.
26. Mobilità e trasporti collettivi. - 1.
Le regioni disciplinano le modalità con le quali
i comuni dispongono gli interventi per
consentire alle persone handicappate la
possibilità di muoversi liberamente sul
territorio, usufruendo, alle stesse condizioni
degli altri cittadini, dei servizi di trasporto
collettivo appositamente adattati o di servizi
alternativi.
2.
I comuni assicurano, nell'ambito delle proprie
ordinarie risorse di bilancio, modalità di
trasporto individuali per le persone
handicappate non in grado di servirsi dei mezzi
pubblici.
3. Entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge,
le regioni elaborano, nell'ambito dei piani
regionali di trasporto e dei piani di
adeguamento delle infrastrutture urbane, piani
di mobilità delle persone handicappate da
attuare anche mediante la conclusione di accordi
di programma ai sensi dell'articolo 27 della
legge 8 giugno 1990, n. 142.
I suddetti piani prevedono servizi alternativi
per le zone non coperte dai servizi di trasporto
collettivo. Fino alla completa attuazione dei
piani, le regioni e gli enti locali assicurano i
servizi già istituiti. I piani di mobilità delle
persone handicappate predisposti dalle regioni
sono coordinati con i piani di trasporto
predisposti dai comuni.
4. Una quota non inferiore
all'1 per cento dell'ammontare dei mutui
autorizzati a favore dell'Ente ferrovie dello
Stato è destinata agli interventi per
l'eliminazione delle barriere architettoniche
nelle strutture edilizie e nel materiale
rotabile appartenenti all'Ente medesimo,
attraverso capitolati d'appalto formati sulla
base dell'articolo 20 del regolamento approvato
con
decreto del Presidente della Repubblica 27
aprile 1978, n. 384.
5.
Entro un anno dalla data di entrata in vigore
della presente legge, il Ministro dei trasporti
provvede alla omologazione di almeno un
prototipo di autobus urbano ed extraurbano, di
taxi, di vagone ferroviario, conformemente alle
finalità della presente legge.
6.
Sulla base dei piani regionali e della verifica
della funzionalità dei prototipi omologati di
cui al comma 5, il Ministro dei trasporti
predispone i capitolati d'appalto contenenti
prescrizioni per adeguare alle finalità della
presente legge i mezzi di trasporto su gomma in
corrispondenza con la loro sostituzione.
27. Trasporti individuali. - 1. A favore
dei titolari di patente di guida delle categorie
A, B, o C speciali, con incapacità motorie
permanenti, le unità sanitarie locali
contribuiscono alla spesa per la modifica degli
strumenti di guida, quale strumento protesico
extra-tariffario, nella misura del 20 per cento,
a carico del bilancio dello Stato.
2. Al comma 1
dell'articolo 1 della
legge 9 aprile 1986, n. 97,
sono soppresse le parole: ", titolari di patente
F" e dopo le parole: "capacità motorie," sono
aggiunte le seguenti: "anche prodotti in
serie,".
3.
Dopo il comma 2 dell'articolo 1 della citata
legge numero 97 del 1986, è inserito il
seguente:
"2-bis. Il beneficio della riduzione
dell'aliquota relativa all'imposta sul valore
aggiunto, di cui al comma 1, decade qualora
l'invalido non abbia conseguito la patente di
guida delle categorie A, B o C speciali, entro
un anno dalla data dell'acquisto del veicolo.
Entro i successivi tre mesi l'invalido provvede
al versamento della differenza tra l'imposta sul
valore aggiunto pagata e l'imposta relativa
all'aliquota in vigore per il veicolo
acquistato."
4.
Il Comitato tecnico di cui all'articolo 81,
comma 9, del testo unico delle norme sulla
disciplina della circolazione stradale,
approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, come
sostituito dall'articolo 4, comma 1, della legge
18 marzo 1988, n. 111, è integrato da due
rappresentanti delle associazioni delle persone
handicappate nominati dal Ministro dei trasporti
su proposta del Comitato di cui all'articolo 41
della presente legge.
