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Erogazioni liberali alle ONLUS
Benefici per i contribuenti: a) PERSONE FISICHE b)
IMPRESE
a) PERSONE FISICHE
1. Donazioni fino al 16/03/2005:
detrazione dall'IRPEF pari al 19% delle erogazioni
in denaro fino a Euro 2.065,82.
Le erogazioni liberali (art.13 D.Lgs. 460/97),
effettuate a decorrere dal 1° gennaio 1998, e sino
al 16 marzo 2005, entro il limite annuo di Euro
2.065,82 possono essere dichiarate sul MOD.UNICO (ex
740) o MOD. 730 come oneri detraibili e pertanto può
essere recuperata una imposta pari al 19% del
contributo erogato.
La
detrazione è consentita a condizione che il
versamento di tali erogazioni o contributi sia
eseguito tramite Banca (bonifico bancario) o Ufficio
Postale (versamento in c/c/p o vaglia postale) o
secondo altri sistemi di pagamento previsti
dall'art. 23 del D.L. 241/97. Non è possibile
detrarre il contributo in contanti, anche se viene
rilasciata una ricevuta dall'Ente, in quanto
l'Amministrazione Finanziaria non ha ancora emanato
un decreto, previsto dall'art. 13, per riconoscere
ulteriori modalità idonee.
E'
obbligo di colui che effettua l'erogazione, e che
porta tale somma come onere detraibile sulla
dichiarazione dei redditi, conservare la ricevuta
del versamento in quanto, non essendovi l'obbligo di
allegare la stessa alla dichiarazione, può essere
successivamente richiesta dall'Amministrazione
Finanziaria a verifica degli oneri detraibili
dichiarati.
2. Donazioni dal 17/03/2005:
deduzione dal reddito del 10 % del reddito
dichiarato e sino ad un massimo di 70.000,00 Euro
Per le erogazioni effettuate a decorrere dal
17/03/2005, a seguito dell'emanazione del Decreto
Legge n. 35 del 14 marzo 2005, successivamente
convertito in Legge n. 80 del 14 maggio 2005, la
precedente detrazione del 19% si trasforma in
deduzione dal reddito imponibile. Pertanto è il
reddito dichiarato che viene diminuito
dell'erogazione effettuata a favore della O.N.L.U.S.
ed il beneficio fiscale varia con il variare del
reddito stesso.
Ai
sensi dell'articolo 14 del del Decreto Legge n. 35
del 14 marzo 2005, successivamente convertito in
Legge n. 80 del 14 maggio 2005, la somma ammessa in
deduzione dal reddito complessivo del soggetto
erogatore è nel limite del 10% del reddito
dichiarato, e comunque nella misura massima di Euro
70.000,00 annui.
Ciò
significa che una Persona Fisica il cui reddito è
pari ad esempio ad Euro 28.450,00 può dedurre dal
proprio reddito Euro 2.845,00 (10% del reddito
dichiarato), mentre chi è possessore di un reddito
di Euro 800.000,00 può dedurre solo sino ad Euro
70.000,00. Restano invariate le modalità di
erogazione così come esplicitate nei paragrafi
precedenti.
b)
IMPRESE
1. Donazioni fino al 16/03/2005:
deduzione dal reddito delle erogazioni in denaro
fino a Euro 2.065,82 o al 2% del reddito.
Le erogazioni liberali (art.13 D.L. 460/97),
effettuate a decorrere dal 1° gennaio 1998 sino al
16 marzo 2005, possono essere dedotte dal reddito
d'impresa (art. 65 comma 2 lettera c-sexies del
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 - Testo Unico) entro
il limite del 2% del predetto reddito. E' comunque
garantita la deducibilità sino a 4 milioni di lire
(Euro 2.065,82) anche se tale importo risultasse
superiore al precedente limite del 2%.
La
deduzione è consentita a condizione che il
versamento di tali erogazioni o contributi sia
eseguito tramite Banca (bonifico bancario) o Ufficio
Postale (versamento in c/c/p o vaglia postale) o
secondo altri sistemi di pagamento previsti
dall'art. 23 del D.L. 241/97. Non è possibile
dedurre il contributo in contanti, anche se viene
rilasciata una ricevuta dall'Ente, in quanto
l'Amministrazione Finanziaria non ha ancora emanato
un decreto, previsto dall'art. 13, per riconoscere
ulteriori modalità idonee.
2.
Donazioni dal 17/03/2005: deduzione
dal reddito sino al 10% del reddito dichiarato e
sino ad un massimo di 70.000,00 Euro.
Per le erogazioni effettuate a decorrere dal
17/03/2005, ai sensi dell'articolo 14 del del
Decreto Legge n. 35 del 14 marzo 2005,
successivamente convertito in Legge n. 80 del 14
maggio 2005, la somma ammessa in deduzione dal
reddito complessivo del soggetto erogatore è nel
limite del 10% del reddito dichiarato, e comunque
nella misura massima di Euro 70.000,00 annui. Resta
ferma la facoltà di applicare le disposizioni di cui
all'articolo 100, comma 2, del testo unico delle
imposte ovvero deduzione nel limite del 2% del
predetto reddito e deducibilità sino a 4 milioni di
lire (Euro 2.065,82) se tale importo risultasse
superiore al precedente limite del 2%. Ciò significa
che qualora ad esempio il reddito sia pari ad Euro
8.000.000,00 ed Euro 800.000,00, pari al 10%, e la
somma ammissibile quale deduzione è il limite
massimo di Euro 70.000,00, posso optare per la
vecchia normativa che permette di dedurre sino ad un
massimo del 2% del reddito d'impresa e cioè Euro
160.000,00.
