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IL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA
Visti gli
articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto
l'articolo 3, commi 186, 187, 188, 189 della legge 23
dicembre 1996, n. 662, recante delega al Governo per la
disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle
organizzazioni non lucrative di utilita' sociale;
Vista la
preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 4 luglio 1997;
Visto
l'articolo 3, comma 1, della legge 31 luglio 1997, n. 259,
che ha fissato alla data del 30 novembre 1997 il termine per
l'esercizio delle deleghe legislative recate dal citato
articolo della legge n. 662 del 1996;
Vista la
deliberazione del Presidente del Senato della Repubblica,
d'intesa col Presidente della Camera dei deputati, adottata
ai sensi dell'articolo 3, comma 15, della citata legge n.
662 del 1996, recante proroga di venti giorni del termine
per l'espressione del parere da parte della Commissione
parlamentare istituita a norma dell'articolo 3, comma 13,
della medesima legge n. 662 del 1996;
Acquisito il
parere della summenzionata Commissione parlamentare;
Vista la
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 14 novembre 1997;
Sulla proposta
del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del
tesoro e del bilancio e della programmazione economica;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Sezione I
Modifiche alla disciplina degli enti non commerciali in
materia di imposte sul reddito e di imposta sul valore
aggiunto
Art. 1.
Qualificazione degli enti e determinazione dei criteri per
individuarne l'oggetto esclusivo o principale di attivita'.
1. Nel testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
all'articolo 87, il comma 4 e' sostituito dai seguenti:
"4. L'oggetto esclusivo o principale dell'ente residente e'
determinato in base alla legge, all'atto costitutivo o allo
statuto, se esistenti in forma di atto pubblico o di
scrittura privata autenticata o registrata. Per oggetto
principale si intende l'attivita' essenziale per realizzare
direttamente gli scopi primari indicati dalla legge,
dall'atto costitutivo o dallo statuto.
4-bis. In mancanza dell'atto costitutivo o dello
statuto nelle predette forme, l'oggetto principale dell'ente
residente e' determinato in base all'attivita'
effettivamente esercitata nel territorio dello Stato; tale
disposizione si applica in ogni caso agli enti non
residenti.".
Art. 2.
Occasionali raccolte pubbliche di fondi e contributi per lo
svolgimento convenzionato di attivita'
1.
Nell'articolo 108, del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente il reddito
complessivo degli enti non commerciali, dopo il comma 2, e'
aggiunto, in fine, il seguente:
"2-bis. Non concorrono in ogni caso alla formazione
del reddito degli enti non commerciali di cui alla lettera
c) del comma 1 dell'articolo 87:
a) i fondi pervenuti ai predetti enti a seguito di raccolte
pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerte
di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in
concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di
sensibilizzazione;
b) i contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche ai
predetti enti per lo svolgimento convenzionato o in regime
di accreditamento di cui all'articolo 8, comma 7, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come
sostituito dall'articolo 9, comma 1, lettera g), del decreto
legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, di attivita' aventi
finalita' sociali esercitate in conformita' ai fini
istituzionali degli enti stessi.".
2. Le
attivita' indicate nell'articolo 108, comma 2-bis,
lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 1, fermo
restando il regime di esclusione dall'imposta sul valore
aggiunto, sono esenti da ogni altro tributo.
3. Con decreto
del Ministro delle finanze, da emanarsi ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, possono essere stabiliti condizioni e limiti affinche'
l'esercizio delle attivita' di cui all'articolo 108, comma
2-bis, lettera a), del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possa considerarsi
occasionale.
Art. 3.
Determinazione dei redditi e contabilita' separata
1.
All'articolo 109 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, concernente la determinazione dei
redditi degli enti non commerciali, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) i commi 2 e
3 sono sostituiti dai seguenti:
"2. Per l'attivita' commerciale esercitata gli enti non
commerciali hanno l'obbligo di tenere la contabilita'
separata.
3. Per l'individuazione dei beni relativi all'impresa si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 77, commi 1 e
3-bis.
3-bis. Le spese e gli altri componenti negativi
relativi a beni e servizi adibiti promiscuamente
all'esercizio di attivita' commerciali e di altre attivita',
sono deducibili per la parte del loro importo che
corrisponde al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri
proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa e
l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi; per
gli immobili utilizzati promiscuamente e' deducibile la
rendita catastale o il canone di locazione anche finanziaria
per la parte del loro ammontare che corrisponde al predetto
rapporto.";
b) il comma 4-bis
e' sostituito dal seguente:
"4-bis. Gli enti soggetti alle disposizioni in
materia di contabilita' pubblica sono esonerati dall'obbligo
di tenere la contabilita' separata qualora siano osservate
le modalita' previste per la contabilita' pubblica
obbligatoria tenuta a norma di legge dagli stessi enti.".
Art. 4.
Regime forfetario di determinazione del reddito
1. Nel testo
unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo
l'articolo 109 e' inserito il seguente:
"Art. 109-bis (Regime forfetario degli enti non
commerciali). - 1. Fatto salvo quanto previsto, per le
associazioni sportive dilettantistiche, dalla legge 16
dicembre 1991, n. 398, e, per le associazioni senza scopo di
lucro e per le pro-loco, dall'articolo 9-bis del
decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1962, n. 66, gli enti
non commerciali ammessi alla contabilita' semplificata ai
sensi dell'articolo 18 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, possono optare per la
determinazione forfetaria del reddito d'impresa, applicando
all'ammontare dei ricavi conseguiti nell'esercizio di
attivita' commerciali il coefficiente di redditivita'
corrispondente alla classe di appartenenza secondo la
tabella seguente ed aggiungendo l'ammontare dei componenti
positivi del reddito di cui agli articoli 54, 55, 56 e 57:
a) attivita' di prestazioni di servizi:
1) fino a lire 30.000.000, coefficiente 15 per cento;
2) da lire 30.000.001 a lire 360.000.000, coefficiente 25
per cento;
b) altre attivita':
1) fino a lire 50.000.000, coefficiente 10 per cento;
2) da lire 50.000.001 a lire 1.000.000.000, coefficiente 15
per cento.
2. Per i contribuenti che esercitano contemporaneamente
prestazioni di servizi ed altre attivita' il coefficiente si
determina con riferimento all'ammontare dei ricavi relativi
all'attivita' prevalente. In mancanza della distinta
annotazione dei ricavi si considerano prevalenti le
attivita' di prestazioni di servizi.
3. Il regime forfetario previsto nel presente articolo si
estende di anno in anno qualora i limiti indicati al comma 1
non vengano superati.
