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AGEVOLAZIONI TASSA SULLO
SMALTIMENTO RIFIUTI
Art.
16 Riduzioni di Tariffa 2. Per i locali ad uso di abitazione di costruzioni rurali occupati da imprenditori agricoli a titolo principale o da coltivatori diretti la sola parte variabile della Tariffa è ridotta del 30 per cento. 3. Per le famiglie nelle quali sia presente un portatore di handicap con un grado di invalidità pari al 100 per cento, e a condizione che lo stesso non sia ricoverato in Istituto. La sola parte variabile della Tariffa è ridotta del 50 per cento. 4. Per le utenze domestiche e non domestiche che dimostrino, al soggetto Gestore del servizio, di aver messo in atto idonea attrezzatura per la produzione e il riutilizzo in proprio di compost dei rifiuti organici prodotti, la sola parte variabile della Tariffa è ridotta del 25 per cento. 5. Per le utenze non domestiche che dimostrino al soggetto Gestore del servizio di aver avviato a recupero i rifiuti assimilati presso soggetti terzi, verrà applicata una riduzione, che non potrà superare il 30% e sarà rapportata alla quantità di rifiuti assimilati avviati al recupero e alla quantità di rifiuti calcolata moltiplicando la superficie assoggettata a Tariffa dell'attività per il coefficiente Kd della classe corrispondente, applicato per l'anno di competenza alla categoria di appartenenza. La riduzione si applica sulla parte variabile della Tariffa annualmente dovuta, con abbuono nell'anno successivo, previa presentazione di domanda entro il mese di settembre. Entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello di competenza dovrà essere presentata la documentazione attestante l'effettivo avviamento a recupero. 6. Per le utenze non domestiche che dimostrino al soggetto Gestore del servizio di aver sostenuto spese per interventi tecnico-organizzativi che abbiano determinato un'accertata minore produzione dei rifiuti, si applica una riduzione fino al 20 per cento sulla parte variabile della Tariffa. Per ottenere tale riduzione l'utente dovrà presentare domanda al soggetto Gestore del servizio indicando gli interventi che intende mettere in atto, nonché la percentuale di riduzione nella produzione di rifiuti derivante da tali interventi. Le riduzione è concessa solo dopo una verifica operata da parte del soggetto Gestore del servizio e con decorrenza dall'anno successivo. 7. Per le utenze non domestiche, che con appositi impianti interni all'azienda, provvedono al riutilizzo di scarti di produzione nello stesso ciclo produttivo, riducendo di fatto la produzione dei rifiuti, si applica una riduzione fino al 20 per cento sulla parte variabile della Tariffa. Per ottenere tale riduzione l'utente dovrà presentare domanda al soggetto Gestore del servizio indicando gli interventi che intende mettere in atto, nonché la percentuale di riduzione nella produzione di rifiuti derivante da tali interventi. Le riduzione è concessa solo dopo una verifica operata da parte del soggetto Gestore del servizio e con decorrenza dall'anno successivo. 8. Per le utenze domestiche che conferiscono rifiuti assimilati agli urbani e differenziati presso le stazioni ecologiche, dal momento in cui queste saranno attivate, si applica una agevolazione che non potrà comunque superare il 20% della parte variabile della Tariffa. La tipologia di rifiuti conferibile, le condizioni specifiche per ottenere il beneficio, e la gradazione nell'applicazione di tale agevolazione verranno disciplinate con apposito provvedimento da parte della Giunta Comunale. 9. Le riduzioni di cui sopra sommate fra loro non possono dare luogo ad una agevolazione superiore al 70 per cento della sola parte variabile della Tariffa.
Art. 17 Agevolazioni 1. Sono riconosciute le seguenti agevolazioni sul singolo importo della Tariffa:
a) abitazioni
non di lusso (A1) utilizzate da famiglie monoreddito, nel quale il
soggetto, unico produttore di reddito, si trovi all'inizio dell'anno
di riferimento in stato di cassa-integrazione, mobilità o
disoccupazione e lo sia stato per almeno sei mesi nell'anno
precedente: 50%; 2. Per usufruire delle condizioni agevolative di cui sopra, i cittadini utenti dovranno presentare al Soggetto gestore entro e non oltre il 31 dicembre di ciascun anno ed a pena di decadenza dal beneficio, apposita richiesta autocertificando il possesso dei requisiti previsti. Coloro i quali hanno già presentato analoga autocertificazione negli anni precedenti sono esentati da presentarla nuovamente, a condizione che non sia mutata la situazione che da diritto al beneficio. In caso di mancata comunicazione relativa al venir meno delle condizioni che hanno dato diritto al beneficio, il Soggetto Gestore provvederà a recuperare la Tariffa non pagata con l'applicazione delle penali previste dal presente regolamento. 3. La concessione delle agevolazioni è effettuata dal Soggetto Gestore sulla base delle autocertificazioni che saranno poi trasmesse all'Amministrazione comunale per i controlli di competenza.
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