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Capo I
SVILUPPO DEL MERCATO INTERNO E APERTURA DEI MERCATI
Art. 1.
Rafforzamento del sistema doganale, lotta alla
contraffazione e sostegno all'internazionalizzazione del
sistema produttivo.
1. Per il
rilancio del sistema portuale italiano, con l'obiettivo di
consentire l'ingresso e l'uscita delle merci dal territorio
doganale dell'Unione europea in tempi tecnici adeguati alle
esigenze dei traffici, nonche' per l'incentivazione dei
sistemi logistici nazionali in grado di rendere più
efficiente lo stoccaggio, la manipolazione e la
distribuzione delle merci, con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, adottato entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, e' definito,
ferme restando le vigenti disposizioni in materia di servizi
di polizia doganale, il riassetto delle procedure
amministrative di sdoganamento delle merci, con
l'individuazione di forme di semplificazione e di
coordinamento operativo affidate all'Agenzia delle dogane,
per le procedure di competenza di altre amministrazioni che
concorrono allo sdoganamento delle merci, e comunque
nell'osservanza dei principi della massima riduzione dei
termini di conclusione dei procedimenti e della
uniformazione dei tempi di conclusione previsti per
procedimenti tra loro analoghi, della disciplina uniforme
dei procedimenti dello stesso tipo che si svolgono presso
diverse amministrazioni o presso diversi uffici della
medesima amministrazione, dell'accorpamento dei procedimenti
che si riferiscono alla medesima attività, dell'adeguamento
delle procedure alle tecnologie informatiche, del più ampio
ricorso alle forme di autocertificazione, sulla base delle
disposizioni vigenti in materia. E' fatta salva la
disciplina in materia di circolazione in ambito
internazionale dei beni culturali di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
2. Ai fini di
cui al comma 1, i soggetti deputati a rilasciare le
prescritte certificazioni possono comunque consentire, in
alternativa, la presentazione di certificazioni rilasciate
da soggetto privato abilitato.
3. Al comma
380 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
dopo le parole: «Agenzia delle entrate» sono inserite le
seguenti: «e all'Agenzia delle dogane».
4. Per
garantire il potenziamento e la piena efficienza delle
apparecchiature scanner in dotazione all'Agenzia delle
dogane installate nei maggiori porti ed interporti del
territorio nazionale, favorire la presenza delle imprese sul
mercato attraverso lo snellimento delle operazioni doganali
corrette ed il contrasto di quelle fraudolente, nonche'
assicurare un elevato livello di deterrenza ai traffici
connessi al terrorismo ed alla criminalità internazionale,
l'Agenzia delle dogane utilizza, entro il limite di ottanta
milioni di euro, le maggiori somme rispetto all'esercizio
precedente versate all'Italia dall'Unione europea e che, per
effetto del n. 3) della lettera i) del comma 1
dell'articolo 3 della legge 10 ottobre 1989, n. 349, sono
disponibili per l'acquisizione di mezzi tecnici e
strumentali finalizzati al potenziamento delle attività di
accertamento, ispettive e di contrasto alle frodi.
5. E'
istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze
un apposito Fondo con la dotazione di 34.180.000 euro per
l'anno 2005, di 39.498.000 euro per l'anno 2006, di
38.700.000 euro per l'anno 2007 e di 42.320.000 euro a
decorrere dall'anno 2008, per le esigenze connesse
all'istituzione del Sistema d'informazione visti,
finalizzato al contrasto della criminalità organizzata e
della immigrazione illegale attraverso lo scambio tra gli
Stati membri dell'Unione europea di dati relativi ai visti,
di cui alla decisione 2004/512/CE del Consiglio, dell'8
giugno 2004. Al riparto del Fondo di cui al presente comma
si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, su proposta dei Ministri competenti. All'onere di
cui al presente comma si provvede:
a)
quanto a euro 4.845.000 per il 2005, a euro 15.000.000 per
ciascuno degli anni 2006 e 2007, mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di
base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando, per euro
1.345.000 per il 2005 e per euro 15.000.000 per ciascun
degli anni 2006 e 2007, l'accantonamento relativo al
Ministero degli affari esteri e, per euro 3.500.000 per il
2005, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno;
b) a
euro 22.566.000 per il 2007 e ad euro 42.320.000 a decorrere
dal 2008, mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate
derivanti dall'attuazione dell'articolo 7, comma 3;
c)
quanto a euro 29.335.000 per il 2005, a euro 24.498.000 per
il 2006 e ad euro 1.134.000 per il 2007, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito
dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo
speciale» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
predetto Ministero.
6. Il limite
massimo di intervento della Simest S.p.a., come previsto
dalla legge 24 aprile 1990, n. 100, e' elevato al 49 per
cento per gli investimenti all'estero che riguardano
attività aggiuntive delle imprese, derivanti da acquisizioni
di imprese, «joint-venture» o altro e che garantiscano il
mantenimento delle capacità produttive interne. Resta ferma
la facoltà del CIPE di variare, con proprio provvedimento,
la percentuale della predetta partecipazione.
7. Salvo che
il fatto costituisca reato, e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria fino a 10.000 euro l'acquisto o
l'accettazione, senza averne prima accertata la legittima
provenienza, a qualsiasi titolo di cose che, per la loro
qualità o per la condizione di chi le offre o per l'entità
del prezzo, inducano a ritenere che siano state violate le
norme in materia di origine e provenienza dei prodotti ed in
materia di proprietà intellettuale. La sanzione di cui al
presente comma si applica anche a coloro che si adoperano
per fare acquistare o ricevere a qualsiasi titolo alcuna
delle cose suindicate, senza averne prima accertata la
legittima provenienza.
8. Le somme
derivanti dall'applicazione delle sanzioni previste dal
comma 7 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato
per essere riassegnate ad appositi capitoli, anche di nuova
istituzione, dello stato di previsione del Ministero delle
attività produttive e del Ministero degli affari esteri, da
destinare alla lotta alla contraffazione.
9.
All'articolo 4, comma 49, della legge 24 dicembre 2003, n.
350, dopo le parole: «fallaci indicazioni di provenienza»
sono inserite le seguenti: «o di origine».
10.
All'articolo 517 del codice penale, le parole: «due milioni»
sono sostituite dalle seguenti: «ventimila euro».
11. Il
comitato anti-contraffazione di cui all'articolo 4, comma
72, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, opera in stretto
coordinamento con le omologhe strutture degli altri Paesi
esteri.
12. I benefici
e le agevolazioni previsti ai sensi della legge 24 aprile
1990, n. 100, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143,
e della legge 12 dicembre 2002, n. 273, non si applicano ai
progetti delle imprese che, investendo all'estero, non
prevedano il mantenimento sul territorio nazionale delle
attività di ricerca, sviluppo, direzione commerciale,
nonche' di una parte sostanziale dell'attività produttive.
13. Le imprese
italiane che hanno trasferito la propria attività all'estero
in data antecedente alla data di entrata in vigore del
presente decreto e che intendono reinvestire sul territorio
nazionale, possono accedere alle agevolazioni e agli
incentivi concessi alle imprese estere sulla base delle
previsioni in materia di contratti di localizzazione, di cui
alle delibere CIPE n. 130/02 del 19 dicembre 2002,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 6
maggio 2003, e n. 16/03 del 9 maggio 2003, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 156 dell'8 luglio 2003.
14. Allo scopo
di favorire l'attività di ricerca e innovazione delle
imprese italiane ed al fine di migliorarne l'efficienza nei
processi di internazionalizzazione, le partecipazioni
acquisite dalla Simest S.p.a. ai sensi dell'articolo 1 della
legge 24 aprile 1990, n. 100, possono superare la quota del
25 per cento del capitale o fondo sociale della società nel
caso in cui le imprese italiane intendano effettuare
investimenti in ricerca e innovazione nel periodo di durata
del contratto.
15. I
funzionari delegati di cui all'articolo 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 marzo 2000, n. 120, possono
effettuare trasferimenti tra le aperture di credito disposte
in loro favore su capitoli relativi all'acquisizione di beni
e servizi nell'ambito dell'unità previsionale di base
«Uffici all'estero» dello stato di previsione del Ministero
degli affari esteri. Detti trasferimenti, adeguatamente
motivati, sono comunicati al competente centro di
responsabilità, all'ufficio centrale del bilancio e alla
Corte dei conti, al fine della rendicontazione, del
controllo e delle conseguenti variazioni di bilancio da
disporre con decreto del Ministro degli affari esteri. Con
decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le
modalità di attuazione delle norme di cui al presente comma.
Art. 2.
Disposizioni in materia fallimentare processuale civile e
di libere professioni
1. Al regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, di seguito denominato: «regio
decreto n. 267 del 1942», sono apportate le seguenti
modificazioni:
a)
l'articolo 67 e' sostituito dal seguente: «67. Atti a
titolo oneroso, pagamenti, garanzie. Sono revocati,
salvo che l'altra parte provi che non conosceva lo stato
d'insolvenza del debitore:
1) gli atti a titolo oneroso compiuti nell'anno anteriore
alla dichiarazione di fallimento, in cui le prestazioni
eseguite o le obbligazioni assunte dal fallito sorpassano di
oltre un quarto ciò che a lui e' stato dato o promesso;
2) gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed
esigibili non effettuati con danaro o con altri mezzi
normali di pagamento, se compiuti nell'anno anteriore alla
dichiarazione di fallimento;
3) i pegni, le anticresi e le ipoteche volontarie costituiti
nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento per
debiti preesistenti non scaduti;
4) i pegni, le anticresi e le ipoteche giudiziali o
volontarie costituiti entro sei mesi anteriori alla
dichiarazione di fallimento per debiti scaduti.
Sono altresì revocati, se il curatore prova che l'altra
parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitore, i
pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a titolo
oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per
debiti, anche di terzi, contestualmente creati, se compiuti
entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento.
Non sono
soggetti all'azione revocatoria:
a) i pagamenti di beni e servizi effettuati
nell'esercizio dell'attività d'impresa nei termini d'uso;
b) le rimesse effettuate su un conto corrente bancario,
purche' non abbiano ridotto in maniera consistente e
durevole l'esposizione debitoria del fallito nei confronti
della banca;
c) le vendite a giusto prezzo d'immobili ad uso
abitativo, destinati a costituire l'abitazione principale
dell'acquirente o di suoi parenti e affini entro il terzo
grado;
d) gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse su beni
del debitore purche' posti in essere in esecuzione di un
piano che appaia idoneo a consentire il risanamento della
esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il
riequilibrio della sua situazione finanziaria e la cui
ragionevolezza sia attestata ai sensi dell'articolo 2501-bis,
quarto comma, del codice civile;
e) gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere
in esecuzione del concordato preventivo,
dell'amministrazione controllata, nonche' dell'accordo
omologato ai sensi dell'articolo 182-bis;
f) i pagamenti dei corrispettivi per prestazioni di
lavoro effettuate da dipendenti ed altri collaboratori,
anche non subordinati, del fallito;
g) i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili eseguiti
alla scadenza per ottenere la prestazione di servizi
strumentali all'accesso alle procedure concorsuali di
amministrazione controllata e di concordato preventivo.
Le disposizioni di questo articolo non si applicano
all'istituto di emissione, alle operazioni di credito su
pegno e di credito fondiario; sono salve le disposizioni
delle leggi speciali.»;
b)
l'articolo 70 del regio decreto n. 267 del 1942, e'
sostituito dal seguente: «70. Effetti della revocazione.
La revocatoria dei pagamenti avvenuti tramite intermediari
specializzati, procedure di compensazione multilaterale o
dalle società previste dall'articolo 1 della legge 23
novembre 1939, n. 1966, si esercita e produce effetti nei
confronti del destinatario della prestazione.
Colui che, per effetto della revoca prevista dalle
disposizioni precedenti, ha restituito quanto aveva ricevuto
e' ammesso al passivo fallimentare per il suo eventuale
credito.