4. L'opzione e' esercitata nella dichiarazione annuale dei
redditi ed ha effetto dall'inizio del periodo d'imposta nel
corso del quale e' esercitata fino a quando non e' revocata
e comunque per un triennio. La revoca dell'opzione e'
effettuata nella dichiarazione annuale dei redditi ed ha
effetto dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del
quale la dichiarazione stessa e' presentata.
5. Gli enti che intraprendono l'esercizio d'impresa
commerciale esercitano l'opzione nella dichiarazione da
presentare ai sensi dell'articolo 35 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni.".
Art. 5.
Enti di tipo associativo
1.
All'articolo 111 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, concernente l'attivita' svolta dagli
enti di tipo associativo, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria,
religiose, assistenziali, culturali, sportive
dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione
extra-scolastica della persona non si considerano
commerciali le attivita' svolte in diretta attuazione degli
scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di
corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti,
associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono
la medesima attivita' e che per legge, regolamento, atto
costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione
locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti
e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali,
nonche' le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni
cedute prevalentemente agli associati.";
b) dopo il
comma 4, sono aggiunti, in fine, i seguenti:
"4-bis. Per le associazioni di promozione sociale
ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6,
lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui
finalita' assistenziali siano riconosciute dal Ministero
dell'interno, non si considerano commerciali, anche se
effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici, la
somministrazione di alimenti e bevande effettuata, presso le
sedi in cui viene svolta l'attivita' istituzionale, da bar
ed esercizi similari e l'organizzazione di viaggi e
soggiorni turistici, sempreche' le predette attivita' siano
strettamente complementari a quelle svolte in diretta
attuazione degli scopi istituzionali e siano effettuate nei
confronti degli stessi soggetti indicati nel comma 3.
4-ter. L'organizzazione di viaggi e soggiorni
turistici di cui al comma 4-bis non e' considerata
commerciale anche se effettuata da associazioni politiche,
sindacali e di categoria, nonche' da associazioni
riconosciute dalle confessioni religiose con le quali lo
Stato ha stipulato patti, accordi o intese, sempreche' sia
effettuata nei confronti degli stessi soggetti indicati nel
comma 3.
4-quater. Per le organizzazioni sindacali e di
categoria non si considerano effettuate nell'esercizio di
attivita' commerciali le cessioni delle pubblicazioni, anche
in deroga al limite di cui al comma 3, riguardanti i
contratti collettivi di lavoro, nonche' l'assistenza
prestata prevalentemente agli iscritti, associati o
partecipanti in materia di applicazione degli stessi
contratti e di legislazione sul lavoro, effettuate verso
pagamento di corrispettivi che in entrambi i casi non
eccedano i costi di diretta imputazione.
4-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4-bis,
4-ter e 4-quater si applicano a condizione che
le associazioni interessate si conformino alle seguenti
clausole, da inserire nei relativi atti costitutivi o
statuti redatti nella forma dell'atto pubblico o della
scrittura privata autenticata o registrata:
a) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o
avanzi di gestione nonche' fondi, riserve o capitale durante
la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la
distribuzione non siano imposte dalla legge;
b) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di
suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione
con finalita' analoghe o ai fini di pubblica utilita',
sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3,
comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo
diversa destinazione imposta dalla legge;
c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle
modalita' associative volte a garantire l'effettivita' del
rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneita'
della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per
gli associati o partecipanti maggiori d'eta' il diritto di
voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e
dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi
dell'associazione;
d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un
rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni
statutarie;
e) eleggibilita' libera degli organi amministrativi,
principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, secondo
comma, del codice civile, sovranita' dell'assemblea dei
soci, associati o partecipanti e i criteri di loro
ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di
pubblicita' delle convocazioni assembleari, delle relative
deliberazioni, dei bilanci o rendiconti;
f) intrasmissibilita' della quota o contributo associativo
ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non
rivalutabilita' della stessa.
4-sexies. Le disposizioni di cui alle lettere c) ed
e) del comma 4-quinquies non si applicano alle
associazioni religiose riconosciute dalle confessioni con le
quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, nonche'
alle associazioni politiche, sindacali e di categoria.".
2.
Nell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, relativo all'esercizio di imprese
ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) nel quarto comma, secondo periodo, relativo al
trattamento di talune cessioni di beni e prestazioni di
servizi effettuate da enti di tipo associativo, le parole:
"e sportive" sono sostituite dalle seguenti: "sportive
dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione
extra-scolastica della persona"; nello stesso comma, il
terzo periodo e' soppresso;
b) nel quinto comma, lettera a), relativo al trattamento
delle pubblicazioni curate da enti di tipo associativo, le
parole: "e sportive" sono sostituite dalle seguenti:
"sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di
formazione extra-scolastica della persona";
c) dopo il quinto comma, sono aggiunti, in fine, i seguenti:
"Per le associazioni di promozione sociale ricomprese tra
gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della
legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalita' assistenziali
siano riconosciute dal Ministero dell'interno, non si
considera commerciale, anche se effettuata verso pagamento
di corrispettivi specifici, la somministrazione di alimenti
e bevande effettuata, presso le sedi in cui viene svolta l'attivita'
istituzionale, da bar ed esercizi similari, sempreche' tale
attivita' sia strettamente complementare a quelle svolte in
diretta attuazione degli scopi istituzionali e sia
effettuata nei confronti degli stessi soggetti indicati nel
secondo periodo del quarto comma.
Le
disposizioni di cui ai commi quarto, secondo periodo, e
sesto si applicano a condizione che le associazioni
interessate si conformino alle seguenti clausole, da
inserire nei relativi atti costitutivi o statuti redatti
nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata
autenticata o registrata:
a) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o
avanzi di gestione nonche' fondi, riserve o capitale durante
la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la
distribuzione non siano imposte dalla legge;
b) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di
suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione
con finalita' analoghe o ai fini di pubblica utilita',
sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3,
comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo
diversa destinazione imposta dalla legge;
c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle
modalita' associative volte a garantire l'effettivita' del
rapporto medesimo, escludendo espressamente ogni limitazione
in funzione della temporaneita' della partecipazione alla
vita associativa e prevedendo per gli associati o
partecipanti maggiori d'eta' il diritto di voto per
l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei
regolamenti e per la nomina degli organi direttivi
dell'associazione;
d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un
rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni
statutarie;
e) eleggibilita' libera degli organi amministrativi,
principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, secondo
comma, del codice civile, sovranita' dell'assemblea dei
soci, associati o partecipanti e i criteri di loro
ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di
pubblicita' delle convocazioni assembleari, delle relative
deliberazioni, dei bilanci o rendiconti;
f) intrasmissibilita' della quota o contributo associativo
ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non
rivalutabilita' della stessa.