5.
Le unità sanitarie locali trasmettono le domande
presentate dai soggetti di cui al comma 1 ad un
apposito fondo, istituito presso il Ministero
della sanità, che provvede ad erogare i
contributi nei limiti dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 42.
28. Facilitazioni per i veicoli delle persone
handicappate. - 1. I comuni assicurano
appositi spazi riservati ai veicoli delle
persone handicappate, sia nei parcheggi gestiti
direttamente o dati in concessione, sia in
quelli realizzati e gestiti da privati.
2. Il contrassegno di cui
all'articolo 6 del regolamento approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 27
aprile 1978, n. 384,
che deve essere apposto visibilmente sul
parabrezza del veicolo, è valido per
l'utilizzazione dei parcheggi di cui al comma 1.
29. Esercizio del diritto di voto. - 1.
In occasione di consultazioni elettorali, i
comuni organizzano i servizi di trasporto
pubblico in modo da facilitare agli elettori
handicappati il raggiungimento del seggio
elettorale.
2. Per rendere più agevole
l'esercizio del diritto di voto, le unità
sanitarie locali, nei tre giorni precedenti la
consultazione elettorale, garantiscono in ogni
comune la disponibilità di un adeguato numero di
medici autorizzati per il rilascio dei
certificati di accompagnamento e
dell'attestazione medica di cui all'articolo 1
della
legge 15 gennaio 1991, n. 15.
3.
Un accompagnatore di fiducia segue in cabina i
cittadini handicappati impossibilitati ad
esercitare autonomamente il diritto di voto.
L'accompagnatore deve essere iscritto nelle
liste elettorali. Nessun elettore può esercitare
la funzione di accompagnatore per più di un
handicappato. Sul certificato elettorale
dell'accompagnatore è fatta apposita annotazione
dal presidente del seggio nel quale egli ha
assolto tale compito.
30. Partecipazione. - 1. Le regioni per
la redazione dei programmi di promozione e di
tutela dei diritti della persona handicappata,
prevedono forme di consultazione che
garantiscono la partecipazione dei cittadini
interessati.
31. Riserva di alloggi. - 1 All'articolo
3, primo comma della Legge 5 agosto 1978, n. 457
e successive modificazioni, è aggiunta, in fine,
la seguente lettera:
"r-bis) dispone una riserva di finanziamenti
complessivi per la concessione di contributi in
conto capitale a comuni, Istituti autonomi case
popolari, comunque denominati o trasformati,
imprese, cooperative o loro consorzi per la
realizzazione con tipologia idonea o per
l'adattamento di alloggi di edilizia
sovvenzionata e agevolata alle esigenze di
assegnatari o acquirenti handicappati ovvero ai
nuclei familiari assegnatari di abitazioni
assistiti da contributo pubblico, tra i cui
componenti figurano persone handicappate in
situazione di gravità o con ridotte o impedite
capacità motorie." (4)
[2. Il contributo di cui alla lettera r-bis) del
primo comma dell'articolo 3 della legge 5 agosto
1978, n. 457, introdotta dal comma 1 del
presente articolo, è concesso dal Comitato
esecutivo del CER direttamente ai comuni, agli
Istituti autonomi case popolari, alle imprese,
alle cooperative o loro consorzi indicati dalle
regioni sulla base delle assegnazioni e degli
acquisti, mediante atto preliminare di vendita
di alloggi realizzati con finanziamenti pubblici
e fruenti di contributo pubblico.] (5)
[3. Il contributo di cui al comma 2 può essere
concesso con le modalità indicate nello stesso
comma, direttamente agli enti e istituti
statali, assicurativi e bancari che realizzano
interventi nel campo dell'edilizia abitativa che
ne facciano richiesta per l'adattamento di
alloggi di loro proprietà da concedere in
locazione a persone handicappate ovvero ai
nuclei familiari tra i cui componenti figurano
persone handicappate in situazione di gravità o
con ridotte o impedite capacità motorie.] (5)
[4. Le associazioni presenti sul territorio, le
regioni, le unità sanitarie locali, i comuni
sono tenuti a fornire al CER, entro il 31
dicembre di ogni anno, ogni informazione utile
per la determinazione della quota di riserva di
cui alla citata lettera r-bis) del primo comma
dell'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n.