Restano invariate le modalità di erogazione così
come esplicitate nei paragrafi precedenti.
3.
Deduzioni del costo del personale per
servizi gratuiti fino al 5 per mille del costo
complessivo.
Sono deducibili dal reddito (art.13 D.L. 460/97) le
spese relative all'impiego di lavoratori dipendenti,
assunti a tempo indeterminato, utilizzati per
prestazioni di servizio erogate a favore di ONLUS,
nel limite del 5 per mille dell'ammontare
complessivo delle spese per prestazioni di lavoro
dipendente, così come risultano dalla dichiarazione
dei redditi (art. 65 comma 2 lettera c-septies del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
il decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917).
4.
Non rilevano ai fini del reddito le cessioni
gratuite delle derrate alimentari e prodotti
farmaceutici.
Le derrate alimentari ed i prodotti farmaceutici
(art.13 D.L. 460/97), alla cui produzione o al cui
scambio è diretta l'attività dell'impresa, che, in
alternativa alla usuale eliminazione dal circuito
commerciale, vengono ceduti gratuitamente alle
ONLUS, non si considerano destinati a finalità
estranee all'esercizio dell'impresa ai sensi
dell'articolo 53, comma2, del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con il decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917.
La
disposizione del comma precedente si applica a
condizione che delle singole cessioni sia data
preventiva comunicazione, mediante raccomandata con
avviso di ricevimento, al competente ufficio delle
entrate (le cessioni di beni facilmente deperibili e
di modico valore sono esonerate dall'obbligo della
comunicazione preventiva) e che la ONLUS
beneficiaria, in apposita dichiarazione da
conservare agli atti dell'impresa cedente, attesti
il proprio impegno ad utilizzare direttamente i beni
in conformità alle finalità istituzionali e, a pena
di decadenza dei benefici fiscali, realizzi
l'effettivo utilizzo diretto. Il cedente, entro il
quindicesimo giorno del mese successivo, deve
annotare nei registri, previsti ai fini dell'imposta
sul valore aggiunto, la qualità e la quantità dei
beni ceduti gratuitamente in ciascun mese. La
cessione gratuita di beni, alla cui produzione e
scambio è diretta l'attività dell'impresa, godono
dell'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto, per
effetto della modifica apportata all'articolo 10, n.12,
del DPR 633/1972.
Per la cessione gratuita di derrate alimentari e
prodotti farmaceutici, per un costo superiore a 10
milioni di lire, l'azienda deve comunicarlo
preventivamente anche all'Ufficio IVA e alla Guardia
di Finanza e la ONLUS deve rilasciare l'attestazione
di cui sopra attraverso "dichiarazione sostitutiva
di atto notorio".
5.
Non rilevano ai fini del reddito le cessioni
gratuite di beni il cui costo specifico non superi
L. 2 milioni (concorre al limite di cui al punto 1).
I beni alla cui produzione o al cui scambio è
diretta l'attività dell'impresa, diversi da derrate
alimentari e prodotti farmaceutici, qualora siano
ceduti gratuitamente alle ONLUS, non si considerano
destinati a finalità estranee all'esercizio
dell'impresa ai sensi dell'articolo 53, comma2, del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
il decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917.
La
cessione gratuita di tali beni non rileva ai fini
del reddito se di importo, sostenuto per la
produzione o l'acquisto, corrispondente al costo
specifico degli stessi complessivamente non
superiore a 2 milioni di lire. La cessione gratuita
di beni, alla cui produzione e scambio è diretta
l'attività dell'impresa, godono dell'esenzione
dall'imposta sul valore aggiunto, per effetto della
modifica apportata all'articolo 10, n.12, del DPR
633/1972.
Tale
cessione gratuita si considera erogazione liberale
ai fini del limite di cui all'art. 65, comma2,
lettera c-sexies del predetto testo unico (concorre
cioè al raggiungimento del limite di detraibilità
del 2% del reddito di impresa, e comunque sino a 4
milioni di lire anche se tale importo risultasse
superiore al precedente limite del 2%). La
disposizione del comma precedente si applica a
condizione che delle singole cessioni sia data
preventiva comunicazione, mediante raccomandata con
avviso di ricevimento, al competente ufficio delle
entrate e che la ONLUS beneficiaria, in apposita
dichiarazione da conservare agli atti dell'impresa
cedente, attesti il proprio impegno ad utilizzare
direttamente i beni in conformità alle finalità
istituzionali e, a pena di decadenza dei benefici
fiscali, realizzi l'effettivo utilizzo diretto. Il
cedente, entro il quindicesimo giorno del mese
successivo, deve annotare nei registri, previsti ai
fini dell'imposta sul valore aggiunto, la qualità e
la quantità dei beni ceduti gratuitamente in ciascun
mese.
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