Qualora la revoca abbia ad oggetto atti estintivi di
rapporti continuativi o reiterati, il terzo deve restituire
una somma pari alla differenza tra l'ammontare massimo
raggiunto dalle sue pretese, nel periodo per il quale e'
provata la conoscenza dello stato d'insolvenza, e
l'ammontare residuo delle stesse, alla data in cui si e'
aperto il concorso. Resta salvo il diritto del convenuto
d'insinuare al passivo un credito d'importo corrispondente a
quanto restituito.»;
c)
nella rubrica del Titolo III, del regio decreto n. 267 del
1942 sono aggiunte, in fine, le parole: «e degli accordi di
ristrutturazione»;
d)
l'articolo 160 del regio decreto n. 267 del 1942 e'
sostituito dal seguente: «160. Condizioni per
l'ammissione alla procedura. L'imprenditore che si trova
in stato di crisi può proporre ai creditori un concordato
preventivo sulla base di un piano che può prevedere:
a) la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei
crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione
dei beni, accollo, o altre operazioni straordinarie, ivi
compresa l'attribuzione ai creditori, nonche' a società da
questi partecipate, di azioni, quote, ovvero obbligazioni,
anche convertibili in azioni, o altri strumenti finanziari e
titoli di debito;
b) l'attribuzione delle attività delle imprese
interessate dalla proposta di concordato ad un assuntore;
possono costituirsi come assuntori anche i creditori o
società da questi partecipate o da costituire nel corso
della procedura, le azioni delle quali siano destinate ad
essere attribuite ai creditori per effetto del concordato;
c) la suddivisione dei creditori in classi secondo
posizione giuridica e interessi economici omogenei;
d) trattamenti differenziati tra creditori
appartenenti a classi diverse.»;
e)
l'articolo 161 del regio decreto n. 267 del 1942 e'
sostituito dal seguente: «161. Domanda di concordato.
La domanda per l'ammissione alla procedura di concordato
preventivo e' proposta con ricorso, sottoscritto dal
debitore, al tribunale del luogo in cui l'impresa ha la
propria sede principale; il trasferimento della stessa
intervenuto nell'anno antecedente al deposito del ricorso
non rileva ai fini della individuazione della competenza.
Il debitore
deve presentare con il ricorso:
a) una aggiornata relazione sulla situazione
patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa;
b) uno stato analitico ed estimativo delle attività e
l'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dei
rispettivi crediti e delle cause di prelazione;
c) l'elenco dei titolari dei diritti reali o
personali su beni di proprietà o in possesso del debitore;
d) il valore dei beni e i creditori particolari degli
eventuali soci illimitatamente responsabili.
Il piano e la documentazione di cui ai commi precedenti
devono essere accompagnati dalla relazione di un
professionista di cui all'articolo 28 che attesti la
veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano
medesimo.
Per la società la domanda deve essere approvata e
sottoscritta a norma dell'articolo 152.»;
f)
l'articolo 163 del regio decreto n. 267 del 1942 e'
sostituito dal seguente: «163. Ammissione alla procedura.
Il tribunale, verificata la completezza e la regolarità
della documentazione, con decreto non soggetto a reclamo,
dichiara aperta la procedura di concordato preventivo; ove
siano previste diverse classi di creditori, il tribunale
provvede analogamente previa valutazione della correttezza
dei criteri di formazione delle diverse classi.
Con il
provvedimento di cui al primo comma:
1) delega un giudice alla procedura di concordato;
2) ordina la convocazione dei creditori non oltre trenta
giorni dalla data del provvedimento e stabilisce il termine
per la comunicazione di questo ai creditori;
3) nomina il commissario giudiziale osservate le
disposizioni degli articoli 28 e 29;
4) stabilisce il termine non superiore a quindici giorni
entro il quale il ricorrente deve depositare nella
cancelleria del tribunale la somma che si presume necessaria
per l'intera procedura.
Qualora non sia eseguito il deposito prescritto, il
commissario giudiziale provvede a norma dell'articolo 173,
quarto comma.»;
g)
l'articolo 177 del regio decreto n. 267 del 1942, e'
sostituito dal seguente: «177. Maggioranza per
l'approvazione del concordato. Il concordato e'
approvato se riporta il voto favorevole dei creditori che
rappresentino la maggioranza dei crediti ammessi al voto.
Ove siano previste diverse classi di creditori, il
concordato e' approvato se riporta il voto favorevole dei
creditori che rappresentino la maggioranza dei crediti
ammessi al voto nella classe medesima.
Il tribunale, riscontrata in ogni caso la maggioranza di cui
al primo comma, può approvare il concordato nonostante il
dissenso di una o più classi di creditori, se la maggioranza
delle classi ha approvato la proposta di concordato e
qualora ritenga che i creditori appartenenti alle classi
dissenzienti possano risultare soddisfatti dal concordato in
misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente
praticabili.
I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, ancorche'
la garanzia sia contestata, non hanno diritto al voto se non
rinunciano al diritto di prelazione. La rinuncia può essere
anche parziale, purche' non inferiore alla terza parte
dell'intero credito fra capitale ed accessori.
Qualora i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca
rinuncino in tutto o in parte alla prelazione, per la parte
del credito non coperta dalla garanzia sono assimilati ai
creditori chirografari; la rinuncia ha effetto ai soli fini
del concordato.
Sono esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze il
coniuge del debitore, i suoi parenti e affini fino al quarto
grado, i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno
di un anno prima della proposta di concordato.»;
h)
l'articolo 180 del regio decreto n. 267 del 1942, e'
sostituito dal seguente: «180. Approvazione del
concordato e giudizio di omologazione. Il tribunale
fissa un'udienza in camera di consiglio per la comparizione
del debitore e del commissario giudiziale. Dispone che il
provvedimento venga affisso all'albo del tribunale, e
notificato, a cura del debitore, al commissario giudiziale e
agli eventuali creditori dissenzienti.
Il debitore, il commissario giudiziale, gli eventuali
creditori dissenzienti e qualsiasi interessato devono
costituirsi almeno dieci giorni prima dell'udienza fissata,
depositando memoria difensiva contenente le eccezioni
processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, nonche'
l'indicazione dei mezzi istruttori e dei documenti prodotti.
Nel medesimo termine il commissario giudiziale deve
depositare il proprio motivato parere.
Il tribunale, nel contraddittorio delle parti, assume anche
d'ufficio tutte le informazioni e le prove necessarie,
eventualmente delegando uno dei componenti del collegio per
l'espletamento dell'istruttoria.
Il tribunale, se la maggioranza di cui al primo comma
dell'articolo 177 e' raggiunta, approva il concordato con
decreto motivato. Quando sono previste diverse classi di
creditori, il tribunale, riscontrata in ogni caso la
maggioranza di cui al primo comma dell'articolo 177, può
approvare il concordato nonostante il dissenso di una o più
classi di creditori, se la maggioranza delle classi ha
approvato la proposta di concordato e qualora ritenga che i
creditori appartenenti alle classi dissenzienti possano
risultare soddisfatti dal concordato in misura non inferiore
rispetto alle alternative concretamente praticabili.
Il decreto e' comunicato al debitore e al commissario
giudiziale, che provvede a darne notizia ai creditori, ed e'
pubblicato e affisso a norma dell'articolo 17.
Le somme spettanti ai creditori contestati, condizionali o
irreperibili sono depositate nei modi stabiliti dal
tribunale, che fissa altresì le condizioni e le modalità per
lo svincolo.»;
i)
l'articolo 181 del regio decreto n. 267 del 1942, e'
sostituito dal seguente: «181. Chiusura della procedura.
La procedura di concordato preventivo si chiude con il
decreto di omologazione ai sensi dell'articolo 180.
L'omologazione deve intervenire nel termine di sei mesi
dalla presentazione del ricorso ai sensi dell'articolo 161;
il termine può essere prorogato per una sola volta dal
tribunale di sessanta giorni.»;
l) dopo
l'articolo 182 del regio decreto n. 267 del 1942 e' inserito
il seguente: «182-bis. Accordi di ristrutturazione
dei debiti. Il debitore può depositare, con la
dichiarazione e la documentazione di cui all'articolo 161,
un accordo di ristrutturazione dei debiti stipulato con i
creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei
crediti, unitamente ad una relazione redatta da un esperto
sull'attuabilità dell'accordo stesso, con particolare
riferimento alla sua idoneità ad assicurare il regolare
pagamento dei creditori estranei.
L'accordo e' pubblicato nel registro delle imprese; i
creditori ed ogni altro interessato possono proporre
opposizione entro trenta giorni dalla pubblicazione.
Il tribunale, decise le opposizioni, procede
all'omologazione in camera di consiglio con decreto
motivato.
Il decreto del tribunale e' reclamabile alla corte di
appello ai sensi dell'articolo 183, in quanto applicabile,
entro quindici giorni dalla sua pubblicazione nel registro
delle imprese.
L'accordo acquista efficacia dal giorno della sua
pubblicazione nel registro delle imprese.».
2. Le
disposizioni del comma 1, lettere a) e b), si
applicano alle azioni revocatorie proposte nell'ambito di
procedure iniziate dopo la data di entrata in vigore del
presente decreto.
3. Al regio
decreto 28 ottobre 1940, n. 1443, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a)
all'articolo 133 del codice di procedura civile, e'
aggiunto, in fine, il seguente comma:
«L'avviso di cui al secondo comma può essere effettuato a
mezzo telefax o a mezzo di posta elettronica nel rispetto
della normativa, anche regolamentare, concernente la
sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti
informatici e teletrasmessi.»;
b)
all'articolo 134 del codice di procedura civile, e'
aggiunto, in fine, il seguente comma:
«L'avviso di cui al secondo comma può essere effettuato a
mezzo telefax o a mezzo di posta elettronica nel rispetto
della normativa, anche regolamentare, concernente la
sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti
informatici e teletrasmessi.»;
c)
all'articolo 176, secondo comma, del codice di procedura
civile, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «anche a
mezzo telefax o a mezzo di posta elettronica nel rispetto
della normativa, anche regolamentare, concernente la
sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti
informatici e teletrasmessi»;
d)
all'articolo 250 del codice di procedura civile, sono
aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«L'intimazione al testimone ammesso su richiesta delle parti
private a comparire in udienza può essere effettuata dal
difensore attraverso l'invio di copia dell'atto mediante
lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo di
telefax o posta elettronica nel rispetto della normativa,
anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la
trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e
teletrasmessi.
Il difensore che ha spedito l'atto da notificare con lettera
raccomandata deposita nella cancelleria del giudice copia
dell'atto inviato, attestandone la conformità all'originale,
e l'avviso di ricevimento.»;
e)
all'articolo 490 del codice di procedura civile, il secondo
comma e' sostituito dal seguente:
«In caso di espropriazione immobiliare lo stesso avviso può
essere inserito in appositi siti Internet.».
4. Alla legge
20 novembre 1982, n. 890 sono apportate le seguenti
modificazioni:
a)
all'articolo 3, secondo comma, e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «Nei casi in cui l'ufficiale giudiziario
si avvalga per la notificazione di sistemi telematici, la
sottoscrizione e' sostituita dall'indicazione a stampa sul
documento prodotto dal sistema informatizzato del nominativo
dell'ufficiale giudiziario stesso.»;
b)
all'articolo 4, secondo comma, dopo le parole: «per
telegrafo» sono inserite le seguenti: «o in via telematica»;
c)
all'articolo 8 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il secondo comma e' sostituito dal seguente: «Se le
persone abilitate a ricevere il piego, in luogo del
destinatario, rifiutano di riceverlo, ovvero se l'agente
postale non può recapitarlo per temporanea assenza del
destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle
persone sopra menzionate, il piego e' depositato lo stesso
giorno presso l'ufficio postale preposto alla consegna o
presso una sua dipendenza. Del tentativo di notifica del
piego e del suo deposito presso l'ufficio postale o una sua
dipendenza e' data notizia al destinatario, a cura
dell'agente postale preposto alla consegna, mediante avviso
in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata con avviso di
ricevimento che, in caso di assenza del destinatario, deve
essere affisso alla porta d'ingresso oppure immesso nella
cassetta della corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio
o dell'azienda. L'avviso deve contenere l'indicazione del
soggetto che ha richiesto la notifica e del suo eventuale
difensore, dell'ufficiale giudiziario al quale la notifica
e' stata richiesta e del numero di registro cronologico
corrispondente, della data di deposito e dell'indirizzo
dell'ufficio postale o della sua dipendenza presso cui il
deposito e' stato effettuato, nonche' l'espresso invito al
destinatario a provvedere al ricevimento del piego a lui
destinato mediante ritiro dello stesso entro il termine
massimo di sei mesi, con l'avvertimento che la notificazione
si ha comunque per eseguita trascorsi dieci giorni dalla
data del deposito e che, decorso inutilmente anche il
predetto termine di sei mesi, l'atto sarà restituito al
mittente.»;
2) il terzo comma e' sostituito dal seguente: «Trascorsi
dieci giorni dalla data di spedizione della lettera
raccomandata di cui al secondo comma senza che il
destinatario o un suo incaricato ne abbia curato il ritiro,
l'avviso di ricevimento e' immediatamente restituito al
mittente in raccomandazione con annotazione in calce,
sottoscritta dall'agente postale, della data dell'avvenuto
deposito e dei motivi che l'hanno determinato,
dell'indicazione "atto non ritirato entro il termine di
dieci giorni" e della data di restituzione. Trascorsi sei
mesi dalla data in cui il piego e' stato depositato
nell'ufficio postale o in una sua dipendenza senza che il
destinatario o un suo incaricato ne abbia curato il ritiro,
il piego stesso e' restituito al mittente in raccomandazione
con annotazione in calce, sottoscritta dall'agente postale,
della data dell'avvenuto deposito e dei motivi che l'hanno
determinato, dell'indicazione "non ritirato entro il termine
di centottanta giorni" e della data di restituzione.»;
3) il quarto comma e' sostituito dal seguente: «La
notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla
data di spedizione della lettera raccomandata di cui al
secondo comma ovvero dalla data del ritiro del piego, se
anteriore.»;
4) al quinto comma, dopo le parole: «presso l'ufficio
postale» sono inserite le seguenti: «o una sua dipendenza»;
5) il sesto comma e' abrogato.».