457.] (5)
(4) La lettera r bis) è stata così modificata
dall'articolo 2 comma 3 della Legge 30 aprile
1999, n. 136
(5) I commi 2, 3, 4, sono stati abrogati
dall'articolo 14, comma 2 della Legge 30 aprile
1999, n. 136
32. Agevolazioni fiscali. - [1. Le spese
mediche e quelle di assistenza specifica
necessarie nei casi di grave e permanente
invalidità e menomazione, per la parte del loro
ammontare complessivo che eccede il 5 o il 10
per cento del reddito complessivo annuo
dichiarato a seconda che questo sia o meno
superiore a 15 milioni di lire, sono deducibili
dal reddito complessivo del contribuente che ha
sostenuto gli oneri per sè o per le persone
indicate nell'articolo 433 del codice civile,
purché dalla documentazione risulti chi ha
sostenuto effettivamente la spesa, la persona da
assistere perché invalida e il domicilio o la
residenza del percipiente] (6).
(6) Abrogato dall'art. 2, D.L. 31 maggio
1994, n. 330, convertito dall'articolo 1 comma 1
della legge 27 luglio 1994, n. 473
33. Agevolazioni. -
[1. La lavoratrice madre o, in alternativa, il
lavoratore padre, anche adottivi, di minore con
handicap in situazione di gravità accertata ai
sensi dell'articolo 4, comma 1, hanno diritto al
prolungamento fino a tre anni del periodo di
astensione facoltativa dal lavoro di cui
all'articolo 7 della
legge 30 dicembre 1971, n. 1204,
a condizione che il bambino non sia ricoverato a
tempo pieno presso istituti specializzati.]
(7quinquies)
2.
I soggetti di cui al comma 1 possono chiedere ai
rispettivi datori di lavoro di usufruire, in
alternativa al prolungamento fino a tre anni del
periodo di astensione facoltativa, di due ore di
permesso giornaliero retribuito fino al
compimento del terzo anno di vita del bambino.
3.
Successivamente al compimento del terzo anno di
vita del bambino, la lavoratrice madre o, in
alternativa, il lavoratore padre, anche
adottivi, di minore con handicap in situazione
di gravità, nonché colui che assiste una persona
con handicap in situazione di gravità parente o
affine entro il terzo grado, convivente, hanno
diritto a tre giorni di permesso mensile coperti
da contribuzione figurativa, fruibili anche in
maniera continuativa a condizione che la persona
con handicap in situazione di gravità non sia
ricoverata a tempo pieno. (7) (7bis)(7quater)
4. Ai permessi di cui ai
commi 2 e 3, che si cumulano con quelli previsti
all'articolo 7 della citata
legge n. 1204 del 1971,
si applicano le disposizioni di cui all'ultimo
comma del medesimo articolo 7 della legge n.
1204 del 1971, nonché quelle contenute negli
articoli 7 e 8 della legge 9 dicembre 1977, n.
903. (7quater)
5.
Il genitore o il familiare lavoratore, con
rapporto di lavoro pubblico o privato, che
assista con continuità un parente o un affine
entro il terzo grado handicappato ha diritto a
scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più
vicina al proprio domicilio e non può essere
trasferito senza il suo consenso ad altra sede.
(7bis)(7quater)
6.
La persona handicappata maggiorenne in
situazione di gravità può usufruire
alternativamente dei permessi di cui ai commi 2
e 3, ha diritto a scegliere, ove possibile, la
sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e
non può essere trasferita in altra sede, senza
il suo consenso. (7bis)(7quater)
7.
Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5
si applicano anche agli affidatari di persone
handicappate in situazione di gravità. (7ter)(7quater)
(7) L'art. 2, D.L. 27
agosto 1993, n. 324, convertito dalla
legge 27 ottobre 1993, n 423,
ha fornito l'interpretazione autentica
dell'espressione «hanno diritto a tre giorni di
permesso mensile».
(7bis) I commi 3, 5 e 6 sono stati così
modificati da ultimo dall'articolo
19 della
legge 8 marzo 2000, n. 53.
(7ter) Circa le disposizioni del presente
articolo si veda anche l'articolo
20 della
legge 8 marzo 2000, n. 53.
(7quater) Circa le misure introdotte dalla legge
n. 53/2000 si veda la
circolare INPS 17 luglio 2000, n. 133
(7quinquies) Il primo comma dell'articolo 33 è
stato abrogato dall'articolo 86 del
decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.
Si veda ora l'articolo
33 del decreto citato.
34. Protesi e ausili tecnici. - 1. Con
decreto del Ministro della sanità da emanare,
sentito il Consiglio sanitario nazionale, entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, nella revisione e ridefinizione
del nomenclatore-tariffario delle protesi di cui
al terzo comma dell'articolo 26 della legge 23
dicembre 1978, n. 833, vengono inseriti
apparecchi e attrezzature elettronici e altri
ausili tecnici che permettano di compensare le
difficoltà delle persone con handicap fisico o
sensoriale.
35. Ricovero del minore handicappato. -
1. Nel caso di ricovero di una persona
handicappata di minore età presso un istituto
anche a carattere sanitario, pubblico o privato,
ove dall'istituto sia segnalato l'abbandono del
minore, si applicano le norme di cui alla legge
4 maggio 1983, n. 184.
36. Aggravamento delle sanzioni penali. -
1. Per i reati di cui agli articoli 519, 520,
521, 522, 523, 527 e 628 del codice penale,
nonché per i delitti non colposi contro la
persona, di cui al titolo XII del libro II del
codice penale, e per i reati di cui alla legge
20 febbraio 1958, n. 75, qualora l'offeso sia
una persona handicappata la pena è aumentata da
un terzo alla metà.
2.
Per i procedimenti penali per i reati di cui al
comma 1 è ammessa la costituzione di parte
civile del difensore civico, nonché
dell'associazione alla quale risulti iscritta la
persona handicappata o un suo familiare.
37. Procedimento penale in cui sia
interessata una persona handicappata. - 1.
Il Ministro di grazia e giustizia, il Ministro
dell'interno e il Ministro della difesa,
ciascuno nell'ambito delle proprie competenze,
disciplinano con proprio decreto le modalità di
tutela della persona handicappata, in relazione
alle sue esigenze terapeutiche e di
comunicazione, all'interno dei locali di
sicurezza, nel corso dei procedimenti giudiziari
penali e nei luoghi di custodia preventiva e di
espiazione della pena.
38. Convenzioni. -
1. Per fornire i servizi di cui alla presente
legge i comuni, anche consorziati tra loro, le
loro unioni, le comunità montane e le unità
sanitarie locali per la parte di loro
competenza, si avvalgono delle strutture e dei
servizi di cui all'articolo 26 della
legge 23 dicembre 1978, n. 833.
Possono inoltre avvalersi dell'opera di
associazioni riconosciute e non riconosciute, di
istituzioni private di assistenza non aventi
scopo di lucro e di cooperative, sempreché siano
idonee per i livelli delle prestazioni, per la
qualificazione del personale e per l'efficienza
organizzativa ed operativa, mediante la
conclusione di apposite convenzioni.
2.
I comuni, anche consorziati tra loro, le loro
unioni, le comunità montane, rilevata la
presenza di associazioni in favore di persone
handicappate, che intendano costituire
cooperative di servizi o comunità-alloggio o
centri socioriabilitativi senza fini di lucro,
possono erogare contributi che consentano di
realizzare tali iniziative per i fini previsti
dal comma 1, lettere h), i) e l) dell'articolo
8, previo controllo dell'adeguatezza dei
progetti e delle iniziative, in rapporto alle
necessità dei soggetti ospiti, secondo i
principi della presente legge.
