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AGEVOLAZIONI IVA
Per le auto acquistate
direttamente dalla persona disabile o dal familiare di cui egli è
fiscalmente a carico, sia esse nuove, sia usate, è applicata l’IVA
del 4%, (invece del 20%). L’agevolazione è prevista per auto con
cilindrata fino a 2000 centimetri cubici, se sono a benzina, mentre
per i diesel la è fino a 2800 centimetri cubici.
L’IVA ridotta per l’acquisto di veicoli si applica, senza limiti di
valore, per una sola volta nel corso di quattro anni, salvo
riottenere il beneficio per acquisti entro il quadriennio, qualora
il primo veicolo beneficiato sia stato cancellato dal PRA, il
pubblico registro automobilistico.
L'aliquota Iva agevolata al 4% si applica anche ai sussidi tecnici e
informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e l'integrazione
dei soggetti portatori di handicap. Rientrano nel beneficio le
apparecchiature e i dispositivi basati su tecnologie meccaniche,
elettroniche o informatiche, da utilizzare a beneficio di soggetti
limitati (o anche impediti) da menomazioni permanenti di natura
motoria, visiva, uditiva o del linguaggio e per:
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Facilitare la comunicazione
interpersonale, l’elaborazione scritta e grafica, il controllo
dell'ambiente, l'accesso all'informazione e alla cultura
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Assistere la riabilitazione
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Per fruire dell'aliquota
ridotta il disabile deve consegnare al venditore, prima
dell'acquisto, la seguente documentazione:
- Specifica prescrizione
autorizzativa rilasciata dal medico specialista dell'ASL
d’appartenenza dalla quale risulti il collegamento funzionale tra la
menomazione e il sussidio tecnico e informatico
- Certificato, rilasciato dalla
competente ASL, attestante l'esistenza di un’invalidità funzionale
rientrante tra le quattro forme ammesse, vale a dire di tipo
motorio, visivo, uditivo o del linguaggio e il carattere permanente
della stessa.
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