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DETRAZIONI FIGLI A
CARICO
Dal 2002 è
stata introdotta una particolare detrazione in caso di figli
portatori di handicap. Spetta per ogni figlio portatore di
handicap, a prescindere dall'ammontare del reddito
complessivo, in sostituzione a quella che spetterebbe allo
stesso figlio in assenza di handicap. La nuova detrazione è
di €. 774,69.
Per essere ritenuto fiscalmente a carico del familiare il
disabile deve avere un reddito complessivo annuo non
superiore ai €. 2.840,51 al lordo degli oneri deducibili e
della deduzione per l’abitazione principale e loro
pertinenze. Ai fini del massimale dei redditi non sono
considerati quelli esenti quali pensioni/assegni sociali,
indennità, pensioni e assegni erogati a ciechi, a sordomuti
ed ad invalidi civili.
La Legge Finanziaria 2005, in sostituzione del regime di
detrazioni d’imposta operante fino al 31/12/2004, ha
introdotto dal 01/01/2005 una deduzione dal reddito
imponibile fino a €. 3.700,00 per il figlio disabile.
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