39. Compiti delle
regioni. - 1. Le regioni possono provvedere,
nei limiti delle proprie disponibilità di
bilancio, ad interventi sociali,
educativoformativi e riabilitativi nell'ambito
del piano sanitario nazionale, di cui
all'articolo 53 della
legge 23 dicembre 1978, n. 833,
e successive modificazioni, e della
programmazione regionale dei servizi sanitari,
sociali e formativo-culturali.
2.
Le regioni possono provvedere, sentite le
rappresentanze degli enti locali e le principali
organizzazioni del privato sociale presenti sul
territorio, nei limiti delle proprie
disponibilità di bilancio (8):
a)
a definire l'organizzazione dei servizi, i
livelli qualitativi delle prestazioni, nonché i
criteri per l'erogazione dell'assistenza
economica integrativa di competenza dei comuni;
b) a definire, mediante
gli accordi di programma di cui all'articolo 27
della
legge 8 giugno 1990, n. 142,
le modalità di coordinamento e di integrazione
dei servizi e delle prestazioni individuali di
cui alla presente legge con gli altri servizi
sociali, sanitari, educativi, anche d'intesa con
gli organi periferici dell'Amministrazione della
pubblica istruzione e con le strutture
prescolastiche o scolastiche e di formazione
professionale, anche per la messa a disposizione
di attrezzature, operatori o specialisti
necessari all'attività di prevenzione, diagnosi
e riabilitazione eventualmente svolta al loro
interno;
c)
a definire, in collaborazione con le università
e gli istituti di ricerca, i programmi e le
modalità organizzative delle iniziative di
riqualificazione ed aggiornamento del personale
impiegato nelle attività di cui alla presente
legge;
d)
a promuovere, tramite le convenzioni con gli
enti di cui all'articolo 38, le attività di
ricerca e di sperimentazione di nuove tecnologie
di apprendimento e di riabilitazione, nonché la
produzione di sussidi didattici e tecnici;
e)
a definire le modalità di intervento nel campo
delle attività assistenziali e quelle di accesso
ai servizi;
f)
a disciplinare le modalità del controllo
periodico degli interventi di inserimento ed
integrazione sociale di cui all'articolo 5, per
verificarne la rispondenza all'effettiva
situazione di bisogno;
g)
a disciplinare con legge, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge,
i criteri relativi all'istituzione e al
funzionamento dei servizi di aiuto personale;
h)
ad effettuare controlli periodici sulle aziende
beneficiarie degli incentivi e dei contributi di
cui all'articolo 18, comma 6, per garantire la
loro effettiva finalizzazione all'integrazione
lavorativa delle persone handicappate;
i)
a promuovere programmi di formazione di
personale volontario da realizzarsi da parte
delle organizzazioni di volontariato;
l)
ad elaborare un consuntivo annuale analitico
delle spese e dei contributi per assistenza
erogati sul territorio anche da enti pubblici e
enti o associazioni privati, i quali trasmettono
alle regioni i rispettivi bilanci, secondo
modalità fissate dalle regioni medesime;
l-bis) a programmare interventi di sostegno alla
persona e familiare come prestazioni integrative
degli interventi realizzati dagli enti locali a
favore delle persone con handicap di particolare
gravità, di cui all'articolo 3, comma 3,
mediante forme di assistenza domiciliare e di
aiuto personale, anche della durata di 24 ore,
provvedendo alla realizzazione dei servizi di
cui all'articolo 9, all’istituzione di servizi
di accoglienza per periodi brevi e di emergenza,
tenuto conto di quanto disposto dagli articoli
8, comma 1, lettera i), e 10, comma 1, e al
rimborso parziale delle spese documentate di
assistenza nell'ambito di programmi previamente
concordati; (9)
l-ter) a disciplinare, allo scopo di garantire
il diritto ad una vita indipendente alle persone
con disabilità permanente e grave limitazione
dell'autonomia personale nello svolgimento di
una o più funzioni essenziali della vita, non
superabili mediante ausili tecnici, le modalità
di realizzazione di programmi di aiuto alla
persona, gestiti in forma indiretta, anche
mediante piani personalizzati per i soggetti che
ne facciano richiesta, con verifica delle
prestazioni erogate e della loro efficacia.
