A.N.I.M.A.

 


 

ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE

Sono ammesse ai benefici del 36%, non solo le spese sostenute per l'eliminazione delle barriere architettoniche riguardanti ascensori e montacarichi già in precedenza agevolate, ma anche quelle effettuate per la realizzazione di strumenti che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo tecnologico, siano adatti a favorire la mobilità interna ed esterna delle persone portatrici di handicap qualora questo sia stato riconosciuto grave, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
La detrazione del 36%, applicabile alle spese sostenute per realizzare interventi per favorire la mobilità interna ed esterna del disabile, ad esempio, la sostituzione di gradini con rampe, sia negli edifici che nelle singole unità immobiliari, può essere considerato intervento che determina il diritto alla detrazione del 36% ogni qualvolta risulti conforme alle prescrizioni tecniche previste dalla legge sull'abbattimento delle barriere architettoniche (fermo restando, tuttavia, il diritto alla detrazione secondo le regole vigenti, qualora gli stessi interventi possano ugualmente configurarsi quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria).
Anche la realizzazione di un elevatore esterno all'abitazione, ai fini dell'abbattimento delle barriere architettoniche, rientra tra le tipologie che danno diritto alla detrazione del 36%. In tal caso, riguardo alle prestazioni di servizi dipendenti dall'appalto relativo ai lavori in questione, è applicabile l'aliquota IVA agevolata del 4%, anziché quell’ordinaria del 20%