5. Nel caso in
cui l'abilitazione professionale costituisca requisito per
l'instaurazione del rapporto di lavoro subordinato, e'
obbligatoria l'iscrizione all'albo per l'espletamento delle
relative funzioni. Ove gli ordinamenti di categoria
prevedano un tirocinio per l'accesso alla professione,
quest'ultimo può essere svolto secondo quanto previsto dalle
norme deontologiche, sotto la responsabilità di un
professionista, anche presso amministrazioni e società che
svolgono attività nel settore.
6. Nelle
commissioni per l'esame di Stato per l'abilitazione
professionale non più della metà dei commissari sono
designati dall'ordine o collegio territoriale tra gli
iscritti all'albo.
7. Fatti salvi
gli ordini attualmente esistenti, l'istituzione di nuovi
ordini e' subordinata alla necessità di tutelare interessi
costituzionalmente rilevanti nello svolgimento di attività
caratterizzate dal rischio di danni sociali conseguenti ad
eventuali prestazioni non adeguate.
8. Le
associazioni costituite da professionisti che non esercitano
attività regolamentate, tipiche di professioni disciplinate
ai sensi dell'articolo 2229 del codice civile, se in
possesso dei requisiti e nel rispetto delle condizioni
prescritte dalla legge, possono essere riconosciute.
Capo II
SEMPLIFICAZIONE DELLA REGOLAMENTAZIONE
Art. 3.
Semplificazione amministrativa
1. L'articolo
19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e' sostituito dal
seguente: «Art. 19. Dichiarazione di inizio attività.
1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non
costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato,
comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli
richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale,
commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda
esclusivamente dall'accertamento dei requisiti e presupposti
di legge o di atti amministrativi a contenuto generale e non
sia previsto alcun limite o contingente complessivo o
specifici strumenti di programmazione settoriale per il
rilascio degli atti stessi, con la sola esclusione degli
atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa
nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione,
all'amministrazione della giustizia, alla amministrazione
delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di
acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, alla
tutela della salute e della pubblica incolumità, del
patrimonio culturale e paesaggistico e dell'ambiente,
nonche' degli atti imposti dalla normativa comunitaria, e'
sostituito da una dichiarazione dell'interessato corredata,
anche per mezzo di autocertificazioni, delle certificazioni
e delle attestazioni normativamente richieste.
L'amministrazione competente può richiedere informazioni o
certificazioni relative a fatti, stati o qualità soltanto
qualora non siano attestati in documenti già in possesso
dell'amministrazione stessa o non siano direttamente
acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.
2. L'attività
oggetto della dichiarazione può essere iniziata decorsi
trenta giorni dalla data di presentazione della
dichiarazione all'amministrazione competente.
Contestualmente all'inizio dell'attività, l'interessato ne
dà comunicazione all'amministrazione competente.
3.
L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza
delle condizioni, modalità e fatti legittimanti, nel termine
di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui
al comma 2, adotta motivati provvedimenti di divieto di
prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti,
salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a
conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi
effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in
ogni caso non inferiore a trenta giorni. E' fatto comunque
salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere
determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli
21-quinquies e 21-nonies. Nei casi in cui la
legge prevede l'acquisizione di pareri di organi o enti
appositi, il termine per l'adozione dei provvedimenti di
divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei
suoi effetti sono sospesi, fino all'acquisizione dei pareri,
fino a un massimo di trenta giorni, scaduti i quali
l'amministrazione può adottare i propri provvedimenti
indipendentemente dall'acquisizione del parere. Della
sospensione e' data comunicazione all'interessato.
4. Restano
ferme le disposizioni di legge vigenti che prevedono termini
diversi da quelli di cui ai commi 2 e 3 per l'inizio
dell'attività e per l'adozione da parte dell'amministrazione
competente di provvedimenti di divieto di prosecuzione
dell'attività e di rimozione dei suoi effetti.
5. Ogni
controversia relativa all'applicazione dei commi 1, 2 e 3 e'
devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo.».
2. La prima
registrazione dei veicoli nel pubblico registro
automobilistico (P.R.A.) può essere effettuata su istanza
del venditore, attraverso lo Sportello telematico
dell'automobilista (STA) di cui all'articolo 2 del decreto
del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358,
con le modalità di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
3. Alla
rubrica dell'articolo 8 del decreto del Presidente della
Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, sono soppresse le
seguenti parole: «e dichiarazione sostitutiva»; i commi 3-bis,
3-ter, 3-quater e 3-quinquies del
medesimo articolo 8, nonche' l'allegato 1 del citato
decreto, sono abrogati.
4. In tutti i
casi nei quali per gli atti e le dichiarazioni aventi ad
oggetto l'alienazione di beni mobili registrati e rimorchi
di valore non superiore a 25.000 euro o la costituzione di
diritti di garanzia sui medesimi e' necessaria
l'autenticazione della relativa sottoscrizione, essa può
essere effettuata gratuitamente anche dai funzionari del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dai
funzionari e dai titolari degli Sportelli telematici
dell'automobilista di cui all'articolo 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358,
nonche' dai funzionari dell'Automobile Club d'Italia
competenti.
5. Con decreto
di natura non regolamentare adottato dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica, di concerto con il Ministero dell'infrastrutture e
dei trasporti, con il Ministero dell'economia e delle
finanze, con il Ministero della giustizia e con il Ministero
dell'interno, sentita la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, sono disciplinate le concrete modalità applicative
dell'attività di cui al comma 4 da parte dei soggetti ivi
elencati anche ai fini della progressiva attuazione delle
medesime disposizioni.
6. L'eventuale
estensione ad altre categorie della possibilità di svolgere
l'attività di cui al comma 4 e' demandata ad un regolamento,
adottato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto
con il Ministro dell'infrastrutture e dei trasporti, con il
Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro
della giustizia e con il Ministro dell'interno, con cui sono
altresì disciplinati i requisiti necessari, le modalità di
esercizio dell'attività medesima da espletarsi nell'ambito
dei rispettivi compiti istituzionali, e senza oneri a carico
della finanza pubblica.
Art. 4.
Modificazioni alla legge 30 dicembre 2004, n. 311
1.
Nell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 82 e' soppresso;
b) al comma 344 e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Le predette disposizioni, e quelle contenute nel
comma 345, si applicano a decorrere dalla data indicata nel
decreto di approvazione del modello per la comunicazione
previsto dal presente comma.»;
c) al comma 362, dopo le parole: «in conto residui»
sono inserite le seguenti: «e quelle relative a residui
passivi perenti»;
d) il comma 540 e' soppresso.
Capo III
POTENZIAMENTO DELLA RETE INFRASTRUTTURALE
Art. 5.
Interventi per lo sviluppo infrastrutturale
1. Per le
finalità di accelerazione della spesa in conto capitale di
cui al comma 1 dell'articolo 60 della legge 27 dicembre
2002, n. 289, come modificato dall'articolo 4, comma 130,
della legge 24 dicembre 2003, n. 350, il CIPE, utilizzando
anche le risorse rese disponibili per effetto della
modifiche dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22
ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 dicembre 1992, n. 488, finanzia prioritariamente
gli interventi inclusi nel programma per le infrastrutture
strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443,
selezionati secondo i principi adottati dalla delibera CIPE
n. 21/04 del 29 settembre 2004, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 275 del 23 novembre 2004.
2. Il CIPE
destina una quota del Fondo per le aree sottoutilizzate di
cui agli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n.
289, al finanziamento di interventi che, in coerenza con le
priorità strategiche e i criteri di selezione previsti dalla
programmazione comunitaria per le aree urbane, consentano di
riqualificare e migliorare la dotazione di infrastrutture
materiali e immateriali delle città e delle aree
metropolitane in grado di accrescerne le potenzialità
competitive.
3.
L'individuazione degli interventi strategici di cui al comma
2, da inserire in apposito programma regionale, e'
effettuata, valorizzando la capacità propositiva dei comuni,
sulla base dei criteri e delle intese raggiunte dai
Ministeri dell'economia e delle finanze e delle
infrastrutture e dei trasporti, da tutte le regioni
interessate, da rappresentanti dei Comuni e dal partenariato
istituzionale ed economico-sociale a livello nazionale, come
previsto dal punto 1.1 della delibera CIPE n. 20/04 del 29
settembre 2004, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 265 dell'11 novembre 2004.
4. Per la
realizzazione di infrastrutture con modalità di project
financing possono essere destinate anche le risorse
costituenti investimenti immobiliari degli enti
previdenziali pubblici.
5. Con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono
dichiarati interventi infrastrutturali strategici e urgenti,
ai sensi dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n.
443, e delle disposizioni del presente articolo, le opere ed
i lavori previsti nell'ambito delle concessioni autostradali
già assentite, non inclusi nel primo programma delle
infrastrutture strategiche, approvato dal CIPE con la
delibera n. 121/01 del 21 dicembre 2001, pubblicata nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 51
del 21 marzo 2002, la cui realizzazione o il cui
completamento sono indispensabili per lo sviluppo economico
del Paese.
6. Per le
opere ed i lavori di cui al comma 5, i soggetti competenti
procedono alla realizzazione applicando la normativa
comunitaria in materia di appalti di lavori pubblici e le
disposizioni di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e
successive modificazioni, ed il decreto legislativo 20
agosto 2002, n. 190, e successive modificazioni. Sono fatti
salvi, relativamente alle opere stesse, gli atti ed i
provvedimenti, già formati o assunti, ed i procedimenti in
corso alla data di entrata in vigore del presente decreto,
purche' destinati a concludersi entro trenta giorni.
7. Per
ciascuna delle opere di cui al comma 5 si procede alla
nomina di un Commissario straordinario al quale vengono
conferiti i poteri di cui all'articolo 13 del decreto-legge
25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 maggio 1997, n. 135, e successive modificazioni. I
Commissari straordinari sono nominati con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, provvedendo
contestualmente alla conferma o alla sostituzione dei
Commissari straordinari eventualmente già nominati. Nel caso
di opera di interesse regionale la proposta di nomina o di
sostituzione dei Commissari straordinari deve essere
formulata sentito previamente il Presidente della regione o
della provincia autonoma interessata; nel caso di opera di
interesse interregionale o internazionale, la proposta di
nomina o di sostituzione dei commissari straordinari deve
essere formulata sentito il Presidente della regione o della
provincia autonoma interessata ovvero con il sindaco della
città metropolitana interessata.
8. I
Commissari straordinari seguono l'andamento delle opere,
svolgono le funzioni di indirizzo e coordinamento di cui
all'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 20 agosto
2002, n. 190. Essi esercitano i poteri loro attribuiti ai
sensi del presente articolo qualora le procedure ordinarie
subiscano rallentamenti, ritardi o impedimenti di qualsiasi
natura e genere, o comunque si verifichino circostanze tali
da determinare rallentamenti, ritardi o impedimenti per la
realizzazione delle opere o nella fase di esecuzione delle
stesse, dandone comunicazione al Presidente del Consiglio
dei Ministri ed al Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti.