(9)
(8) - comma così
modificato dal primo articolo della
Legge 21 maggio 1998, n. 162.
(9) - lettera aggiunta dal
primo articolo della
Legge 21 maggio 1998, n. 162.
40. Compiti dei comuni. - 1. I comuni,
anche consorziati tra loro, le loro unioni, le
comunità montane e le unità sanitarie locali
qualora le leggi regionali attribuiscano loro la
competenza, attuano gli interventi sociali e
sanitari previsti dalla presente legge nel
quadro della normativa regionale, mediante gli
accordi di programma di cui all'articolo 27
della legge 8 giugno 1990, n. 142, dando
priorità agli interventi di riqualificazione, di
riordinamento e di potenziamento dei servizi
esistenti.
2.
Gli statuti comunali di cui all'articolo 4 della
citata legge n. 142 del 1990 disciplinano le
modalità del coordinamento degli interventi di
cui al comma 1 con i servizi sociali, sanitari,
educativi e di tempo libero operanti nell'ambito
territoriale e l'organizzazione di un servizio
di segreteria per i rapporti con gli utenti, da
realizzarsi anche nelle forme del decentramento
previste dallo statuto stesso.
41. Competenze del Ministro per gli affari
sociali e costituzione del Comitato nazionale
per le politiche dell'handicap. - 1. Il
Ministro per gli affari sociali coordina
l'attività delle Amministrazioni dello Stato
competenti a realizzare gli obiettivi della
presente legge ed ha compiti di promozione di
politiche di sostegno per le persone
handicappate e di verifica dell'attuazione della
legislazione vigente in materia.
2.
I disegni di legge del Governo contenenti
disposizioni concernenti la condizione delle
persone handicappate sono presentati previo
concerto con il Ministro per gli affari sociali.
Il concerto con il Ministro per gli affari
sociali è obbligatorio per i regolamenti e per
gli atti di carattere generale adottati in
materia.
3.
Per favorire l'assolvimento dei compiti di cui
al comma 1, è istituito presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri il Comitato nazionale per
le politiche dell'handicap.
4.
Il Comitato è composto dal Ministro per gli
affari sociali, che lo presiede, dai Ministri
dell'interno, del tesoro, della pubblica
istruzione, della sanità, del lavoro e della
previdenza sociale, nonché dai Ministri per le
riforme istituzionali e gli affari regionali e
per il coordinamento delle politiche
comunitarie. Alle riunioni del Comitato possono
essere chiamati a partecipare altri Ministri in
relazione agli argomenti da trattare.
5.
Il Comitato è convocato almeno tre volte l'anno,
di cui una prima della presentazione al
Consiglio dei ministri del disegno di legge
finanziaria.
6.
Il Comitato si avvale di:
a)
tre assessori scelti tra gli assessori regionali
e delle province autonome di Trento e di Bolzano
designati dalla Conferenza dei presidenti delle
regioni e delle province autonome ai sensi
dell'articolo 4 del decreto legislativo 16
dicembre 1989, n. 418; (10)
b) tre rappresentanti degli enti locali
designati dall'Associazione nazionale dei comuni
italiani (ANCI) e un rappresentante degli enti
locali designato dalla Lega delle autonomie
locali;
c) cinque esperti scelti fra i membri degli enti
e delle associazioni in possesso dei requisiti
di cui agli articoli 1 e 2 della legge 19
novembre 1987, n. 476, che svolgano attività di
promozione e tutela delle persone handicappate e
delle loro famiglie;
d) tre rappresentanti delle organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative.