Le disposizioni di cui alle lettere c) ed e) del settimo
comma non si applicano alle associazioni religiose
riconosciute dalle confessioni con le quali lo Stato ha
stipulato patti, accordi o intese, nonche' alle associazioni
politiche, sindacali e di categoria.".
3. Entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
le associazioni costituite prima della predetta data
predispongono o adeguano il proprio statuto, ai sensi
dell'articolo 111, comma 4-quinquies, del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come
modificato dal comma 1, lettera b), ed ai sensi
dell'articolo 4, settimo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato
dal comma 2, lettera b).
4. Per le
associazioni politiche, sindacali e di categoria, il termine
di cui al comma 3 e' di dodici mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto.
Art. 6.
Perdita della qualifica di ente non commerciale
1. Nel testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo
l'articolo 111, e' inserito il seguente:
"Art. 111-bis (Perdita della qualifica di ente non
commerciale). - 1. Indipendentemente dalle previsioni
statutarie, l'ente perde la qualifica di ente non
commerciale qualora eserciti prevalentemente attivita'
commerciale per un intero periodo d'imposta.
2. Ai fini della qualificazione commerciale dell'ente si
tiene conto anche dei seguenti parametri:
a) prevalenza delle immobilizzazioni relative all'attivita'
commerciale, al netto degli ammortamenti, rispetto alle
restanti attivita';
b) prevalenza dei ricavi derivanti da attivita' commerciali
rispetto al valore normale delle cessioni o prestazioni
afferenti le attivita' istituzionali;
c) prevalenza dei redditi derivanti da attivita' commerciali
rispetto alle entrate istituzionali, intendendo per queste
ultime i contributi, le sovvenzioni, le liberalita' e le
quote associative;
d) prevalenza delle componenti negative inerenti all'attivita'
commerciale rispetto alle restanti spese.
3. Il mutamento di qualifica opera a partire dal periodo
d'imposta in cui vengono meno le condizioni che legittimano
le agevolazioni e comporta l'obbligo di comprendere tutti i
beni facenti parte del patrimonio dell'ente nell'inventario
di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. L'iscrizione
nell'inventario deve essere effettuata entro sessanta giorni
dall'inizio del periodo di imposta in cui ha effetto il
mutamento di qualifica secondo i criteri di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano
agli enti ecclesiastici riconosciuti come persone giuridiche
agli effetti civili.".
2. Nel decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
recante disciplina dell'imposta sul valore aggiunto,
all'articolo 4, dopo l'ultimo comma, e' aggiunto il
seguente:
"Le
disposizioni sulla perdita della qualifica di ente non
commerciale di cui all'articolo 111-bis del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si
applicano anche ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.".
Art. 7.
Enti non commerciali non residenti
1.
All'articolo 114 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, riguardante gli enti non commerciali
non residenti nel territorio dello Stato, nel comma 2, le
parole: "senza tenerne contabilita' separata si applicano le
disposizioni dei commi 2 e 3 dell'articolo 109" sono
sostituite dalle seguenti: "si applicano le disposizioni dei
commi 2, 3 e 3-bis dell'articolo 109".
Art. 8.
Scritture contabili degli enti non commerciali
1.
Nell'articolo 20 decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, riguardante le scritture contabili
degli enti non commerciali, dopo il primo comma, sono
aggiunti, in fine, i seguenti:
"Indipendentemente alla redazione del rendiconto annuale
economico e finanziario, gli enti non commerciali che
effettuano raccolte pubbliche di fondi devono redigere,
entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, un
apposito e separato rendiconto tenuto e conservato ai sensi
dell'articolo 22, dal quale devono risultare, anche a mezzo
di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente,
le entrate e le spese relative a ciascuna delle
celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione
indicate nell'articolo 108, comma 2-bis, lettera a),
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Gli enti
soggetti alla determinazione forfetaria del reddito ai sensi
del comma 1 dell'articolo 109-bis del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che
abbiano conseguito nell'anno solare precedente ricavi non
superiori a lire 30 milioni, relativamente alle attivita' di
prestazione di servizi, ovvero a lire 50 milioni negli altri
casi, assolvono gli obblighi contabili di cui all'articolo
18, secondo le disposizioni di cui al comma 166
dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.".
Art. 9.
Agevolazioni temporanee per il trasferimento di beni
patrimoniali
1. Il
trasferimento a titolo gratuito di aziende o beni a favore
di enti non commerciali, con atto sottoposto a registrazione
entro il 30 settembre 1998, e' esente dalle imposte sulle
successioni e donazioni, ipotecaria e catastale,
sull'incremento di valore degli immobili e relativa imposta
sostitutiva, non da' luogo, ai fini delle imposte sui
redditi, a realizzo o a distribuzione di plusvalenze e
minusvalenze, comprese quelle relative alle rimanenze e
compreso il valore di avviamento, ne' costituisce
presupposto per la tassazione di sopravvenienze attive nei
confronti dell'ente cessionario, a condizione che l'ente
dichiari nell'atto che intende utilizzare direttamente i
beni per lo svolgimento della propria attivita'. Qualora il
trasferimento abbia a oggetto l'unica azienda
dell'imprenditore cedente, questi ha l'obbligo di affrancare
le riserve o fondi in sospensione d'imposta eventualmente
costituiti in precedenza previo pagamento di un'imposta
sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche
ovvero dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche,
dell'imposta locale sui redditi e dell'imposta sul valore
aggiunto pari al 25 per cento, secondo le modalita'
determinate con decreto del Ministro delle finanze. Per i
saldi attivi di rivalutazione costituiti ai sensi delle
leggi 29 dicembre 1990, n. 408, e 30 dicembre 1991, n. 413,
recanti disposizioni tributarie per la rivalutazione dei
beni, lo smobilizzo di riserve e di fondi e per la
rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese,
l'imposta sostitutiva e' stabilita con l'aliquota del 10 per
cento e non spetta il credito d'imposta previsto
dall'articolo 4, comma 5, della predetta legge n. 408 del
1990 e dall'articolo 26, comma 5, della predetta legge n.
413 del 1991; le riserve e i fondi indicati nelle lettere b)
e c) del comma 7 dell'articolo 105 del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono assoggettati
ad imposta sostitutiva della maggiorazione di conguaglio con
l'aliquota, rispettivamente, del 5 per cento e del 10 per
cento.