9. E' fatta
salva l'applicazione dell'articolo 13, comma 4-bis,
del citato decreto-legge n. 67 del 1997 e successive
modificazioni.
10. Gli enti
preposti al rilascio delle autorizzazioni e dei permessi
necessari alla realizzazione dei terminali di
rigassificazione già autorizzati ai sensi dell'articolo 8
della legge 24 novembre 2000, n. 340, e dichiarati
infrastrutture strategiche nel settore del gas naturale con
la citata deliberazione CIPE n. 121/01 del 21 dicembre 2001,
sono tenuti ad esprimersi entro 60 giorni dalla richiesta.
In caso di inerzia o ingiustificato ritardo, il Ministero
delle attività produttive, nell'ambito dei propri compiti
istituzionali e con le ordinarie risorse di bilancio,
provvede, senza necessità di diffida, alla nomina di un
commissario «ad acta» per gli adempimenti di competenza.
11.
Nell'esercizio dei poteri e compiti ai medesimi attribuiti
ai sensi del presente articolo, i Commissari straordinari
provvedono, nel limite dell'importo approvato per l'opera
dai soggetti competenti alla relativa realizzazione, anche
in deroga alla normativa vigente nel rispetto dei principi
generali dell'ordinamento e delle normativa comunitaria.
12. Nei casi
di risoluzione del contratto di appalto disposta dalla
stazione appaltante ai sensi degli articoli 118, 119 e 120
del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre
1999, n. 554, l'appaltatore deve provvedere al ripiegamento
dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di
lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine
assegnato dalla stessa stazione appaltante; in caso di
mancato rispetto del termine assegnato, la stazione
appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i
relativi oneri e spese. La stazione appaltante, in
alternativa alla esecuzione di eventuali provvedimenti
giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comunque
denominati che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei
cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative
pertinenze, può depositare cauzione in conto vincolato a
favore dell'appaltatore o prestare fideiussione bancaria o
polizza assicurativa con le modalità di cui all'articolo 30,
comma 2-bis, della legge 11 febbraio 1994, n. 109,
pari all'uno per cento del valore del contratto. Resta fermo
il diritto dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei
danni.
13. Con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono
stabiliti i criteri per la corresponsione dei compensi
spettanti ai Commissari straordinari di cui al comma 7. Alla
corrispondente spesa si farà fronte utilizzando i fondi
stanziati per le opere di cui al comma 5.
14. Per la
ricostruzione, riconversione e bonifica dell'area delle
acciaierie di Genova-Cornigliano, in coerenza con quanto
previsto dall'articolo 53 della legge 28 dicembre 2001, n.
448, e' autorizzata la concessione di contributi in favore
dei soggetti competenti, a carico del Fondo per gli
interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, istituito ai sensi dell'articolo 32-bis del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che
viene a tale fine integrato dell'importo annuo di 5 milioni
di euro per quindici anni a decorrere dall'anno 2005.
15. I vincoli
totali o parziali delle riserve idriche disposti in
attuazione del piano regolatore generale degli acquedotti,
di competenza statale ai sensi delle vigenti disposizioni,
sono prorogati fino all'aggiornamento dello stesso piano
regolatore ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36.
16. Il
contributo di 10 milioni di euro di cui all'articolo 83,
comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, può essere
utilizzato anche per la realizzazione di incubatori per
imprese produttive.
Capo IV
AUMENTO E RAZIONALIZZAZIONE DEGLI INVESTIMENTI IN RICERCA E
SVILUPPO
Art. 6.
Destinazione di quota parte del Fondo rotativo per
investimenti in ricerca svolti congiuntamente da imprese e
università o enti pubblici di ricerca e per altre finalità
di pubblico interesse.
1. Al fine di
favorire la crescita del sistema produttivo nazionale e di
rafforzare le azioni dirette a promuovere un'economia basata
sulla conoscenza, una quota pari ad almeno il trenta per
cento del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese, di
cui all'articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311, nel rispetto di quanto previsto dal comma 361 del
citato articolo 1, e' destinata al sostegno di attività,
programmi e progetti strategici di ricerca e sviluppo delle
imprese da realizzare anche congiuntamente a soggetti della
ricerca pubblica, ivi compresi l'Istituto superiore di
sanità, l'Istituto superiore per la prevenzione e la
sicurezza del lavoro e gli Istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico (IRCCS) pubblici e privati, nonche'
gli IRCCS trasformati in fondazioni ai sensi del decreto
legislativo 16 ottobre 2003, n. 288.
2. Gli
obiettivi specifici della quota di cui al comma 1 sono parte
della proposta di Programma nazionale della ricerca e dei
suoi aggiornamenti che il CIPE approva annualmente su
proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e
della ricerca, di concerto con il Ministro delle attività
produttive, nei limiti delle finalità di cui al comma 1, ai
sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5
giugno 1998, n. 204.
3.
All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al
comma 354, dopo le parole: «sostegno alle imprese» sono
inserite le seguenti: «e gli investimenti in ricerca»;
b) al
comma 355, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai
fini dell'individuazione degli interventi ammessi al
finanziamento sono considerati prioritariamente i seguenti
progetti di investimento:
a) interventi finalizzati ad innovazioni, attraverso
le tecnologie digitali, di prodotti, servizi e processi
aziendali, su proposta del Ministro per l'innovazione e le
tecnologie, di concerto con il Ministro delle attività
produttive;
b) programmi di innovazione ecocompatibile
finalizzati al risparmio energetico secondo le specifiche
previste dalla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato
per la tutela ambientale, di cui alla Comunicazione della
Commissione europea 2001/c 37/03, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale delle Comunità europee n. 37 del 3 febbraio 2001,
su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio, di concerto con il Ministro delle attività
produttive;
c)
realizzazione dei corridoi multimodali transeuropei n. 5, n.
8 e n. 10 e connesse bretelle di collegamento, nonche' delle
reti infrastrutturali marittime, logistiche ed energetiche
comunque ad essi collegate.».
4. Le risorse
finanziarie di cui al comma 1, sono destinate
prioritariamente ai seguenti obiettivi:
a)
favorire la realizzazione di programmi strategici di
ricerca, che coinvolgano prioritariamente imprese,
università ed enti pubblici di ricerca, a sostegno sia della
produttività dei settori industriali a maggiore capacità di
esportazione o ad alto contenuto tecnologico, sia della
attrazione di investimenti dall'estero e che comprendano
attività di formazione per almeno il dieci per cento delle
risorse;
b) favorire la realizzazione o il potenziamento di
distretti tecnologici, da sostenere congiuntamente con le
regioni e gli altri enti nazionali e territoriali;
c) stimolare gli investimenti in ricerca delle
imprese, con particolare riferimento alle imprese di piccola
e media dimensione, per il sostegno di progetti di ricerca
industriale e sviluppo precompetitivo proposti dalle imprese
stesse.
5. Il CIPE, su
proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e
della ricerca, di concerto con il Ministro delle attività
produttive, può riservare una quota delle risorse del fondo
di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
al finanziamento di nuove iniziative realizzate ai sensi del
Titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, per
l'avvio di nuove iniziative imprenditoriali ad elevato
contenuto tecnologico nell'ambito dei distretti tecnologici.
Nella medesima delibera il CIPE definisce le caratteristiche
delle iniziative beneficiarie dell'intervento e i requisiti
soggettivi dei soci dell'imprese proponenti, anche al fine
di promuovere interscambi tra mondo della ricerca e imprese,
nonche' le modalità di accesso preferenziale ai benefici di
cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297.
6. Al fine di
garantire la massima efficacia degli interventi di cui al
presente articolo, le convenzioni stipulate dal Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca con gli
istituti bancari per la gestione degli interventi di cui al
decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, possono essere
prorogate, dalla data di scadenza delle convenzioni stesse,
per un periodo di tempo non superiore all'originaria durata
contrattuale, a condizione che sia convenuta una riduzione
del corrispettivo pari ad almeno il venti per cento.
7. Il fondo di
cui all'articolo 4, comma 100, della legge 24 dicembre 2003,
n. 350, finalizzato alla costituzione di garanzie sul
rimborso dei prestiti fiduciari, nonche' alla corresponsione
agli studenti meritevoli e privi di mezzi di contributi in
conto interessi sui prestiti stessi, e' ripartito tra le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con
decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e
della ricerca sulla base dei criteri ed indirizzi definiti
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato e le regioni e province autonome di Trento e di
Bolzano.
8. Al fine di
promuovere e coordinare gli interventi per rafforzare
l'innovazione e la produttività dei distretti e dei settori
produttivi, il CIPE, senza nuovi e maggiori oneri per il
bilancio dello Stato, si costituisce in Comitato per lo
sviluppo che si avvale delle strutture del CIPE medesimo. Il
Presidente del Consiglio dei Ministri stabilisce, con
proprio decreto, le modalità semplificate di funzionamento
del Comitato, anche in deroga all'articolo 3 del vigente
regolamento interno del CIPE, approvato con delibera n. 63
del 9 luglio 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 199 del 27 agosto 1998.
9. Il predetto
Comitato, sulla base di una diagnosi delle tendenze e delle
prospettive dei diversi settori produttivi anche a livello
territoriale, individua, previa consultazione delle parti
sociali, su proposta dei Ministri delle attività produttive,
delle politiche agricole e forestali, dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, per l'innovazione e le
tecnologie, dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e
della tutela del territorio e delle comunicazioni, le
priorità e la tempistica degli interventi settoriali,
indirizza e coordina tali interventi, sia attraverso gli
incentivi esistenti, il loro eventuale riordino e la
proposta di eventuali nuovi incentivi, sia attraverso
interventi in infrastrutture materiali e immateriali, o
altre forme, anche facendo ricorso alle modalità previste
dall'articolo 2, comma 206, della legge 23 dicembre 1996, n.
662.
10. Il
Comitato, inoltre, al fine di promuovere il trasferimento
tecnologico e di rafforzare l'innovazione e la produttività
delle imprese che si associano con università, centri di
ricerca, e istituti di istruzione e formazione promuove,
d'intesa con le Regioni interessate, la predisposizione e
l'attuazione di progetti di sviluppo innovativo dei
distretti produttivi e tecnologici, facendo ricorso alle
modalità previste dall'articolo 2, comma 206, della citata
legge n. 662 del 1996.
11. Al fine di
dare attuazione a quanto previsto ai commi 9 e 10, il
Comitato orienta e coordina strumenti e risorse finanziarie
iscritte in bilancio a legislazione vigente e per i quali
sussiste apposito stanziamento di bilancio e fa ricorso alle
risorse del Fondo aree sottoutilizzate, di cui agli articoli
60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e del Fondo
rotativo di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 30
dicembre 2004, n. 311.
12. Al fine di
coordinare e sviluppare le iniziative per accrescere
l'attrazione di investimenti e persone di alta qualifica nel
Paese, con particolare attenzione alle aree sottoutilizzate,
il CIPE si costituisce in Comitato per l'attrazione delle
risorse in Italia senza oneri aggiuntivi per la finanza
pubblica, avvalendosi delle proprie strutture. Il Presidente
del Consiglio dei Ministri stabilisce con proprio decreto le
modalità semplificate di funzionamento del Comitato, anche
in deroga all'articolo 3 del vigente regolamento interno del
CIPE, approvato con delibera n. 63 del 9 luglio 1998.
13. Per
l'attrazione degli investimenti, il predetto Comitato
definisce la strategia e fissa gli obiettivi generali che
saranno attuati da Sviluppo Italia S.p.a. che svolge le
funzioni di agenzia nazionale per l'attrazione degli
investimenti e lo sviluppo d'impresa, facendo in particolare
ricorso al contratto di localizzazione, di cui alle delibere
CIPE n. 130/02 del 19 dicembre 2002, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 103 del 6 maggio 2003 e n. 16/03
del 9 maggio 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 156 dell'8 luglio 2003.
14. Il CIPE
stabilisce annualmente le risorse del Fondo aree
sottoutilizzate, di cui agli articoli 60 e 61 della legge n.
289 del 2002, destinate al finanziamento del contratto di
localizzazione e in generale dell'intervento di Sviluppo
Italia per l'attrazione degli investimenti.
Capo V
SVILUPPO DELL'INNOVAZIONE DELLA DIFFUSIONE DELLE TECNOLOGIE
Art. 7.