7.
Il Comitato si avvale dei sistemi informativi
delle Amministrazioni in esso rappresentate.
8.
Il Ministro per gli affari sociali, entro il 15
aprile di ogni anno, presenta una relazione al
Parlamento sui dati relativi allo stato di
attuazione delle politiche per l'handicap in
Italia, nonché sugli indirizzi che saranno
seguiti. A tal fine le Amministrazioni dello
Stato, anche ad ordinamento autonomo, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano e
gli enti locali trasmettono, entro il 28
febbraio di ciascun anno, alla Presidenza del
Consiglio dei ministri tutti i dati relativi
agli interventi di loro competenza disciplinati
dalla presente legge. Nel primo anno di
applicazione della presente legge la relazione è
presentata entro il 30 ottobre.
9.
Il Comitato, nell'esercizio delle sue funzioni,
è coadiuvato da una commissione permanente
composta da un rappresentante per ciascuno dei
Ministeri dell'interno, delle finanze, del
tesoro, della pubblica istruzione, della sanità,
del lavoro e della previdenza sociale,
dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica, nonché da tre rappresentanti della
Presidenza del Consiglio dei ministri di cui uno
del Dipartimento per gli affari sociali, uno del
Dipartimento per gli affari regionali, uno del
Dipartimento per la funzione pubblica. La
commissione è presieduta dal responsabile
dell'Ufficio per le problematiche della
famiglia, della terza età, dei disabili e degli
emarginati, del Dipartimento per gli affari
sociali.
(10) La Corte costituzionale, con sentenza
21-29 ottobre 1992, n. 406 (G.U. 4 novembre
1992, n. 46 - Serie speciale), ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale dell'art. 41,
sesto comma, nella parte in cui, con riguardo
alla lettera a), prevede che il Comitato "si
avvale di", anziché "è composto da".
Art. 41-bis. Conferenza nazionale sulle
politiche dell'handicap. - I. Il Ministro
per la solidarietà sociale, sentita la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 dei
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
promuove indagini statistiche e conoscitive
sull'handicap e convoca ogni tre anni una
conferenza nazionale sulle politiche
dell'handicap alla quale invita soggetti
pubblici, privati e dei privato sociale che
esplicano la loro attività nel campo
dell'assistenza e della integrazione sociale
delle persone handicappate. Le conclusioni di
tale conferenza sono trasmesse al Parlamento
anche al fine di individuare eventuali
correzioni alla legislazione vigente. (11)
(11) articolo aggiunto dal
primo articolo della
Legge 21 maggio 1998, n. 162.
Art. 41-ter. Progetti sperimentali. - 1.
Il Ministro per la solidarietà sociale promuove
e coordina progetti sperimentali aventi per
oggetto gli interventi previsti dagli articoli
10, 23, 25 e 26 della presente legge.
2.
Il Ministro per la solidarietà sociale, con
proprio decreto, d'intesa con la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 dei decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definisce i
criteri e le modalità per la presentazione e la
valutazione dei progetti sperimentali di cui al
comma 1 nonché i criteri per la ripartizione dei
fondi stanziati per il finanziamento dei
progetti di cui al presente articolo. (12)
(12) articolo aggiunto dal
primo articolo della
Legge 21 maggio 1998, n. 162.
42. Copertura finanziaria. - 1. Presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento per gli affari sociali, è istituito
il Fondo per l'integrazione degli interventi
regionali e delle province autonome in favore
dei cittadini handicappati.
2.
Il Ministro per gli affari sociali provvede,
sentito il Comitato nazionale per le politiche
dell'handicap di cui all'articolo 41, alla
ripartizione annuale del Fondo tra le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano, in
proporzione al numero degli abitanti.
3.