2. L'ente non
commerciale che alla data di entrata in vigore del presente
decreto utilizzi beni immobili strumentali di cui al primo
periodo del comma 2 dell'articolo 40 del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, puo', entro il 30
settembre 1998, optare per l'esclusione dei beni stessi dal
patrimonio dell'impresa, mediante il pagamento di una somma
a titolo di imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito
delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi e
dell'imposta sul valore aggiunto, nella misura del 5 per
cento del valore dell'immobile medesimo, determinato con i
criteri di cui all'articolo 52, comma 4, del testo unico
delle disposizioni concernenti l'imposta di registro,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26
aprile 1986, n. 131, nel caso in cui gli stessi provengano
dal patrimonio personale, e del 10 per cento nel caso di
acquisto in regime di impresa. Per bene proveniente dal
patrimonio si intende il bene di proprieta' dell'ente stesso
non acquistato nell'esercizio di impresa indipendentemente
dall'anno di acquisizione e dal periodo di tempo intercorso
tra l'acquisto e l'utilizzazione nell'impresa.
3. Con decreto
del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, sono stabilite le modalita' di
presentazione della dichiarazione di opzione e di versamento
delle imposte sostitutive previste ai commi 1 e 2.
Sezione II
Disposizioni riguardanti le organizzazioni non lucrative di
utilita' sociale
Art. 10.
Organizzazioni non lucrative di utilita' sociale
1. Sono
organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS) le
associazioni, i comitati, le fondazioni, le societa'
cooperative e gli altri enti di carattere privato, con o
senza personalita' giuridica, i cui statuti o atti
costitutivi, redatti nella forma dell'atto pubblico o della
scrittura privata autenticata o registrata, prevedono
espressamente:
a) lo svolgimento di attivita' in uno o piu' dei seguenti
settori:
1) assistenza sociale e socio-sanitaria;
2) assistenza sanitaria;
3) beneficenza;
4) istruzione;
5) formazione;
6) sport dilettantistico;
7) tutela, promozione e valorizzazione delle cose
d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1 giugno
1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre
1963, n. 1409;
8) tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con
esclusione dell'attivita', esercitata abitualmente, di
raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e
pericolosi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22;
9) promozione della cultura e dell'arte;
10) tutela dei diritti civili;
11) ricerca scientifica di particolare interesse sociale
svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidata ad
universita', enti di ricerca ed altre fondazioni che la
svolgono direttamente, in ambiti e secondo modalita' da
definire con apposito regolamento governativo emanato ai
sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
b) l'esclusivo perseguimento di finalita' di solidarieta'
sociale;
c) il divieto di svolgere attivita' diverse da quelle
menzionate alla lettera a) ad eccezione di quelle ad esse
direttamente connesse;
d) il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili
e avanzi di gestione nonche' fondi, riserve o capitale
durante la vita dell'organizzazione, a meno che la
destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge
o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge,
statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria
struttura;
e) l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione
per la realizzazione delle attivita' istituzionali e di
quelle ad esse direttamente connesse;
f) l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione,
in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre
organizzazioni non lucrative di utilita' sociale o a fini di
pubblica utilita', sentito l'organismo di controllo di cui
all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n.
662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
g) l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale;
h) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle
modalita' associative volte a garantire l'effettivita' del
rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneita'
della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per
gli associati o partecipanti maggiori d'eta' il diritto di
voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e
dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi
dell'associazione;
i) l'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno
distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della
locuzione "organizzazione non lucrativa di utilita' sociale"
o dell'acronimo "ONLUS".
2. Si intende
che vengono perseguite finalita' di solidarieta' sociale
quando le cessioni di beni e le prestazioni di servizi
relative alle attivita' statutarie nei settori
dell'assistenza sanitaria, dell'istruzione, della
formazione, dello sport dilettantistico, della promozione
della cultura e dell'arte e della tutela dei diritti civili
non sono rese nei confronti di soci, associati o
partecipanti, nonche' degli altri soggetti indicati alla
lettera a) del comma 6, ma dirette ad arrecare benefici a:
a) persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche,
psichiche, economiche, sociali o familiari;
b) componenti collettivita' estere, limitatamente agli aiuti
umanitari.
3. Le
finalita' di solidarieta' sociale s'intendono realizzate
anche quando tra i beneficiari delle attivita' statutarie
dell'organizzazione vi siano i propri soci, associati o
partecipanti o gli altri soggetti indicati alla lettera a)
del comma 6, se costoro si trovano nelle condizioni di
svantaggio di cui alla lettera a) del comma 2.
4. A
prescindere dalle condizioni previste ai commi 2 e 3, si
considerano comunque inerenti a finalita' di solidarieta'
sociale le attivita' statutarie istituzionali svolte nei
settori della assistenza sociale e sociosanitaria, della
beneficenza, della tutela, promozione e valorizzazione delle
cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1
giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30
settembre 1963, n. 1409, della tutela e valorizzazione della
natura e dell'ambiente con esclusione dell'attivita',
esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei
rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'articolo 7
del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, della
ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta
direttamente da fondazioni, in ambiti e secondo modalita' da
definire con apposito regolamento governativo emanato ai
sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400,
nonche' le attivita' di promozione della cultura e dell'arte
per le quali sono riconosciuti apporti economici da parte
dell'amministrazione centrale dello Stato.
5. Si
considerano direttamente connesse a quelle istituzionali le
attivita' statutarie di assistenza sanitaria, istruzione,
formazione, sport dilettantistico, promozione della cultura
e dell'arte e tutela dei diritti civili, di cui ai numeri
2), 4), 5), 6), 9) e 10) del comma 1, lettera a), svolte in
assenza delle condizioni previste ai commi 2 e 3, nonche' le
attivita' accessorie per natura a quelle statutarie
istituzionali, in quanto integrative delle stesse.
L'esercizio delle attivita' connesse e' consentito a
condizione che, in ciascun esercizio e nell'ambito di
ciascuno dei settori elencati alla lettera a) del comma 1,
le stesse non siano prevalenti rispetto a quelle
istituzionali e che i relativi proventi non superino il 66
per cento delle spese complessive dell'organizzazione.
