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ELIMINAZIONE
BARRIERE ARCHITETTONICHE
Sono ammesse
ai benefici del 36%, non solo le spese sostenute per
l'eliminazione delle barriere architettoniche riguardanti
ascensori e montacarichi già in precedenza agevolate, ma
anche quelle effettuate per la realizzazione di strumenti
che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro
mezzo tecnologico, siano adatti a favorire la mobilità
interna ed esterna delle persone portatrici di handicap
qualora questo sia stato riconosciuto grave, ai sensi
dell'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
La detrazione del 36%, applicabile alle spese sostenute per
realizzare interventi per favorire la mobilità interna ed
esterna del disabile, ad esempio, la sostituzione di gradini
con rampe, sia negli edifici che nelle singole unità
immobiliari, può essere considerato intervento che determina
il diritto alla detrazione del 36% ogni qualvolta risulti
conforme alle prescrizioni tecniche previste dalla legge
sull'abbattimento delle barriere architettoniche (fermo
restando, tuttavia, il diritto alla detrazione secondo le
regole vigenti, qualora gli stessi interventi possano
ugualmente configurarsi quali interventi di manutenzione
ordinaria o straordinaria).
Anche la realizzazione di un elevatore esterno
all'abitazione, ai fini dell'abbattimento delle barriere
architettoniche, rientra tra le tipologie che danno diritto
alla detrazione del 36%. In tal caso, riguardo alle
prestazioni di servizi dipendenti dall'appalto relativo ai
lavori in questione, è applicabile l'aliquota IVA agevolata
del 4%, anziché quell’ordinaria del 20% |