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DETRAZIONE IRPEF
Per l'acquisto
di un mezzo di locomozione i disabili hanno diritto ad una
detrazione d’imposta del 19% dell'ammontare della spesa.
La detrazione vale sia per l'acquisto di mezzi nuovi che
usati. Si può usufruire della detrazione una sola volta,
ossia per un solo veicolo nel periodo di quattro anni e nei
limiti di un importo di €. 18.075,99 (Lit. 35 milioni).
Si può riottenere il beneficio per acquisti effettuati entro
i quattro anni, a condizione che il primo veicolo
beneficiario risulti cancellato dal PRA, il pubblico
registro automobilistico.
In caso di furto, la detrazione per il nuovo veicolo
riacquistato entro quattro anni spetta sempre entro il
limite massimo di €. 18.075,99 (Lit. 35 milioni), al netto
dell'eventuale rimborso assicurativo.
Si può fruire della detrazione sia per il primo anno, oppure
può essere ripartita in quattro quote annuali di pari
importo.
La detrazione del 19% è prevista, oltre che per l'acquisto
di un veicolo, anche per le riparazioni, con l'esclusione di
quelle d’ordinaria amministrazione. Anche in questo caso la
detrazione spetta per una sola volta in quattro anni.
Esclusi dalla detrazione del 19% i costi d’esercizio del
veicolo quali l'assicurazione, il carburante ed il
lubrificante.
Disabile titolare di redditi propri per un importo superiore
a €. 2.840,51 (Lit. 5.500.000) il documento d’acquisto va
intestato a lui. Invece, se il disabile è fiscalmente a
carico, il documento comprovante l'acquisto può essere
indifferentemente intestato al disabile o alla persona di
famiglia della quale egli risulta a carico. |