6. Si
considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili o
di avanzi di gestione:
a) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a soci,
associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli
organi amministrativi e di controllo, a coloro che a
qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano
parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a
favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo
grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonche' alle
societa' da questi direttamente o indirettamente controllate
o collegate, effettuate a condizioni piu' favorevoli in
ragione della loro qualita'. Sono fatti salvi, nel caso
delle attivita' svolte nei settori di cui ai numeri 7) e 8)
della lettera a) del comma 1, i vantaggi accordati a soci,
associati o partecipanti ed ai soggetti che effettuano
erogazioni liberali, ed ai loro familiari, aventi
significato puramente onorifico e valore economico modico;
b) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza
valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore
normale;
c) la corresponsione ai componenti gli organi amministrativi
e di controllo di emolumenti individuali annui superiori al
compenso massimo previsto dal decreto del Presidente della
Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645, e dal decreto-legge 21
giugno 1995, n. 239, convertito dalla legge 3 agosto 1995,
n. 336, e successive modificazioni e integrazioni, per il
presidente del collegio sindacale delle societa' per azioni;
d) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli
intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi,
in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di 4
punti al tasso ufficiale di sconto;
e) la corresponsione ai lavoratori dipendenti di salari o
stipendi superiori del 20 per cento rispetto a quelli
previsti dai contratti collettivi di lavoro per le medesime
qualifiche.
7. Le
disposizioni di cui alla lettera h) del comma 1 non si
applicano alle fondazioni, e quelle di cui alle lettere h)
ed i) del medesimo comma 1 non si applicano agli enti
riconosciuti dalle confessioni religiose con le quali lo
Stato ha stipulato patti, accordi o intese.
8. Sono in
ogni caso considerati ONLUS, nel rispetto della loro
struttura e delle loro finalita', gli organismi di
volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266,
iscritti nei registri istituiti dalle regioni e dalle
province autonome di Trento e di Bolzano, le organizzazioni
non governative riconosciute idonee ai sensi della legge 26
febbraio 1987, n. 49, e le cooperative sociali di cui alla
legge 8 novembre 1991, n. 381. Sono fatte salve le
previsioni di maggior favore relative agli organismi di
volontariato, alle organizzazioni non governative e alle
cooperative sociali di cui, rispettivamente, alle citate
leggi n. 266 del 1991, n. 49 del 1987 e n. 381 del 1991.
9. Gli enti
ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo
Stato ha stipulato patti, accordi o intese e le associazioni
di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui
all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto
1991, n. 287, le cui finalita' assistenziali siano
riconosciute dal Ministero dell'interno, sono considerati
ONLUS limitatamente all'esercizio delle attivita' elencate
alla lettera a) del comma 1; fatta eccezione per la
prescrizione di cui alla lettera c) del comma 1, agli stessi
enti e associazioni si applicano le disposizioni anche
agevolative del presente decreto, a condizione che per tali
attivita' siano tenute separatamente le scritture contabili
previste all'articolo 20-bis del decreto del
Presidente delle Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
introdotto dall'articolo 25, comma 1.
10. Non si
considerano in ogni caso ONLUS gli enti pubblici, le
societa' commerciali diverse da quelle cooperative, gli enti
conferenti di cui alla legge 30 luglio 1990, n. 218, i
partiti e i movimenti politici, le organizzazioni sindacali,
le associazioni di datori di lavoro e le associazioni di
categoria.
Art. 11.
Anagrafe delle ONLUS e decadenza dalle agevolazioni
1. E'
istituita presso il Ministero delle finanze l'anagrafe unica
delle ONLUS. Fatte salve le disposizioni contemplate nel
regolamento di attuazione dell'articolo 8 della legge 29
dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del
registro delle imprese, approvato con il decreto del
Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, i
soggetti che intraprendono l'esercizio delle attivita'
previste all'articolo 10, ne danno comunicazione entro
trenta giorni alla direzione regionale delle entrate del
Ministero delle finanze nel cui ambito territoriale si trova
il loro domicilio fiscale, in conformita' ad apposito
modello approvato con decreto del Ministro delle finanze. La
predetta comunicazione e' effettuata entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto da
parte dei soggetti che, alla predetta data, gia' svolgono le
attivita' previste all'articolo 10. Alla medesima direzione
deve essere altresi' comunicata ogni successiva modifica che
comporti la perdita della qualifica di ONLUS.
2.
L'effettuazione delle comunicazioni di cui al comma 1 e'
condizione necessaria per beneficiare delle agevolazioni
previste dal presente decreto.
3. Con uno o
piu' decreti del Ministro delle finanze da emanarsi, entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalita' di
esercizio del controllo relativo alla sussistenza dei
requisiti formali per l'uso della denominazione di ONLUS,
nonche' i casi di decadenza totale o parziale dalle
agevolazioni previste dal presente decreto e ogni altra
disposizione necessaria per l'attuazione dello stesso.
Art. 12.
Agevolazioni ai fini delle imposte sui redditi
1. Nel testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo
l'articolo 111-bis, introdotto dall'articolo 6, comma
1, del presente decreto, e' inserito il seguente:
"Art. 111-ter (Organizzazioni non lucrative di
utilita' sociale). - 1. Per le organizzazioni non
lucrative di utilita' sociale (ONLUS), ad eccezione delle
societa' cooperative, non costituisce esercizio di attivita'
commerciale lo svolgimento delle attivita' istituzionali nel
perseguimento di esclusive finalita' di solidarieta'
sociale.
2. I proventi derivanti dall'esercizio delle attivita'
direttamente connesse non concorrono alla formazione del
reddito imponibile.".
Art. 13.
Erogazioni liberali
1. Al testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 13-bis sono apportate le seguenti
modificazioni:
1) nel comma 1, relativo alle detrazioni d'imposta per oneri
sostenuti, dopo la lettera i), e' aggiunta, in fine, la
seguente: "i-bis) le erogazioni liberali in denaro,
per importo non superiore a 4 milioni di lire, a favore
delle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale
(ONLUS), nonche' i contributi associativi, per importo non
superiore a 2 milioni e 500 mila lire, versati dai soci alle
societa' di mutuo soccorso che operano esclusivamente nei
settori di cui all'articolo 1 della legge 15 aprile 1886, n.