Interventi per la diffusione delle tecnologie digitali
1. Gli
interventi per la realizzazione delle infrastrutture per la
larga banda di cui al programma approvato con delibera CIPE
n. 83/03 del 13 novembre 2003, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2004, possono essere
realizzati in tutte le aree sottoutilizzate. Il CIPE
stabilisce annualmente le risorse del Fondo aree
sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27
dicembre 2002, n. 289, destinate al finanziamento del citato
programma attuato dal Ministero delle comunicazioni per il
tramite della Società infrastrutture e telecomunicazioni per
l'Italia S.p.a (Infratel Italia) del gruppo Sviluppo Italia
S.p.a. e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie per il
tramite della società Innovazione Italia S.p.a.
2. Il
contributo dello Stato alla fondazione Ugo Bordoni previsto
dall'articolo 41, comma 5, della legge 16 gennaio 2003, n.
3, e' rinnovato, per il triennio 2005-2007 per l'importo di
5.165.000 euro annui.
3.
All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il
comma 502 e' sostituito dal seguente:
«502. Il
Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato definisce i requisiti tecnici
dei sistemi elettronici di identificazione e controllo degli
apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, commi
6 e 7 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di
cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, delle schede di
gioco, intese come l'insieme di tutte le componenti hardware
e software del congegno stesso, e dei documenti attestanti
il rilascio dei nulla osta di cui all'articolo 38, commi 3 e
4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tali da assicurarne
la controllabilità a distanza, indipendentemente dal
posizionamento sugli apparecchi e dal materiale che si
frappone fra chi e' preposto alla lettura dei dati e
l'apparecchio stesso. I sistemi dovranno poter garantire
l'effettuazione dei controlli anche in forma riservata. Ad
ogni nulla osta dovrà corrispondere almeno un sistema
elettronico di identificazione. Gli eventuali costi di
rilascio dei predetti documenti o sistemi sono a carico dei
richiedenti.».
Capo VI
RAFFORZAMENTO DELLA BASE PRODUTTIVA
Art. 8.
Riforma degli incentivi
1. Al fine di
favorire lo sviluppo del mercato del credito nelle aree
sottoutilizzate e, quindi, l'effetto degli incentivi sulla
competitività del sistema produttivo, a decorrere dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, la concessione
delle agevolazioni per investimenti in attività produttive
disposta ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del
decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e
dell'articolo 2, comma 203, lettere d), e) ed
f), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' attribuita
secondo i seguenti principi:
a) il
contributo in conto capitale e' inferiore o uguale al
finanziamento con capitale di credito, composto, per pari
importo, da un finanziamento pubblico agevolato e da un
finanziamento bancario ordinario a tasso di mercato;
b) il CIPE, secondo le modalità di cui all'articolo
1, comma 356, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, fissa i
criteri generali e le modalità di erogazione e di rimborso
del finanziamento pubblico agevolato;
c) il tasso di interesse da applicare al
finanziamento pubblico agevolato non e' inferiore allo 0,50
per cento annuo;
d) e' previsto l'impegno creditizio dei soggetti che
valutano positivamente le istanze di ammissione agli
incentivi e curano il rimborso unitario del finanziamento
pubblico e ordinario, salvo quanto disposto dal comma 4;
e) gli indicatori per la formazione delle graduatorie
sono limitati nel numero, univocamente rappresentativi
dell'obiettivo misurato, pienamente verificabili e tali, tra
l'altro, da premiare il minore ricorso al contributo in
conto capitale.
2. Con decreto
del Ministro delle attività produttive, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro
delle politiche agricole e forestali, per quanto riguardante
le attività della filiera agricola, sentita la Conferenza
permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in
conformità alla vigente normativa di riferimento sono
stabiliti i criteri, le condizioni e le modalità di
attuazione della disposizione di cui al comma 1,
individuando, tra l'altro:
a) le
attività e le iniziative ammissibili;
b) i limiti minimi e massimi degli investimenti
ammissibili;
c) i meccanismi di valutazione delle domande, con le
modalità della procedura valutativa a graduatoria;
d) gli indicatori per la formazione di graduatorie
settoriali e territoriali, secondo i principi di cui al
comma 1, lettera e);
e) la misura dell'intervento agevolativo, assicurando
che l'intensità di aiuto corrispondente sia contenuta nei
limiti delle intensità massime consentite dalla normativa
dell'Unione europea;
f) il rapporto massimo fra contributo in conto
capitale e finanziamento con capitale di credito, entro la
soglia di cui al comma 1, lettera a);
g) le modalità e i contenuti dell'istruttoria delle
domande, prevedendo la stipula di apposite convenzioni,
modificando eventualmente quelle attualmente in essere, con
soggetti in possesso dei necessari requisiti tecnici,
amministrativi e di terzietà.
3. Le
disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non si applicano alla
concessione di incentivi disposta in attuazione di bandi già
emessi alla data di entrata in vigore del presente decreto o
a fronte di contratti di programma il cui finanziamento e'
assicurato con risorse che, alla stessa data, risultino
formalmente attribuite allo strumento di intervento, fermo
restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 356, lettera
e), della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
4. Il
finanziamento bancario ordinario e' concesso dai soggetti
abilitati a svolgere l'istruttoria delle richieste di
ammissione agli incentivi ovvero, fino alla scadenza delle
convenzioni in essere con questi ultimi, anche da altri
soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai
sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
5. I
finanziamenti pubblici agevolati di cui al comma 1 possono
essere erogati sulla quota del fondo rotativo per il
sostegno alle imprese di cui all'articolo 1, comma 354,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, stabilita con le
delibere CIPE di cui al medesimo articolo 1, comma 355. Si
applica la disposizione dell'articolo 1, comma 360, della
citata legge 30 dicembre 2004, n. 311.
6. Nel primo
biennio il CIPE, in attuazione delle disposizioni contenute
negli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
si conforma all'indirizzo di assegnare per il finanziamento
del contributo in conto capitale, al complesso degli
strumenti di cui al comma 1, una quantità di risorse in
grado di attivare, unitamente con quelle rivenienti da
rinunce e revoche, un volume di investimenti privati
equivalente a quello medio agevolato dagli stessi negli anni
2003 e 2004. Nella prima fase di attuazione, nel rispetto di
tale indirizzo, il CIPE assicura un trasferimento da
incentivi a investimenti pubblici materiali e immateriali,
nelle assegnazioni di nuove risorse in conto capitale, non
inferiore a 750 milioni di euro, da cui consegua una
disponibilità, non inferiore a 225 milioni di euro nel 2005,
355 milioni di euro nel 2006 e 170 milioni di euro nel 2007,
da utilizzare a copertura degli interventi di cui
all'articolo 5, comma 1.
7. Al decreto
legislativo 21 aprile 2000, n. 185, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a)
all'articolo 3, dopo il comma 1, e' aggiunto, in fine, il
seguente: «1-bis. Alle agevolazioni di cui al comma 1
si applicano i massimali previsti dalla normativa
comunitaria per gli investimenti operati da giovani
imprenditori agricoli. Per le iniziative nel settore della
produzione agricola il mutuo agevolato ha una durata,
comprensiva del periodo di preammortamento, non superiore a
quindici anni.»;
b) all'articolo 5, comma 1, all'articolo 7, comma 1,
e all'articolo 11, comma 2, le parole: «composte
esclusivamente da soggetti di età compresa tra i 18 ed i 35
anni, ovvero composte prevalentemente da soggetti di età
compresa tra i 18 ed i 29 anni» sono sostituite dalle
seguenti: «composte prevalentemente da soggetti di età
compresa tra i 18 ed i 35 anni»;
c) all'articolo 5, comma 2, all'articolo 7, comma 2,
all'articolo 11, comma 3, e all'articolo 17, comma 1, dopo
le parole: «alla data del 1° gennaio 2000» sono inserite le
seguenti: «ovvero da almeno sei mesi, all'atto della
presentazione della domanda,»;
d) all'articolo 9, comma 1, le parole: «gli
agricoltori di età compresa tra i 18 ed i 35 anni» sono
sostituite dalle seguenti: «i giovani imprenditori
agricoli»;
e) dopo l'articolo 12 e' inserito il seguente: «Art.
12-bis (Ampliamenti aziendali). - 1. Gli
incentivi di cui ai capi I e II del presente titolo I
possono essere concessi anche per finanziare ampliamenti
aziendali effettuati da società in possesso dei requisiti di
cui agli articoli 5 e 7 da almeno due anni prima della
presentazione della domanda, le quali siano economicamente e
finanziariamente sane ed abbiano effettivamente avviato
l'attività di impresa da almeno tre anni prima della
predetta data. Nel caso in cui le società richiedenti
abbiano già beneficiato di incentivi di cui al presente
decreto, esse devono dare dimostrazione di aver completato
l'originario programma di investimenti ammesso alle
agevolazioni almeno tre anni prima della data di
presentazione della domanda e di essere in regola con il
pagamento delle rate di mutuo.»;
f) all'articolo 17, comma 1, le parole: «nei sei mesi
antecedenti la» sono sostituite dalla seguente: «alla»;
g) all'articolo 23, dopo il comma 4, e' aggiunto, in
fine, il seguente: «4-bis. I limiti di investimento
di cui agli articoli 6, 8, 10, 12, 18 e 20 del presente
decreto legislativo possono essere modificati con delibera
del CIPE.».
Art. 9.
Dimensione europea per la piccola impresa e premio di
concentrazione
1. Alle
imprese rientranti nella definizione comunitaria di piccole
e medie imprese, di cui alla raccomandazione della
Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, che
prendono parte a processi di concentrazione e' attribuito,
nel rispetto delle condizioni previste nel regolamento CE n.
70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, un
contributo nella forma di credito di imposta pari al
cinquanta per cento delle spese sostenute per studi e
consulenze, inerenti all'operazione di concentrazione e
comunque in caso di effettiva realizzazione dell'operazione,
secondo le condizioni che seguono:
a) il
processo di concentrazione deve essere ultimato, avuto
riguardo agli effetti civili, nel periodo compreso tra la
data di entrata in vigore del presente decreto e i
ventiquattro mesi successivi;
b) l'impresa risultante dal processo di
concentrazione, comunque operata, deve rientrare nella
definizione di piccola e media impresa di cui alla
raccomandazione della Commissione europea del 6 maggio 2003;
c) tutte le imprese che partecipano al processo di
concentrazione devono aver esercitato l'attività nell'anno
precedente alla data in cui e' ultimato il processo di
concentrazione o aggregazione ed essere residenti in Stati
membri dell'Unione europea ovvero dello Spazio economico
europeo.
2. Il
contributo di cui al comma 1 non compete se il processo di
concentrazione interessa imprese tra le quali sussiste il
rapporto di controllo di cui all'articolo 2359 del codice
civile ovvero che sono direttamente o indirettamente
controllate dalla stessa persona fisica, tenuto conto anche
delle partecipazioni detenute dai familiari di cui
all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917.
3. Per fruire
del contributo, l'impresa concentrataria inoltra, dalla data
di ultimazione del processo di concentrazione, un'apposita
istanza in via telematica al Centro operativo di Pescara
dell'Agenzia delle entrate, che ne rilascia, in via
telematica, certificazione della data di avvenuta
presentazione. L'Agenzia delle entrate esamina le istanze
secondo l'ordine cronologico di presentazione, e comunica,
in via telematica, entro trenta giorni dalla presentazione
dell'istanza, il riconoscimento del contributo ovvero il
diniego del contributo stesso per carenza dei presupposti
desumibili dall'istanza ovvero per l'esaurimento dei fondi
stanziati, pari a 34 milioni di euro per l'anno 2005, 110
milioni di euro per l'anno 2006 e 57 milioni di euro per
l'anno 2007.
4. Con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate e'
approvato il modello da utilizzare per la redazione
dell'istanza e sono stabiliti i dati in esso contenuti,
nonche' i termini di presentazione delle istanze medesime.
Dell'avvenuto esaurimento dei fondi stanziati e' data
notizia con successivo provvedimento del direttore della
medesima Agenzia.
5. Per le
modalità di presentazione telematica si applicano le
disposizioni contenute nell'articolo 3 del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio
1998, n. 322.
