A.N.I.M.A.

 


 

ESENZIONE BOLLO AUTO

L’esenzione spetta sia quando l’auto è intestata allo stesso disabile, sia quando risulta intestata ad un familiare di cui egli sia fiscalmente a carico. L’ufficio competente è l’ufficio delle Entrate o la Sezione staccata della DRE. Il disabile, se possiede più veicoli, l’esenzione spetta per un solo veicolo che potrà essere scelto dal disabile. Il disabile che ha fruito dell’esenzione deve, per il primo anno, presentare o spedire per raccomandata AR, all’Ufficio delle entrate, la documentazione entro novanta giorni dalla scadenza del termine per il pagamento non effettuato a titolo d’esenzione. L’esenzione dal pagamento del bollo auto, una volta riconosciuta per il primo anno, prosegue anche per gli anni successivi, senza che il disabile sia tenuto a rifare l’istanza ed ad inviare nuovamente la documentazione. In cui vengono meno le condizioni per avere diritto al beneficio, (l’auto è venduta), l’interessato è tenuto a comunicarlo allo stesso ufficio a cui è stata richiesta l’esenzione.
Può beneficiare di tutte le agevolazioni previste per il settore auto (IRPEF, IVA e BOLLO AUTO) anche un familiare che sostiene la spesa nell’interesse del disabile, a condizione che la persona disabile sia da considerare a carico, ai fini fiscali, al familiare beneficiante. Per essere ritenuto a carico del familiare, il disabile deve avere un reddito complessivo lordo annuo non superiore a Lit. 5.500.000, non considerando i redditi esenti (pensioni sociali, indennità comprese quelle d’accompagnamento, assegni erogati dal Ministero dell’Interno ai ciechi civili, ai sordomuti e agli invalidi civili).