3818, al fine di assicurare ai soci un sussidio nei casi di
malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia, ovvero, in
caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie. La detrazione
e' consentita a condizione che il versamento di tali
erogazioni e contributi sia eseguito tramite banca o ufficio
postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento
previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, e secondo ulteriori modalita' idonee a
consentire all'Amministrazione finanziaria lo svolgimento di
efficaci controlli, che possono essere stabilite con decreto
del Ministro delle finanze da emanarsi ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400.";
2) nel comma 3, relativo alla detrazione proporzionale, in
capo ai singoli soci di societa' semplice, afferente gli
oneri sostenuti dalla societa' medesima, le parole: "Per gli
oneri di cui alle lettere a), g), h) e i)" sono sostituite
con le seguenti: "Per gli oneri di cui alle lettere a), g),
h), i) ed i-bis)";
b) nell'articolo 65, comma 2, relativo agli oneri di
utilita' sociale deducibili ai fini della determinazione del
reddito d'impresa, dopo la lettera c-quinquies), sono
aggiunte, in fine, le seguenti:
"c-sexies) le erogazioni liberali in denaro, per
importo non superiore a 4 milioni o al 2 per cento del
reddito d'impresa dichiarato, a favore delle ONLUS;
c-septies) le spese relative all'impiego di
lavoratori dipendenti, assunti a tempo indeterminato,
utilizzati per prestazioni di servizi erogate a favore di
ONLUS, nel limite del cinque per mille dell'ammontare
complessivo delle spese per prestazioni di lavoro
dipendente, cosi' come risultano dalla dichiarazione dei
redditi.";
c) nell'articolo 110-bis, comma 1, relativo alle
detrazioni d'imposta per oneri sostenuti da enti non
commerciali, le parole: "oneri indicati alle lettere a), g),
h) e i) del comma 1 dell'articolo 13-bis" sono sostituite
dalle seguenti: "oneri indicati alle lettere a), g), h), i)
ed i-bis) del comma 1 dell'articolo 13-bis";
d) nell'articolo 113, comma 2-bis, relativo alle
detrazioni d'imposta per oneri sostenuti da societa' ed enti
commerciali non residenti, le parole: "oneri indicati alle
lettere a), g), h) e i) del comma 1 dell'articolo 13-bis"
sono sostituite dalle seguenti: "oneri indicati alle lettere
a), g), h), i) ed i-bis) del comma 1 dell'articolo
13-bis";
e) nell'articolo 114, comma 1-bis, relativo alle
detrazioni d'imposta per oneri sostenuti dagli enti non
commerciali non residenti, le parole: "oneri indicati alle
lettere a), g), h) e i) del comma 1 dell'articolo 13-bis"
sono sostituite dalle seguenti: "oneri indicati alle lettere
a), g), h), i) ed i-bis) del comma 1 dell'articolo
13-bis".
2. Le derrate
alimentari e i prodotti farmaceutici, alla cui produzione o
al cui scambio e' diretta l'attivita' dell'impresa, che, in
alternativa alla usuale eliminazione dal circuito
commerciale, vengono ceduti gratuitamente alle ONLUS, non si
considerano destinati a finalita' estranee all'esercizio
dell'impresa ai sensi dell'articolo 53, comma 2, del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
3. I beni alla
cui produzione o al cui scambio e' diretta l'attivita'
d'impresa diversi da quelli di cui al comma 2, qualora siano
ceduti gratuitamente alle ONLUS, non si considerano
destinati a finalita' estranee all'esercizio dell'impresa ai
sensi dell'articolo 53, comma 2, del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. La cessione
gratuita di tali beni, per importo corrispondente al costo
specifico complessivamente non superiore a 2 milioni di
lire, sostenuto per la produzione o l'acquisto, si considera
erogazione liberale ai fini del limite di cui all'articolo
65, comma 2, lettera c-sexies), del predetto testo
unico.
4. Le
disposizioni dei commi 2 e 3 si applicano a condizione che
delle singole cessioni sia data preventiva comunicazione,
mediante raccomandata con avviso di ricevimento, al
competente ufficio delle entrate e che la ONLUS
beneficiaria, in apposita dichiarazione da conservare agli
atti dell'impresa cedente, attesti il proprio impegno ad
utilizzare direttamente i beni in conformita' alle finalita'
istituzionali e, a pena di decadenza dei benefici fiscali
previsti dal presente decreto, realizzi l'effettivo utilizzo
diretto; entro il quindicesimo giorno del mese successivo,
il cedente deve annotare nei registri previsti ai fini
dell'imposta sul valore aggiunto ovvero in apposito
prospetto, che tiene luogo degli stessi, la qualita' e la
quantita' dei beni ceduti gratuitamente in ciascun mese. Per
le cessioni di beni facilmente deperibili e di modico valore
si e' esonerati dall'obbligo della comunicazione preventiva.
Con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, possono essere stabilite ulteriori condizioni cui
subordinare l'applicazione delle richiamate disposizioni.
5. La
deducibilita' dal reddito imponibile delle erogazioni
liberali a favore di organizzazioni non governative di cui
alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, prevista dall'articolo
10, comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' consentita a
condizione che per le medesime erogazioni il soggetto
erogante non usufruisca delle detrazioni d'imposta di cui
all'articolo 13-bis, comma 1, lettera i-bis),
del medesimo testo unico.
6. La
deducibilita' dal reddito imponibile delle erogazioni
liberali previste all'articolo 65, comma 2, lettere a) e b),
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, e' consentita a condizione che per le medesime
erogazioni liberali il soggetto erogante non usufruisca
delle deduzioni previste dalla lettera c-sexies) del
medesimo articolo 65, comma 2.
7. La
deducibilita' dal reddito imponibile delle erogazioni
liberali previste all'articolo 114, comma 2-bis,
lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e' consentita a condizione che per le
medesime erogazioni liberali il soggetto erogante non
usufruisca delle detrazioni d'imposta previste dal comma 1-bis,
del medesimo articolo 114.
Art. 14.
Disposizioni relative all'imposta sul valore aggiunto
1. Al decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
recante la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 3, terzo comma, primo periodo, relativo
alla individuazione dei soggetti beneficiari di operazioni
di divulgazione pubblicitaria che non sono considerate
prestazioni di servizi, dopo le parole: "solidarieta'
sociale," sono inserite le seguenti: "nonche' delle
organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS),";
b) all'articolo 10, primo comma, relativo alle operazioni
esenti dall'imposta, sono apportate le seguenti
modificazioni:
1) nel numero 12), dopo le parole: "studio o ricerca
scientifica" sono aggiunte, in fine, le seguenti: "e alle
ONLUS";
2) nel numero 15), dopo le parole: "effettuate da imprese
autorizzate" sono aggiunte, in fine, le seguenti: "e da
ONLUS";
3) nel numero 19), dopo le parole: "societa' di mutuo
soccorso con personalita' giuridica" sono inserite le
seguenti: "e da ONLUS";
4) nel numero 20), dopo le parole: "rese da istituti o
scuole riconosciute da pubbliche amministrazioni" sono
inserite le seguenti: "e da ONLUS";
5) nel numero 27-ter), dopo le parole: "o da enti
aventi finalita' di assistenza sociale" sono inserite le
seguenti: "e da ONLUS";
c) nell'articolo 19-ter, relativo alla detrazione per
gli enti non commerciali, nel secondo comma, le parole: "di
cui all'articolo 20" sono sostituite dalle seguenti: "di cui
agli articoli 20 e 20-bis".