6. Il credito
d'imposta e' utilizzabile esclusivamente in compensazione ai
sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
successivamente alla comunicazione di avvenuto
riconoscimento del contributo. Il credito d'imposta non e'
rimborsabile, non concorre alla formazione del valore della
produzione netta di cui al decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, ne' dell'imponibile agli effetti delle imposte
sui redditi e non rileva ai fini del rapporto di cui
all'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917.
7. Resta ferma
l'applicazione delle disposizioni antielusive di cui
all'articolo 37-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
Art. 10.
Disposizioni in materia di agricoltura
1.
All'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al
comma 2, la lettera c), e' sostituita dalla seguente:
«c) le cooperative e loro consorzi di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio
2001, n. 228; le associazioni e loro unioni costituite e
riconosciute ai sensi della legislazione vigente, che
effettuano cessioni di beni prodotti prevalentemente dai
soci, associati o partecipanti, nello stato originario o
previa manipolazione o trasformazione, nonche' gli enti che
provvedono per legge, anche previa manipolazione o
trasformazione, alla vendita collettiva per conto dei
produttori soci.»;
b) il comma 3 e' soppresso;
c) al comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «, sempre che il cedente, il donante o il
conferente, sia soggetto al regime ordinario.»;
d) il comma 10 e' soppresso;
e) il comma 11 e' sostituito dal seguente: «11. Le
disposizioni del presente articolo non si applicano, salvo
quella di cui al comma 7, ultimo periodo, ai soggetti di cui
ai commi precedenti che optino per l'applicazione
dell'imposta nei modi ordinari dandone comunicazione
all'ufficio secondo le modalità di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442.».
2.
All'allegato I del testo unico delle disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui
consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui
al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) le
parole: «Birra: euro 1,59 per ettolitro e per grado-Plato»
sono sostituite dalle seguenti: «Birra: euro 1,97 per
ettolitro e per grado-Plato»;
b) le parole: «Prodotti alcolici intermedi: euro
56,15 per ettolitro» sono sostituite dalle seguenti:
«Prodotti alcolici intermedi: euro 62,33 per ettolitro»;
c) le parole: «Alcole etilico: euro 730,87 per
ettolitro anidro» sono sostituite dalle seguenti: «Alcole
etilico: euro 765,44 per ettolitro anidro».
3. Con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
il Ministro delle politiche agricole e forestali, da
adottare entro il 31 dicembre 2005, ai sensi dell'articolo
34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, sono rideterminatele percentuali di
compensazione applicabili ai prodotti agricoli, al fine di
assicurare maggiori entrate pari a 20 milioni di euro annui
a decorrere dal 1° gennaio 2006.
4. Con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane sono
stabilite le nuove aliquote di accisa di cui al comma 2, con
effetto dal 1° gennaio 2006, in misura tale da assicurare
ulteriori maggiori entrate pari a 115 milioni di euro annui
a decorrere dal 2006.
5.
All'articolo 66, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n.
289, dopo le parole: «contratti di filiera», sono inserite
le seguenti: «e di distretto».
6. Con decreto
del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
definiti i criteri e le modalità per l'attivazione di
contratti di distretto di cui al comma 5, prevedendo anche
la possibilità di partecipazione attiva ai predetti
contratti dei consorzi agrari di cui alla legge 28 ottobre
1999, n. 410.
7. In
attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 512,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il Fondo interbancario
di garanzia di cui all'articolo 45 del decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, e' soppresso.
8.
All'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.
102, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel
comma 5 dopo le parole: «dal presente articolo», sono
inserite le seguenti: «, nonche' quelle previste
dall'articolo 1, comma 512, della legge 30 dicembre 2004, n.
311»;
b) dopo il comma 5 e' inserito il seguente: «5-bis.
Le garanzie prestate ai sensi del presente articolo possono
essere assistite dalla garanzia dello Stato secondo criteri,
condizioni e modalità da stabilire con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze. Agli eventuali oneri
derivanti dall'escussione della garanzia concessa al sensi
del comma 2, si provvede ai sensi dell'articolo 7, secondo
comma, numero 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468. La
predetta garanzia e' elencata nello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi
dell'articolo 13 della citata legge n. 468 del 1978.».
9. Il Fondo di
cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 24 luglio
2003, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
settembre 2003, n. 268, e' soppresso. Le disponibilità
finanziarie accertate alla data di entrata in vigore del
presente decreto sul Fondo per la meccanizzazione
dell'agricoltura, di cui alla legge 27 ottobre 1966, n. 910,
già destinate al Fondo per il risparmio idrico ed
energetico, sono versate all'entrata del bilancio dello
Stato per essere successivamente trasferite all'ISMEA per le
finalità di cui all'articolo 17, comma 5, del decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. 102.
10. Allo scopo
di favorire l'internazionalizzazione dei prodotti agricoli
ed agroalimentari italiani il Ministero delle politiche
agricole e forestali, promuove un programma di azioni al
fine di assicurarne un migliore accesso ai mercati
internazionali con particolare riferimento a quelli extra
comunitari. Il Ministero delle politiche agricole e
forestali si avvale, per l'attuazione del programma di cui
al presente comma, della società «Buonitalia» S.p.a., di cui
all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo
2004, n. 99. A tale fine e' destinata, per l'anno 2005,
quota parte, nel limite di 50 milioni di euro, delle risorse
finanziarie di cui all'articolo 4, comma 42, della legge 24
dicembre 2003, n. 350, con riferimento all'attuazione degli
interventi di cui alla delibera CIPE n. 90/00 del 4 agosto
2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del
26 ottobre 2000, e successive modificazioni. Con decreto del
Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, sono stabilite le modalità e le procedure
per l'attuazione del presente comma, ivi inclusa
l'individuazione delle risorse effettivamente disponibili da
destinare allo scopo.
Art. 11.
Sostegno e garanzia dell'attività produttiva
1. Il Fondo
rotativo nazionale per gli interventi nel capitale di
rischio di cui all'articolo 4, comma 106, della legge 24
dicembre 2003, n. 350, e' incrementato per l'anno 2005 di un
importo pari a 100 milioni di euro.
2. Sviluppo
Italia S.p.a. e' autorizzata ad utilizzare le risorse del
Fondo di cui al comma 1 per sottoscrivere ed acquistare,
esclusivamente a condizioni di mercato, quote di capitale di
imprese produttive che presentino nuovi programmi di
investimento finalizzati ad introdurre innovazioni di
processi, di prodotti o di servizi con tecnologie digitali,
ovvero quote di minoranza di fondi mobiliari chiusi che
investono in tali imprese, secondo le modalità indicate dal
CIPE, nel rispetto e nei limiti di cui all'articolo 4, commi
da 106 a 110, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
3. E'
istituito il Fondo per il finanziamento degli interventi
consentiti dagli Orientamenti UE sugli aiuti di Stato per il
salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in
difficoltà con una dotazione finanziaria pari a 35 milioni
di euro per l'anno 2005.
4. All'onere
derivante dall'attuazione dei commi 1 e 3 si provvede
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di
politica economica di cui al comma 5 dell'articolo 10 del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
5. Le attività
di coordinamento e monitoraggio degli interventi di cui al
comma 3 sono svolte da un apposito comitato tecnico nominato
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
amministrazioni competenti si avvalgono di Sviluppo Italia
S.p.a. per la valutazione ed attuazione dei citati
interventi senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello
Stato.
6. Con
delibera del CIPE, da emanare entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, sono dettati
i criteri e le modalità per l'attuazione delle disposizioni
di cui ai commi 3 e 5.
7.
All'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,
n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il
comma 28 e' soppresso;
b) dopo il comma 61-ter e' aggiunto, in fine,
il seguente:
«61-quater. Le caratteristiche delle garanzie
dirette, controgaranzie e cogaranzie prestate a prima
richiesta dal Fondo di cui all'articolo 2, comma 100,
lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, al
fine di adeguarne la natura a quanto previsto dall'Accordo
di Basilea recante la disciplina dei requisiti minimi di
capitale per le banche, sono disciplinate con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da
adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto.».
8. Al fine di
concorrere alla soluzione delle crisi industriali, gli
interventi di reindustrializzazione e di promozione
industriale di cui al decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989,
n. 181, sono estesi al territorio dei comuni individuati con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, tenuto
conto degli accordi intervenuti fra Governo, enti
territoriali e parti economiche e sociali, secondo le
procedure di cui all'articolo 1, commi 266 e 267, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311.
9. Per gli
interventi di cui al comma 8 e' concesso un contributo
straordinario pari a 50 milioni di euro per il 2005, 50
milioni di euro per il 2006, 85 milioni di euro per il 2007
e 65 milioni di euro per il 2008. Saranno realizzati
prioritariamente gli interventi cofinanziati dalle regioni e
dagli enti locali, anche per il tramite di società o enti
strumentali, tenendo conto della quota di cofinanziamento.
10. Agli oneri
derivanti dall'attuazione del comma 9 si provvede mediante
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come
rideterminata ai sensi delle tabelle D e F della legge 30
dicembre 2004, n. 311, per 50 milioni di euro per l'anno
2005, 50 milioni di euro per l'anno 2006, 85 milioni di euro
per l'anno 2007 e 65 milioni di euro per l'anno 2008.
Conseguentemente, per l'anno 2005 il limite dei pagamenti
indicato all'articolo 1, comma 15, lettera a), della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, e' ridotto di 50 milioni di
euro.
11. Al fine di
consentire lo sviluppo e la ristrutturazione produttiva
delle imprese interessate, l'applicazione di condizioni
tariffarie favorevoli per le forniture di energia elettrica
di cui all'articolo 1, lettera c), del decreto-legge
18 febbraio 2003, n. 25, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 aprile 2003, n. 83, viene prorogata a tutto
l'anno 2010 alle condizioni tariffarie di cui al 31 dicembre
2004.
12. Le
condizioni tariffarie di cui al decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 19
dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
39 del 16 febbraio 1996, sono estese con provvedimento
dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, alle
forniture di energia elettrica destinata alle produzioni e
lavorazioni dell'alluminio, piombo, argento e zinco e al
ciclo cloro-soda, con riferimento ai prezzi praticati per
forniture analoghe sui mercati europei nei limiti degli
impianti esistenti alla data di entrata in vigore del
presente decreto, situati nel territorio della regione
Sardegna e caratterizzati da alimentazione in alta tensione.
Le condizioni tariffarie di cui al presente comma vengono
riconosciute a fronte della definizione di un protocollo
d'intesa contenente impegni per il lungo periodo
sottoscritto dalle parti con l'amministrazione della regione
Sardegna ed i Ministeri interessati.
13. Le
condizioni tariffarie di cui ai commi 11 e 12 si applicano a
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto e vengono aggiornate dall'Autorità per l'energia
elettrica e il gas che incrementa su base annuale i valori
nominali delle tariffe del quattro per cento, ovvero,
qualora quest'ultimo valore risulti più elevato,
dell'incremento percentuale del prezzo medio dell'energia
elettrica all'ingrosso registrato nelle principali borse
dell'Europa centrale.
14. Allo scopo
di ridurre i costi di fornitura dell'energia elettrica alle
imprese e in generale ai clienti finali sfruttando risorse
del bacino carbonifero del Sulcis, nel rispetto della
normativa comunitaria, nazionale ed ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica in data 24 gennaio 1994, la
regione Sardegna, dopo l'approvazione del piano energetico
regionale, assegna una concessione integrata per la gestione
della miniera di carbone del Sulcis e la produzione di
energia elettrica. La regione Sardegna assicura la
disponibilità delle aree e delle infrastrutture necessarie e
assegna la concessione mediante procedure di gara entro un
anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Gli elementi da prendere in considerazione per la
valutazione delle offerte, ai fini dell'assegnazione della
concessione sono:
a)
massimizzazione del rendimento energetico complessivo degli
impianti;
b) minimizzazione delle emissioni con utilizzo di
tecnologia idonea al contenimento degli inquinanti delle
polveri e gassosi, in forma di gassificazione, ciclo
supercritico o altro equivalente;
c) contenimento dei tempi di esecuzione dei lavori;
d) presentazione di un piano industriale per lo
sfruttamento della miniera e la realizzazione e l'esercizio
della centrale di produzione di energia elettrica, che
preveda ricadute atte a promuovere lo sviluppo economico
dell'area del Sulcis Iglesiente, avvalendosi della
disponibilità di energia elettrica a costo ridotto per le
imprese localizzate nell'Isola;
e) definizione e promozione di un programma di
attività finalizzato alle tecnologie di impiego del carbone
ad emissione zero ai sensi della legge 27 giugno 1985, n.