A partire dal terzo anno di applicazione della
presente legge, il criterio della
proporzionalità di cui al comma 2 può essere
integrato da altri criteri, approvati dal
Comitato di cui all'articolo 41, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano di cui all'articolo 12 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, con riferimento a
situazioni di particolare concentrazione di
persone handicappate e di servizi di alta
specializzazione, nonché a situazioni di grave
arretratezza di alcune aree.
4.
Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano provvedono a ripartire i fondi di loro
spettanza tra gli enti competenti a realizzare i
servizi, dando priorità agli interventi in
favore delle persone handicappate in situazione
di gravità e agli interventi per la prevenzione.
5.
Per le finalità previste dalla presente legge
non possono essere incrementate le dotazioni
organiche del personale della scuola di ogni
ordine e grado oltre i limiti consentiti dalle
disponibilità finanziarie all'uopo preordinate
dal comma 6, lettera h).
6.
E' autorizzata la spesa di lire 120 miliardi per
l'anno 1992 e di lire 150 miliardi a decorrere
dal 1993, da ripartire, per ciascun anno,
secondo le seguenti finalità:
a)
lire 2 miliardi e 300 milioni per l'integrazione
delle commissioni di cui all'articolo 4;
b) lire 1 miliardo per il finanziamento del
soggiorno all'estero per cure nei casi previsti
dall'articolo 11;
c) lire 4 miliardi per il potenziamento dei
servizi di istruzione dei minori ricoverati di
cui all'articolo 12;
d) lire 8 miliardi per le attrezzature per le
scuole di cui all'articolo 13, comma 1, lettera
b);
e) lire 2 miliardi per le attrezzature per le
università di cui all'articolo 13, comma 1,
lettera b);
f) lire 1 miliardo e 600 milioni per
l'attribuzione di incarichi a interpreti per
studenti non udenti nelle università di cui
all'articolo 13, comma 1, lettera d);
g) lire 4 miliardi per l'avvio della
sperimentazione di cui all'articolo 13, comma 1,
lettera e);
h) lire 19 miliardi per l'anno 1992 e lire 38
miliardi per l'anno 1993 per l'assunzione di
personale docente di sostegno nelle scuole
secondarie di secondo grado prevista
dall'articolo 13, comma 4;
i) lire 4 miliardi e 538 milioni per la
formazione del personale docente prevista
dall'articolo 14;
l) lire 2 miliardi per gli oneri di
funzionamento dei gruppi di lavoro di cui
all'articolo 15;
m) lire 5 miliardi per i contributi ai progetti
per l'accesso ai servizi radiotelevisivi e
telefonici previsti all'articolo 25;
n) lire 4 miliardi per un contributo del 20 per
cento per la modifica degli strumenti di guida
ai sensi dell'articolo 27, comma 1;
o) lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1992
e 1993 per le agevolazioni per i genitori che
lavorano, previste dall'articolo 33;
p) lire 50 milioni per gli oneri di
funzionamento del Comitato e della commissione
di cui all'articolo 41;
q) lire 42 miliardi e 512 milioni per l'anno
1992 e lire 53 miliardi e 512 milioni a partire
dall'anno 1993 per il finanziamento del Fondo
per l'integrazione degli interventi regionali e
delle province autonome in favore dei cittadini
handicappati di cui al comma 1 del presente
articolo.
7.
All'onere derivante dall'attuazione della
presente legge, pari a lire 120 miliardi per
l'anno 1992 e a lire 150 miliardi a decorrere
dall'anno 1993, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale
1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di
previsionie del Ministero del tesoro per il
1992, all'uopo utilizzando l'accantonamento
"Provvedimenti in favore di portatori di
handicap".
8.
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
43. Abrogazioni. - 1. L'articolo 230 del
testo unico approvato con regio decreto 5
febbraio 1928, n. 577, l'articolo 415 del
regolamento approvato con regio decreto 26
aprile 1928, n. 1297, ed i commi secondo e terzo
dell'articolo 28, della legge 30 marzo 1971, n.
118, sono abrogati.
44. Entrata in vigore. - 1. La presente
legge entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.