Art. 15.
Certificazione dei corrispettivi ai fini dell'imposta sul
valore aggiunto
1. Fermi
restando gli obblighi previsti dal titolo secondo del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, le ONLUS, limitatamente alle operazioni riconducibili
alle attivita' istituzionali, non sono soggette all'obbligo
di certificazione dei corrispettivi mediante ricevuta o
scontrino fiscale.
Art. 16.
Disposizioni in materia di ritenute alla fonte
1. Sui
contributi corrisposti alle ONLUS dagli enti pubblici non si
applica la ritenuta di cui all'articolo 28, secondo comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600.
2. Sui redditi
di capitale di cui all'articolo 41 del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, corrisposti alle
ONLUS, le ritenute alla fonte sono effettuate a titolo di
imposta e non si applica l'articolo 5, comma 1, del decreto
legislativo 1 aprile 1996, n. 239, recante modificazioni al
regime fiscale degli interessi, premi e altri frutti delle
obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati.
Art. 17.
Esenzioni dall'imposta di bollo
1. Nella
Tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 642, relativa agli atti, documenti e
registri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto, dopo
l'articolo 27, e' aggiunto, in fine, il seguente:
"Art. 27-bis - 1. Atti, documenti, istanze,
contratti, nonche' copie anche se dichiarate conformi,
estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste
in essere o richiesti da organizzazioni non lucrative di
utilita' sociale (ONLUS).".
Art. 18.
Esenzioni dalle tasse sulle concessioni governative
1. Nel decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641,
recante disciplina delle tasse sulle concessioni
governative, dopo l'articolo 13, e' inserito il seguente:
"Art. 13-bis (Esenzioni). - 1. Gli atti e i
provvedimenti concernenti le organizzazioni non lucrative di
utilita' sociale (ONLUS) sono esenti dalle tasse sulle
concessioni governative.".
Art. 19.
Esenzioni dall'imposta sulle successioni e donazioni
1.
Nell'articolo 3, comma 1, del testo unico delle disposizioni
concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni,
approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346,
relativo ai trasferimenti non soggetti all'imposta, dopo le
parole: "altre finalita' di pubblica utilita'" sono
aggiunte, in fine, le seguenti: ", nonche' quelli a favore
delle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale
(ONLUS)".
Art. 20.
Esenzioni dall'imposta sull'incremento di valore degli
immobili e dalla relativa imposta sostitutiva
1.
Nell'articolo 25, primo comma, lettera c), del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, recante
disciplina dell'imposta sull'incremento di valore degli
immobili, relativo all'esenzione dall'imposta degli
incrementi di valore di immobili acquistati a titolo
gratuito, dopo le parole: "pubblica utilita'", sono inserite
le seguenti: ", nonche' da organizzazioni non lucrative di
utilita' sociale (ONLUS)".
2. L'imposta
sostitutiva di quella comunale sull'incremento di valore
degli immobili di cui all'articolo 11, comma 3, del
decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, non e'
dovuta dalle organizzazioni non lucrative di utilita'
sociale.
Art. 21.
Esenzioni in materia di tributi locali
1. I comuni,
le province, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano possono deliberare nei confronti delle ONLUS la
riduzione o l'esenzione dal pagamento dei tributi di loro
pertinenza e dai connessi adempimenti.
Art. 22.
Agevolazioni in materia di imposta di registro
1. Alla
tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle
disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986,
n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 1, concernente il trattamento degli atti
traslativi a titolo oneroso della proprieta' di beni
immobili e degli atti traslativi o costitutivi di diritti
reali immobiliari di godimento, dopo il settimo periodo, e'
aggiunto, in fine, il seguente: "Se il trasferimento avviene
a favore di organizzazione non lucrativa di utilita' sociale
(ONLUS) ove ricorrano le condizioni di cui alla nota II-quater):
lire 250.000."; nel medesimo articolo, dopo la nota II-ter),
e' aggiunta, in fine, la seguente: "II-quater). A
condizione che la ONLUS dichiari nell'atto che intende
utilizzare direttamente i beni per lo svolgimento della
propria attivita' e che realizzi l'effettivo utilizzo
diretto entro 2 anni dall'acquisto. In caso di dichiarazione
mendace o di mancata effettiva utilizzazione per lo
svolgimento della propria attivita' e' dovuta l'imposta
nella misura ordinaria nonche' una sanzione amministrativa
pari al 30 per cento della stessa imposta.";
b) dopo l'articolo 11 e' aggiunto, in fine, il seguente: "Art.
11-bis - 1. Atti costitutivi e modifiche statutarie
concernenti le organizzazioni non lucrative di utilita'
sociale: lire 250.000.".
Art. 23.
Esenzioni dall'imposta sugli spettacoli
1. L'imposta
sugli spettacoli non e' dovuta per le attivita'
spettacolistiche indicate nella tariffa allegata al decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640,
svolte occasionalmente dalle ONLUS nonche' dagli enti
associativi di cui all'articolo 111, comma 3, del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come
modificato dall'articolo 5, comma 1, lettera a), in
concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di
sensibilizzazione.
2. L'esenzione
spetta a condizione che dell'attivita' richiamata al comma 1
sia data comunicazione, prima dell'inizio di ciascuna
manifestazione, all'ufficio accertatore territorialmente
competente. Con decreto del Ministro delle finanze, da
emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, potranno essere stabiliti condizioni e
limiti affinche' l'esercizio delle attivita' di cui al comma
1 possa considerarsi occasionale.
Art. 24.
Agevolazioni per le lotterie, tombole, pesche e banchi di
beneficenza
1.
Nell'articolo 40, primo comma del regio decreto-legge 19
ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla
legge 5 giugno 1939, n. 973, recante riforma delle leggi sul
lotto pubblico, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al numero 1), relativo alla autorizzazione a promuovere
lotterie, dopo le parole: "enti morali," sono inserite le
seguenti: "organizzazioni non lucrative di utilita' sociale
(ONLUS),";
b) al numero 2), relativo alla autorizzazione a promuovere
tombole, dopo le parole: "enti morali," e' inserita la
seguente: "ONLUS,";
c) al numero 3), relativo alla autorizzazione a promuovere
pesche o banchi di beneficenza, dopo le parole: "enti
morali," e' inserita la seguente: "ONLUS,".