351.
Art. 12.
Rafforzamento e rilancio del settore turistico
1. Al fine di
assicurare il coordinamento stabile delle politiche di
indirizzo del settore turistico in sede nazionale e la sua
promozione all'estero, con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri da adottarsi entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e'
istituito il Comitato nazionale per il turismo con compiti
di orientamento e coordinamento delle politiche turistiche
nazionali e di indirizzo per l'attività dell'Agenzia. Fanno
parte del Comitato: i Ministri e Viceministri, indicati nel
citato decreto, il Presidente della conferenza dei
presidenti delle regioni; il coordinatore degli assessori
regionali al turismo; quattro rappresentanti delle regioni
indicati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano; i rappresentanti delle principali associazioni di
categoria, nel numero massimo di tre, secondo modalità
indicate nel citato decreto.
2. Per
promuovere l'immagine unitaria dell'offerta turistica
nazionale e per favorirne la commercializzazione, l'Ente
nazionale del turismo (ENIT) e' trasformato nell'Agenzia
nazionale del turismo, di seguito denominata: «Agenzia»,
sottoposta all'attività di indirizzo e vigilanza del
Ministro delle attività produttive.
3. L'Agenzia
e' un ente dotato di personalità giuridica di diritto
pubblico, con autonomia statutaria, regolamentare,
organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione. Sono
organi dell'Agenzia: il presidente, il consiglio di
amministrazione, il collegio dei revisori dei conti.
4. L'Agenzia
assume la denominazione di ENIT - Agenzia nazionale del
turismo e succede in tutti i rapporti giuridici, attivi e
passivi, dell'ENIT, che prosegue nell'esercizio delle sue
funzioni fino all'adozione del decreto previsto dal comma 7.
5. L'Agenzia
provvede alle spese necessarie per il proprio funzionamento
attraverso le seguenti entrate:
a)
contributi dello Stato;
b) contributi delle regioni;
c) contributi di amministrazioni statali, regionali e
locali e di altri enti pubblici per la gestione di
specifiche attività promozionali;
d) proventi derivanti dalla gestione e dalla vendita
di beni e servizi a soggetti pubblici e privati, nonche'
dalle attività di cui al comma 8;
e) contribuzioni diverse.
6. Per l'anno
2005, all'ENIT e' concesso il contributo straordinario di 20
milioni di euro.
7. Con decreto
emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle attività
produttive, di concerto con il Ministro per la funzione
pubblica, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con
il Ministro degli affari esteri, con il Ministro per gli
italiani nel mondo e con il Ministro per gli affari
regionali, se nominato, sentite le organizzazioni sindacali
di categoria maggiormente rappresentative, acquisita
l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, si provvede all'organizzazione e alla disciplina
dell'Agenzia, con riguardo anche all'istituzione di un
apposito comitato tecnico-consultivo e dell'Osservatorio
nazionale del turismo e alla partecipazione negli organi
dell'agenzia di rappresentanti delle regioni e delle
associazioni di categoria, anche in deroga a quanto
stabilito dall'articolo 13, comma 1, lettera b), del
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419. Tra i compiti
dell'Agenzia e' in particolare previsto lo sviluppo e la
cura del turismo culturale, in raccordo con le iniziative di
valorizzazione del patrimonio culturale.
8. Per
l'iniziativa volta a promuovere il marchio Italia nel
settore del turismo, sulla rete Internet, già avviata dal
progetto Scegli Italia, la Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie
provvede, attraverso opportune convenzioni, alla
realizzazione dell'iniziativa, alla gestione della relativa
piattaforma tecnologica, alla definizione delle modalità e
degli standard tecnici per la partecipazione dei soggetti
interessati pubblici e privati, in raccordo con l'Agenzia,
con il Ministero delle attività produttive, con il Ministero
degli affari esteri, con il Ministro per gli italiani nel
mondo e con le regioni, per quanto riguarda gli aspetti
relativi ai contenuti e alla promozione turistica di livello
nazionale e internazionale e, con riferimento al settore del
turismo culturale, in raccordo con il Ministero per i beni e
le attività culturali.
9. Al
finanziamento dell'iniziativa di cui al comma 8 sono
destinate anche le somme già assegnate al progetto
Scegli-Italia con decreto del Ministro per l'innovazione e
le tecnologie in data 28 maggio 2004, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 137 del 14 giugno 2004,
nell'ambito delle disponibilità del Fondo di finanziamento
per i progetti strategici nel settore informatico, di cui
all'articolo 27, commi 2 e 4, della legge 16 gennaio 2003,
n. 3, nonche' gli eventuali proventi derivanti da forme
private di finanziamento e dallo sfruttamento economico
della piattaforma tecnologica.
10. E'
autorizzata la spesa di 4,5 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2005 e 2006 per la partecipazione del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio al Progetto
Scegli-Italia.
11. All'onere
derivante dall'attuazione del comma 10 si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito
dell'unità revisionale di base di conto capitale Fondo
speciale dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
Capo VII
MODERNIZZAZIONE DEI SISTEMI DI PROTEZIONE SOCIALE E
POTENZIAMENTO
AMMORTIZZATORI SOCIALI
Art. 13.
Disposizioni in materia di previdenza complementare, per
il potenziamento degli ammortizzatori sociali e degli
incentivi al reimpiego nonche' conferma
dell'indennizzabilità della disoccupazione nei casi di
sospensione dell'attività lavorativa.
1. Al fine di
sostenere l'apparato produttivo anche attraverso la graduale
attuazione delle deleghe legislative in materia di
previdenza complementare previste dall'articolo 1, comma 2,
della legge 23 agosto 2004, n. 243, e' autorizzata, ai sensi
dell'articolo 1, comma 42, della medesima legge, la spesa di
20 milioni di euro per l'anno 2005, 200 milioni di euro per
l'anno 2006 e 530 milioni di euro a decorrere dall'anno
2007. Al relativo onere si provvede, quanto a 20 milioni di
euro per l'anno 2005, 200 milioni di euro per l'anno 2006 e
506 milioni di euro per l'anno 2007, mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di
base di parte corrente «Fondo speciale»" dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, quanto a 14
milioni di euro per l'anno 2007, mediante utilizzo di parte
delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione
dell'articolo 7, comma 3, quanto a 10 milioni di euro per
l'anno 2007, mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9-ter
della legge 5 agosto 1978, n. 468, come determinata dalla
tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
2. In attesa
della riforma organica degli ammortizzatori sociali e del
sistema degli incentivi all'occupazione, per gli anni 2005 e
2006 sono adottati i seguenti interventi:
a) per
i trattamenti di disoccupazione in pagamento dal 1° aprile
2005 al 31 dicembre 2006 la durata dell'indennità ordinaria
di disoccupazione con requisiti normali, di cui all'articolo
19, primo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n.
636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio
1939, n. 1272 e successive modificazioni, e' elevata a sette
mesi per i soggetti con età anagrafica inferiore a cinquanta
anni e a dieci mesi per i soggetti con età anagrafica pari o
superiore a cinquanta anni. La percentuale di commisurazione
alla retribuzione della predetta indennità e' elevata al
cinquanta per cento per i primi sei mesi ed e' fissata al
quaranta per cento per i successivi tre mesi e al trenta per
cento per gli ulteriori mesi. Resta confermato il
riconoscimento della contribuzione figurativa per il periodo
di percezione del trattamento nel limite massimo di sei mesi
per i soggetti con età anagrafica inferiore a cinquanta anni
e di nove mesi per i soggetti con età anagrafica pari o
superiore a cinquanta anni. Gli incrementi di misura e di
durata di cui al presente comma non si applicano ai
trattamenti di disoccupazione agricoli, ordinari e speciali,
ne' all'indennità ordinaria con requisiti ridotti di cui
all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n.
86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio
1988, n. 160. L'articolo 20, comma 2, del regio
decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, e
successive modificazioni, e' abrogato. L'indennità di
disoccupazione non spetta nelle ipotesi di perdita e
sospensione dello stato di disoccupazione disciplinate dalla
normativa in materia di incontro tra domanda e offerta di
lavoro. Per le finalità di cui alla presente lettera, e'
istituita, nell'ambito dell'INPS, una speciale evidenza
contabile a cui affluisce per l'anno 2005 l'importo di
307,55 milioni di euro e per l'anno 2006 l'importo di 427,23
milioni di euro;
b) all'articolo 1, comma 155, primo periodo, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: «310 milioni di
euro"» sono sostituite dalle seguenti: «460 milioni di
euro»; dopo le parole: «entro il 31 dicembre 2005»" sono
inserite le seguenti: «e per gli accordi di settore entro il
31 dicembre 2006»; dopo le parole: «intervenuti entro il 30
giugno 2005»" sono inserite le seguenti: «che recepiscono le
intese intervenute in sede istituzionale territoriale»;
c) gli articoli 8, commi 2 e 4, e 25, comma 9, della
legge 23 luglio 1991, n. 223, si applicano anche al datore
di lavoro, in caso di assunzione, o all'utilizzatore in caso
di somministrazione, di lavoratori collocati in mobilità ai
sensi dell'articolo 1, comma 155, della legge 30 dicembre
2004, n. 311. Ai lavoratori posti in cassa integrazione
guadagni straordinaria ai sensi del predetto articolo 1,
comma 155, della legge n. 311 del 2004, dell'articolo 1,
comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004,
n. 291, ovvero dell'articolo 1, comma 5, della citata legge
n. 223 del 1991, in caso di cessazione di attività, si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 9,
della legge 29 dicembre 1990, n. 407, ed all'articolo 4,
comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
n. 236. Fino al 31 dicembre 2005 e con riferimento ai
predetti lavoratori l'applicazione del citato articolo 4,
comma 3, e' effettuata indipendentemente dai limiti connessi
alla fruizione per il lavoratore e all'ammissione per
l'impresa ai trattamenti di cassa integrazione guadagni
straordinaria e senza l'applicazione ivi prevista delle
riduzioni connesse con l'entità dei benefici, nel limite di
10 milioni di euro per l'anno 2005 a carico del Fondo per
l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Le
disposizioni di cui alla presente lettera non si applicano
con riferimento ai lavoratori che siano stati collocati in
cassa integrazione guadagni straordinaria o siano stati
collocati in mobilità nei sei mesi precedenti, da parte di
impresa dello stesso o di diverso settore di attività che,
al momento della sospensione in cassa integrazione guadagni
straordinaria o al momento del licenziamento, presenti
assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli
dell'impresa che assume o utilizza, ovvero risulti con
quest'ultima in rapporto di collegamento o controllo;
d) nel limite di 10 milioni di euro per l'anno 2005 a
carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1,
comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
n. 236, al fine di agevolare i processi di mobilità
territoriale finalizzati al reimpiego presso datori di
lavoro privati, al mantenimento dell'occupazione, ai
lavoratori in mobilità o sospesi in cassa integrazione
guadagni straordinaria, che accettino una sede di lavoro
distante più di cento chilometri dal luogo di residenza, e'
erogata una somma pari a una mensilità dell'indennità di
mobilità in caso di contratto a tempo determinato di durata
superiore a dodici mesi o pari a tre mensilità
dell'indennità di mobilità in caso di contratto a tempo
indeterminato o determinato di durata superiore a diciotto
mesi. Nel caso del distacco di cui all'articolo 8, comma 3,
del citato decreto-legge n. 148 del 1993, in una sede di
lavoro distante più di cento chilometri dal luogo di
residenza, al lavoratore interessato viene erogata,
nell'ambito delle risorse finanziarie di cui al capoverso
precedente, una somma pari a una mensilità dell'indennità di
mobilità in caso di distacco di durata superiore a dodici
mesi o pari a tre mensilità dell'indennità di mobilità in
caso di distacco di durata superiore a diciotto mesi. Con
successivo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sono definite le relative modalità attuative.
3. Per le
finalità di cui al comma 2, lettere b), c) e
d), il Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1,
comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
n. 236, e' incrementato di 170 milioni di euro per l'anno
2005. Il predetto Fondo e' altresì incrementato di 1,35
milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.
4.
