|
ESENZIONE BOLLO AUTO
L’esenzione
spetta sia quando l’auto è intestata allo stesso disabile,
sia quando risulta intestata ad un familiare di cui egli sia
fiscalmente a carico. L’ufficio competente è l’ufficio delle
Entrate o la Sezione staccata della DRE. Il disabile, se
possiede più veicoli, l’esenzione spetta per un solo veicolo
che potrà essere scelto dal disabile. Il disabile che ha
fruito dell’esenzione deve, per il primo anno, presentare o
spedire per raccomandata AR, all’Ufficio delle entrate, la
documentazione entro novanta giorni dalla scadenza del
termine per il pagamento non effettuato a titolo
d’esenzione. L’esenzione dal pagamento del bollo auto, una
volta riconosciuta per il primo anno, prosegue anche per gli
anni successivi, senza che il disabile sia tenuto a rifare
l’istanza ed ad inviare nuovamente la documentazione. In cui
vengono meno le condizioni per avere diritto al beneficio,
(l’auto è venduta), l’interessato è tenuto a comunicarlo
allo stesso ufficio a cui è stata richiesta l’esenzione.
Può beneficiare di tutte le agevolazioni previste per il
settore auto (IRPEF, IVA e BOLLO AUTO) anche un familiare
che sostiene la spesa nell’interesse del disabile, a
condizione che la persona disabile sia da considerare a
carico, ai fini fiscali, al familiare beneficiante. Per
essere ritenuto a carico del familiare, il disabile deve
avere un reddito complessivo lordo annuo non superiore a
Lit. 5.500.000, non considerando i redditi esenti (pensioni
sociali, indennità comprese quelle d’accompagnamento,
assegni erogati dal Ministero dell’Interno ai ciechi civili,
ai sordomuti e agli invalidi civili). |