Art. 25.
Disposizioni in materia di scritture contabili e obblighi
formali delle organizzazioni non lucrative di utilita'
sociale
1. Nel decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
dopo l'articolo 20, e' inserito il seguente:
"Art. 20-bis (Scritture contabili delle
organizzazioni non lucrative di utilita' sociale). - 1.
Le organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS)
diverse dalle societa' cooperative, a pena di decadenza di
benefici fiscali per esse previsti, devono:
a) in relazione all'attivita' complessivamente svolta,
redigere scritture contabili cronologiche e sistematiche
atte ad esprimere con compiutezza ed analiticita' le
operazioni poste in essere in ogni periodo di gestione, e
rappresentare adeguatamente in apposito documento, da
redigere entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio
annuale, la situazione patrimoniale, economica e finanziaria
della organizzazione, distinguendo le attivita' direttamente
connesse da quelle istituzionali, con obbligo di conservare
le stesse scritture e la relativa documentazione per un
periodo non inferiore a quello indicato dall'articolo 22;
b) in relazione alle attivita' direttamente connesse tenere
le scritture contabili previste dalle disposizioni di cui
agli articoli 14, 15, 16 e 18; nell'ipotesi in cui
l'ammontare annuale dei ricavi non sia superiore a lire 30
milioni, relativamente alle attivita' di prestazione di
servizi, ovvero a lire 50 milioni negli altri casi, gli
adempimenti contabili possono essere assolti secondo le
disposizioni di cui al comma 166 dell'articolo 3 della legge
23 dicembre 1996, n. 662.
2. Gli obblighi di cui al comma 1, lettera a), si
considerano assolti qualora la contabilita' consti del libro
giornale e del libro degli inventari, tenuti in conformita'
alle disposizioni di cui agli articoli 2216 e 2217 del
codice civile.
3. I soggetti richiamati al comma 1 che nell'esercizio delle
attivita' istituzionali e connesse non abbiano conseguito in
un anno proventi di ammontare superiore a lire 100 milioni,
modificato annualmente secondo le modalita' previste
dall'articolo 1, comma 3, della legge 16 dicembre 1991, n.
398, possono tenere per l'anno successivo, in luogo delle
scritture contabili previste al primo comma, lettera a), il
rendiconto delle entrate e delle spese complessive, nei
termini e nei modi di cui all'articolo 20.
4. In luogo delle scritture contabili previste al comma 1,
lettera a), le organizzazioni di volontariato iscritte nei
registri istituiti dalle regioni e dalle provincie autonome
di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 6 della legge
11 agosto 1991, n. 266, le organizzazioni non governative
riconosciute idonee ai sensi della legge 26 febbraio 1987,
n. 49, possono tenere il rendiconto nei termini e nei modi
di cui all'articolo 20.
5. Qualora i proventi superino per due anni consecutivi
l'ammontare di due miliardi di lire, modificato annualmente
secondo le modalita' previste dall'articolo 1, comma 3,
della legge 16 dicembre 1991, n. 398, il bilancio deve
recare una relazione di controllo sottoscritta da uno o piu'
revisori iscritti nel registro dei revisori contabili.".
2. Ai soggetti
di cui all'articolo 10, comma 9, le disposizioni del comma 1
si applicano limitatamente alle attivita' richiamate allo
stesso articolo 10, comma 1, lettera a).
Art. 26.
Norma di rinvio
1. Alle ONLUS
si applicano, ove compatibili, le disposizioni relative agli
enti non commerciali e, in particolare, le norme di cui agli
articoli 2 e 9 del presente decreto.
Art. 27.
Abuso della denominazione di organizzazione non lucrativa di
utilita' sociale
1. L'uso nella
denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o
comunicazione rivolta al pubblico delle parole
"organizzazione non lucrativa di utilita' sociale", ovvero
di altre parole o locuzioni, anche in lingua straniera,
idonee a trarre in inganno e' vietato a soggetti diversi
dalle ONLUS.
Art. 28.
Sanzioni e responsabilita' dei rappresentanti legali e degli
amministratori
1.
Indipendentemente da ogni altra sanzione prevista dalle
leggi tributarie:
a) i rappresentanti legali e i membri degli organi
amministrativi delle ONLUS, che si avvalgono dei benefici di
cui al presente decreto in assenza dei requisiti di cui
all'articolo 10, ovvero violano le disposizioni statutarie
di cui alle lettere c) e d) del comma 1 del medesimo
articolo sono puniti con la sanzione amministrativa da lire
2 milioni a lire 12 milioni;
b) i soggetti di cui alla lettera a) sono puniti con la
sanzione amministrativa da lire 200 mila a lire 2 milioni
qualora omettono di inviare le comunicazioni previste
all'articolo 11, comma 1;
c) chiunque contravviene al disposto dell'articolo 27, e'
punito con la sanzione amministrativa da lire 600 mila a
lire 6 milioni.
2. Le sanzioni
previste dal comma 1 sono irrogate, ai sensi dell'articolo
54, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dall'ufficio delle
entrate nel cui ambito territoriale si trova il domicilio
fiscale della ONLUS.
3. I
rappresentanti legali ed i membri degli organi
amministrativi delle organizzazioni che hanno indebitamente
fruito dei benefici previsti dal presente decreto
legislativo, conseguendo o consentendo a terzi indebiti
risparmi d'imposta, sono obbligati in solido con il soggetto
passivo o con il soggetto inadempiente delle imposte dovute,
delle relative sanzioni e degli interessi maturati.
Art. 29.
Titoli di solidarieta'
1. Per
l'emissione di titoli da denominarsi "di solidarieta'" e'
riconosciuta come costo fiscalmente deducibile dal reddito
d'impresa la differenza tra il tasso effettivamente
praticato ed il tasso di riferimento determinato con decreto
del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle
finanze, purche' i fondi raccolti, oggetto di gestione
separata, siano destinati a finanziamento delle ONLUS.
2. Con lo
stesso decreto di cui al comma 1 sono stabiliti i soggetti
abilitati all'emissione dei predetti titoli, le condizioni,
i limiti, compresi quelli massimi relativi ai tassi
effettivamente praticati e ogni altra disposizione
necessaria per l'attuazione del presente articolo.
Art. 30.
Entrata in vigore
1. Le
disposizioni del presente decreto entrano in vigore il 1°
gennaio 1998 e, relativamente alle imposte sui redditi, si
applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a
quello in corso alla data del 31 dicembre 1997.
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