All'articolo 1-ter del decreto-legge 20 maggio 1993,
n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n. 236, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al
comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per
l'anno 2005 la dotazione finanziaria del predetto Fondo e'
stabilita in 10 milioni di euro.»;
b) al comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, sentito il Comitato per il coordinamento
delle iniziative per l'occupazione della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, tenuto conto dei fenomeni di
repentina crisi occupazionale in essere, sono indicati i
criteri di priorità per l'attribuzione delle risorse e con
riferimento alle aree territoriali ed ai settori industriali
in crisi, nonche' i criteri di selezione dei soggetti di
gestione dei programmi di sviluppo locale connessi.» .
5. Agli oneri
derivanti dai commi 2, 3 e 4, pari a 487,55 milioni di euro
per l'anno 2005, a 427,23 milioni di euro per l'anno 2006 e
a 1,35 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007, si
provvede quanto a 456,05 milioni di euro per l'anno 2005,
per 402,23 milioni di euro per l'anno 2006 e per 0,35
milioni di euro per l'anno 2007 mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di
base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, e quanto a 23,5 milioni di euro per
l'anno 2005, 17 milioni di euro per l'anno 2006 e un milione
di euro per l'anno 2007, mediante utilizzo, per l'anno 2005,
di parte delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione
dell'articolo 10, comma 2, e, per gli anni successivi,
mediante utilizzo delle maggiori entrate di cui all'articolo
7, comma 3, e quanto a 8 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2005 e 2006 mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9-ter
della citata legge 5 agosto 1978, n. 468, come determinata
dalla tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
6. L'INPS
provvede al monitoraggio degli effetti derivanti dalle
disposizioni introdotte ai sensi del comma 2, comunicando i
risultati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali
ed al Ministero dell'economia e delle finanze, anche ai fini
dell'adozione, per quanto concerne gli interventi previsti
al comma 2, lettera a), dei provvedimenti correttivi
di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5
agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ovvero
delle misure correttive da assumere ai sensi dell'articolo
11, comma 3, della lettera i-quater), della medesima
legge. Limitatamente al periodo strettamente necessario
all'adozione dei predetti provvedimenti correttivi, alle
eventuali eccedenze di spesa rispetto alle previsioni a
legislazione vigente si provvede mediante corrispondente
rideterminazione, da effettuare con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, degli interventi
posti a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
7. L'indennità
ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti
normali di cui all'articolo 19, primo comma, del regio
decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, e
successive modificazioni, e' riconosciuta anche ai
lavoratori sospesi in conseguenza di situazioni aziendali
dovute ad eventi transitori, non imputabili all'imprenditore
o ai lavoratori, e che siano in possesso dei requisiti di
cui al predetto articolo 19, comma 1, nel limite di spesa di
48 milioni di euro annui, ivi inclusi gli oneri per il
riconoscimento della contribuzione figurativa secondo quanto
previsto dalla normativa vigente, gli oneri per assegni al
nucleo familiare e gli oneri conseguenti agli incrementi di
misura di cui al comma 2, lettera a).
8. L'indennità
ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti
ridotti di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 21
marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla
legge 20 maggio 1988, n. 160, e' riconosciuta, nel limite di
spesa di 6 milioni di euro annui, ivi inclusi gli oneri per
il riconoscimento della contribuzione figurativa secondo
quanto previsto dalla normativa vigente e gli oneri per
assegni al nucleo familiare, ai dipendenti da imprese del
settore artigianato, sospesi in conseguenza di situazioni
aziendali dovute ad eventi transitori, non imputabili
all'imprenditore o ai lavoratori, che siano in possesso dei
requisiti di cui al predetto articolo 7, comma 3, e
subordinatamente ad un intervento integrativo pari almeno
alla misura del venti per cento a carico degli enti
bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva o alla
somministrazione da parte degli stessi enti di attività di
formazione e qualificazione professionale, di durata non
inferiore a centoventi ore.
9. Le
disposizioni di cui ai commi 7 e 8 non si applicano ai
lavoratori dipendenti da aziende destinatarie di trattamenti
di integrazione salariale, nonche' nei casi di contratti di
lavoro a tempo indeterminato con previsione di sospensioni
lavorative programmate e di contratti di lavoro a tempo
parziale verticale. L'indennità di disoccupazione non spetta
nelle ipotesi di perdita e sospensione dello stato di
disoccupazione disciplinate dalla normativa in materia di
incontro tra domanda e offerta di lavoro.
10. La durata
massima di ciascuno degli interventi di cui ai commi 7 e 8
non può superare sessantacinque giornate annue di indennità.
Per l'indennità ordinaria di cui al comma 7 il lavoratore
cessa dal diritto quando, nel periodo di un anno
immediatamente precedente, risultino corrisposte
complessivamente sessantacinque giornate di prestazione. Il
datore di lavoro e' tenuto a comunicare, con apposita
dichiarazione da inviare ai centri per l'impiego e alla sede
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale
territorialmente competente, la sospensione dell'attività
lavorativa e le relative motivazioni, nonche' i nominativi
dei lavoratori interessati, che devono aver reso
dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro al locale
centro per l'impiego.
11. Con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, sono definite le situazioni
aziendali dovute ad eventi transitori, non imputabili
all'imprenditore o ai lavoratori, per le quali trovano
applicazione le disposizioni di cui ai commi 7 e 8, nonche'
le procedure di comunicazione all'INPS dei lavoratori aventi
titolo alle prestazioni di cui ai commi 7 e 8, anche ai fini
del tempestivo monitoraggio da parte del medesimo Istituto
di cui al comma 12.
12. L'INPS
provvede al monitoraggio dei provvedimenti autorizzativi dei
benefici di cui ai commi 7 e 8, consentendo l'erogazione dei
medesimi nei limiti degli oneri per ciascuno indicati,
comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali ed al Ministero dell'economia e delle
finanze.
13.
All'articolo 118, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n.
388, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al
comma 1, il sesto periodo e' sostituito dal seguente: «I
piani aziendali, territoriali o settoriali sono stabiliti
sentite le regioni e le province autonome territorialmente
interessate.»;
b) al comma 2, le parole: «da due rappresentanti
delle regioni» sono sostituite dalle seguenti: «da quattro
rappresentanti delle regioni».
Capo VIII
INCREMENTO DEGLI INVESTIMENTI IN CAPITALE UMANO,
POTENZIAMENTO DEL
SISTEMA SCOLASTICO E DEI SISTEMI DI ACQUISIZIONE DELLE
CONOSCENZE DEI
LAVORATORI.
Art. 14.
ONLUS e terzo settore
1. Le
liberalità in denaro o in natura erogate da persone fisiche
o da enti soggetti all'imposta sul reddito delle società in
favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale di
cui all'articolo 10, commi 1, 8 e 9, del decreto legislativo
4 dicembre 1997, n. 460, nonche' quelle erogate in favore di
associazioni di promozione sociale iscritte nel registro
nazionale previsto dall'articolo 7, commi 1 e 2, della legge
7 dicembre 2000, n. 383, sono deducibili dal reddito
complessivo del soggetto erogatore nel limite del dieci per
cento del reddito complessivo dichiarato, e comunque nella
misura massima di 70.000 euro annui.
2. Costituisce
in ogni caso presupposto per l'applicazione delle
disposizioni di cui al comma 1 la tenuta, da parte del
soggetto che riceve le erogazioni, di scritture contabili
atte a rappresentare con completezza e analiticità le
operazioni poste in essere nel periodo di gestione, nonche'
la redazione, entro quattro mesi dalla chiusura
dell'esercizio, di un apposito documento che rappresenti
adeguatamente la situazione patrimoniale, economica e
finanziaria.
3. Resta ferma
la facoltà di applicare le disposizioni di cui all'articolo
100, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni.
4. Qualora
nella dichiarazione dei redditi del soggetto erogatore delle
liberalità siano esposte indebite deduzioni dall'imponibile,
operate in violazione dei presupposti di deducibilità di cui
al comma 1, la sanzione di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e' maggiorata
del duecento per cento.
5. Se la
deduzione di cui al comma 1 risulta indebita in ragione
della riscontrata insussistenza, in capo all'ente
beneficiario dell'erogazione, dei caratteri solidaristici e
sociali dichiarati in comunicazioni rivolte al pubblico
ovvero rappresentati ai soggetti erogatori delle liberalità,
l'ente beneficiario e i suoi amministratori sono obbligati
in solido con i soggetti erogatori per le maggiori imposte
accertate e per le sanzioni applicate.
6. In
relazione alle erogazioni effettuate ai sensi del comma 1 la
deducibilità di cui al medesimo comma non può cumularsi con
ogni altra agevolazione fiscale prevista a titolo di
deduzione o di detrazione di imposta da altre disposizioni
di legge.
7. Al testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a)
all'articolo 10, comma 1, dopo la lettera 1-ter)
e' aggiunta, in fine, la seguente: «1-quater)
le erogazioni liberali in denaro effettuate a favore di
università, fondazioni universitarie di cui all'articolo 59,
comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di
istituzioni universitarie pubbliche, degli enti di ricerca
pubblici, ovvero degli enti di ricerca vigilati dal
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca,
ivi compresi l'Istituto superiore di sanità e l'Istituto
superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro,
nonche' degli enti parco regionali e nazionali.»;
b) all'articolo 100, comma 2, lettera a), le
parole: «o finalità di ricerca scientifica» sono soppresse;
nel medesimo comma, la lettera c) e' sostituita dalla
seguente: «c) le erogazioni liberali a favore di
università, fondazioni universitarie di cui all'articolo 59,
comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di
istituzioni universitarie pubbliche, degli enti di ricerca
pubblici, ovvero degli enti di ricerca vigilati dal
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca,
ivi compresi l'Istituto superiore di sanità e l'Istituto
superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro,
nonche' degli enti parco regionali e nazionali;».
8. Gli atti
relativi ai trasferimenti a titolo gratuito a favore di
università, fondazioni universitarie di cui all'articolo 59,
comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di
istituzioni universitarie pubbliche, degli enti di ricerca
pubblici, ovvero degli enti di ricerca vigilati dal
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca,
ivi compresi l'Istituto superiore di sanità e l'Istituto
superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro,
nonche' degli enti parco regionali e nazionali, sono esenti
da tasse e imposte indirette diverse da quella sul valore
aggiunto e da diritti dovuti a qualunque titolo; gli onorari
notarili relativi agli atti di donazione, effettuati ai
sensi del comma 7, sono ridotti del novanta per cento.
Capo IX
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 15.
Copertura finanziaria
1. Agli oneri
derivanti dagli articoli 3, comma 1, 5, comma 14, 7, comma
2, 9, comma 3, 10, comma 1, 12, comma 6, e 14, pari a
complessivi 73 milioni di euro per l'anno 2005, 458 milioni
di euro per l'anno 2006, e 368,5 milioni di euro per l'anno
2007 e 306,3 milioni di euro a decorrere dal 2008, si
provvede:
a)
quanto a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e
2007, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti
iscritti nell'ambito dell'unità previsionale di base «Fondo
speciale di parte corrente» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005,
all'uopo utilizzando la proiezione per i predetti anni
dell'accantonamento relativo al Ministero delle
comunicazioni;
b) quanto a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni
2005, 2006 e 2007, mediante corrispondente riduzione degli
stanziamenti iscritti nell'ambito dell'unità previsionale di
base «Fondo speciale di conto capitale» dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno 2005, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero dell'ambiente;
c) quanto a 68 milioni di euro per l'anno 2005, 315
milioni di euro per l'anno 2006, 293,5 milioni di euro per
l'anno 2007 e 306,3 milioni di euro a decorrere dal 2008,
mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti
dagli articoli 7, comma 3, e 10, commi 2, 3 e 4;
d) quanto a 133 milioni di euro per l'anno 2006 e a
65 milioni di euro per l'anno 2007, mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
9-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni, come determinata dalla tabella C della legge
30 dicembre 2004, n. 311.
2. L'importo
corrispondente alle maggiori entrate di cui agli articoli 7,
comma 3, e 10, commi 2, 3 e 4, non utilizzate a copertura
degli oneri derivanti dal presente decreto, e' iscritto sul
Fondo per gli interventi strutturali di politica economica
di cui al comma 5 dell'articolo 10 del decreto-legge 29
novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 dicembre 2004, n. 307, per 19 milioni di euro per
l'anno 2006, 20 milioni di euro per l'anno 2007 e 1,5
milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.
3. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio per
l'attuazione del presente decreto.
Art. 16.
Entrata in vigore
1. Il presente
decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la
conversione in legge.
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